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Antincendio Gazzetta Ufficiale

Antincendio: Decreto controlli 1 settembre 2021

Antincendio

SISTEMI DI SICUREZZA ANTINCENDIO – CONTROLLO E MANUTENZIONE

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto 1 settembre 2021 del Ministero dell’Interno:

Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. (21A05589)

Riportiamo gli articoli del decreto

Art. 1 – Definizioni

Ai fini del presente decreto si definiscono:

a) manutenzione: operazione o intervento finalizzato a mantenere in efficienza ed in buono stato, impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio;

b) tecnico manutentore qualificato: persona fisica in possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui all’allegato II, che costituisce parte integrante del presente decreto;

c) qualifica: risultato formale di un processo di valutazione e convalida, ottenuto quando l’amministrazione competente determina che i risultati dell’apprendimento conseguiti da una persona corrispondono a standard definiti;

d) controllo periodico: insieme di operazioni da effettuarsi con frequenza non superiore a quella indicata da disposizioni, norme, specifiche tecniche o manuali d’uso e manutenzione per verificare la completa e corretta funzionalità di impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio;

e) sorveglianza: insieme di controlli visivi atti a verificare, nel tempo che intercorre tra due controlli periodici, che gli impianti, le attrezzature e gli altri sistemi di sicurezza antincendio siano nelle normali condizioni operative, siano correttamente fruibili e non presentino danni materiali evidenti. La sorveglianza può essere effettuata dai lavoratori normalmente presenti dopo aver ricevuto adeguate istruzioni.


Art. 2 – Campo di applicazione

1. Il presente decreto stabilisce, in attuazione dell’articolo 46, comma 3, lettera a) punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, i criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, delle attrezzature e degli altri sistemi di sicurezza antincendio.


Art. 3 – Controlli e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio

1. Gli interventi di manutenzione e i controlli sugli impianti, le attrezzature e gli altri sistemi di sicurezza antincendio sono eseguiti e registrati nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, secondo la regola dell’arte, in accordo alle norme tecniche applicabili emanate dagli organismi di normazione nazionali o internazionali e delle istruzioni fornite dal fabbricante e dall’installatore, secondo i criteri indicati nell’Allegato I, che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. L’applicazione della normazione tecnica volontaria, come le norme ISO, IEC, EN, CEI, UNI, conferisce presunzione di conformità, ma rimane volontaria e non obbligatoria, a meno che non sia resa cogente da altre disposizioni.

3. Il datore di lavoro attua gli interventi di cui al comma 1, anche attraverso il modello di organizzazione e gestione di cui all’articolo 30 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Art. 4 – Qualificazione dei tecnici manutentori

1. Gli interventi di manutenzione e i controlli sugli impianti e le attrezzature e le altre misure di sicurezza antincendio sono eseguiti da tecnici manutentori qualificati.

2. Le modalità di qualificazione del tecnico manutentore sono stabilite nell’Allegato II del presente decreto, che costituisce parte integrante del presente decreto.

3. La qualifica di tecnico manutentore qualificato sugli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio e’ valida su tutto il territorio nazionale.

Art. 5 – Abrogazioni

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono abrogati l’articolo 3, comma 1, lettera e), l’articolo 4 e l’allegato VI del decreto del Ministro dell’interno del 10 marzo 1998.

Art. 6 – Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore un anno dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 1° settembre 2021

Scarica:

 

Fonte Gazzetta Ufficiale 

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Simone Ruzza
Chi l’ha scritto

Simone Ruzza

Progettista antincendio, coordinatore per la sicurezza e responsabile tecnico

Ingegneria Civile e Ambientale, Università di Pavia · Iscritto all'Elenco Ministeriale dei Tecnici Antincendio (Ministero dell'Interno — Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco) · Lead Auditor ISO 9001:2015 (TÜV SÜD) · Coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori ai sensi dell'art. 98 D.Lgs. 81/08

Porta le pratiche di prevenzione incendi dalla progettazione al CPI: valutazione del rischio, resistenza al fuoco delle strutture, impianti idrici, rapporto con i Vigili del Fuoco. In cantiere è coordinatore per la sicurezza: piani di sicurezza e coordinamento, verifica dell'idoneità delle imprese, sopralluoghi durante i lavori. In SPL dal 2018.

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