Commissione Europea Energie Rinnovabili
UE e energie rinnovabili: accelerata la diffusione

UE e energie rinnovabili: il Consiglio dell’Unione europea, con il regolamento n. 2022/2577, delinea il quadro normativo allo scopo di accelerare la diffusione delle energie rinnovabili.
Il Regolamento comunitario, entrato in vigore dal 30 dicembre 2022, è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri della UE per i successivi 18 mesi. Tra le previsioni normative, l’introduzione di una presunzione relativa di interesse pubblico per i progetti concernenti la pianificazione, costruzione e l’esercizio di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.
Energie rinnovabili: il Regolamento UE n. 2022/2577
Il regolamento UE n. 2022/2577 del 22 dicembre 2022, entrato in vigore il 30 dicembre 2022 (giorno successivo alla sua pubblicazione in GUUE), “istituisce il quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili”. Esso stabilisce norme temporanee di carattere emergenziale tese ad accelerare la procedura autorizzativa applicabile alla produzione di energia da fonti rinnovabili, con particolare attenzione a tecnologie per le energie rinnovabili o tipi di progetti specifici in grado di accelerare in tempi rapidi il ritmo di diffusione delle energie rinnovabili nell’Unione Europea.
Gli Stati membri possono applicare il citato regolamento n. 2022/2577 anche alle procedure autorizzative in corso che non hanno dato luogo a una decisione finale prima del 30 dicembre 2022, a condizione che ciò abbrevi la procedura autorizzativa e che siano preservati i diritti giuridici preesistenti di terzi.
Il regolamento prevede (art. 3, comma 1) l’introduzione di una presunzione relativa di interesse pubblico per i progetti concernenti la pianificazione, costruzione e l’esercizio di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.
Si stabilisce poi (art. 3, comma 2) che gli Stati membri provvedano ad accordare priorità alla costruzione e all’esercizio dei predetti impianti e allo sviluppo della relativa infrastruttura di rete, quantomeno per i progetti riconosciuti come di interesse pubblico prevalente.
Importante segnalare che (art. 6) gli Stati membri possono esentare dalla VIA (valutazione di impatto ambientale) e dalle valutazioni di protezione della specie i progetti di energia rinnovabile, nonché quelli di stoccaggio dell’energia di rete elettrica necessari per integrare l’energia rinnovabile nel sistema elettrico, a condizione che il progetto sia ubicato in una zona dedicata alle energie rinnovabili o alla rete per la relativa infrastruttura di rete necessaria a integrare l’energia rinnovabile nel sistema elettrico.
Le procedure autorizzative e la riduzione dei termini
Infine, gli artt. 4, 5 e 7 del Regolamento stabiliscono una riduzione dei termini per determinate procedure autorizzative:
- con riferimento all’installazione di apparecchiature di energia solare e di impianti di stoccaggio dell’energia co-ubicati, compresi gli impianti solari integrati negli edifici e le apparecchiature per l’energia solare sui tetti, il termine non è superiore a 3 mesi;
- in merito alla revisione della potenza degli impianti di produzione di energia elettrica rinnovabile che determina un aumento della capacità, il termine non è superiore a 6 mesi, comprese le valutazioni di impatto ambientale necessarie a norma della legislazione pertinente. Invece, la revisione della potenza degli impianti di cui al punto che precede che non determina un aumento della capacità, il termine non è superiore a 3 mesi, a meno che non sussistano problemi giustificati di sicurezza o un’incompatibilità tecnica dei componenti del sistema;
- riguardo all’installazione delle pompe di calore di capacità elettrica inferiore a 50 MW il termine non è superiore a 1 mese o, nel caso delle pompe di calore geotermiche, 3 mesi.
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Fonte: OneHSE
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