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Sentenze Sicurezza sul Lavoro

Carrelli elevatori: attenzione alle norme da osservare

Carrelli elevatori

Carrelli elevatori: attenzione alle norme da osservare per chi sta a terra e chi sul muletto con una recente sentenza della Cassazione.

Non solo si deve avere riguardo a chi conduce il carrello elevatore, ma anche a chi coadiuva da terra tanto durante le operazioni di sollevamento e posa, quanto nella fase di trasporto.

Le premesse di fatto

In Cass. Pen., Sez IV, 8 giugno 2022, n. 22164, i condannati nei precedenti gradi di giudizio ricorrono sulla base di molteplici argomenti, numerosi dei quali sono o inerenti a questioni tecnico-processuali oppure – per ciò che qui ci interessa – palesemente irricevibili (tipicamente, le consuete illazioni circa il possibile concorso di colpa del lavoratore).

Diverso invece il caso relativo all’omessa osservanza delle prescrizioni relative al comportamento da tenere da parte del carrellista non mentre egli conduce il muletto, bensì mentre egli si trova a terra, attorno al carrello stesso.

Una circostanza che può avere come protagonista non solo il carrellista in questione, bensì un suo collega che da terra lo coadiuvi nelle operazioni da svolgersi con il muletto.

Situazione – come tutti sanno – particolarmente pericolosa, giacché idonea a produrre casi di investimento proprio come nei fatti cui la sentenza citata si riferisce.

Gli antefatti sanzionatori

Molti dei ragionamenti svolti dalla Suprema Corte per il capo che qui ci interessa traggono origine dalla sede amministrativa. Si fa infatti riferimento alle sanzioni inflitte dallo Spisal in relazione ai medesimi fatti.

Nota, in particolare, la sentenza:

“Nell’elevare la contravvenzione, lo Spisal prescriveva a S.G. che ‘nel caso in cui la presenza di lavoratori a piedi nell’area di carico/scarico si renda necessaria per la buona esecuzione dei lavori (vedi fornitura commessa a sponda di materiale pallettizzato da scaricare, spostamento telone ecc.) dovranno essere prese misure appropriate atte a garantire l’incolumità dei lavoratori a piedi. Durante la movimentazione del materiale il carrello elevatore dovrà operare solo quando il lavoratore a piedi avrà terminato le proprie mansioni e si troverà in una zona sicura’.

Queste prescrizioni – rileva la corte di merito – sono successivamente osservate da […].

Logica appare pertanto la conclusione, che vuole essere di tutta evidenza, che se le misure indicate dallo Spisal, in particolare con riferimento a quelle appena viste in cui la presenza di lavoratori a piedi nell’area di carico/scarico si renda necessaria per la buona esecuzione dei lavori fossero state presenti alla data del 16/5/2014, incidente non si sarebbe verificato.

Ed invero, ricorda ancora la corte territoriale, le misure adottate dopo l’incidente, prevedono che l’autista che accede nell’area della Finiture Livenza durante la fase di carico/scarico deve rimanere sempre sul proprio mezzo o, in alternativa, presso la zona sicura indicate dall’ufficio accettazione/spedizione e che può scendere dal mezzo o avvicinarsi per il solo tempo necessario alla verifica del carico e operazioni correlate, solo nelle aree inerenti le operazioni di carico/scarico e nel momento in cui il muletto è a debita distanza (oltre 4mt)”.

Un paradosso argomentativo

Non molto vi è da dire circa il significato generale della sentenza in questione, la quale dunque, in sé, avrebbe potuto essere oggetto di una sintetica notizia da parte nostra.

Vi è tuttavia un preciso aspetto della pronuncia in questione che, pur se alquanto sfuggente (o forse proprio per questo), merita alcune considerazioni particolari.

Come si legge nel passaggio citato in precedenza, le prescrizioni dello Spisal “sono successivamente osservate” dall’azienda. Paradossalmente, tale considerazione di fatto fa prova non in favore dell’azienda stessa, bensì contro di essa: il fatto che l’azienda abbia regolarizzato la propria posizione significa infatti che prima… vi era qualcosa di irregolare.

Abbiamo voluto porre l’accento su tale circostanza, giacché essa si presta a pericolosissime letture. A prima vista, verrebbe infatti voglia di non mettersi in regola onde non cristallizzare la propria precedente responsabilità.

A come difendersi da una simile tentazione, dedichiamo il paragrafo successivo.

Utili raccomandazioni: l’efficacia della posizione di garanzia nel tempo

È noto a tutti quante volte, dopo aver commesso un errore, se ne commetta un secondo credendo di risolvere o nascondere il primo.

A sottolineare la scelleratezza di un simile atteggiamento pensa – tra gli altri – il nostro Codice penale, che all’art. 61, n. 2, prima parte, considera circostanza aggravante “l’aver eseguito il reato per eseguirne o occultarne un altro”.

In altre parole, il mantenere in vita una situazione irregolare, lungi dal sanare quanto precedentemente commesso, non fa che aggravare – in tutti i sensi – la situazione del reo.

Per quanto riguarda in particolare la nostra materia, quanto sopra si nota molto bene in relazione all’efficacia della posizione di garanzia del tempo (efficacia che del resto è alla base della responsabilità penale del garante). Un principio che rivela il proprio funzionamento allorquando vi sia un avvicendamento in un ruolo caratterizzato da posizione di garanzia (un esempio tra moltissimi: il cambio di un amministratore delegato).

Si legge in Cass. Pen., Sez. III, 17 marzo 2021, n. 10209:

“In caso di successione di posizioni di garanzia, in base al principio dell’equivalenza delle cause di cui all’art. 41 c.p., il comportamento colposo del garante sopravvenuto non è sufficiente ad interrompere il rapporto di causalità tra la violazione di una norma precauzionale operata dal primo garante e l’evento, quando tale comportamento non abbia fatto venir meno la situazione di pericolo originariamente determinata”.

Come si vede, l’ex titolare della posizione di garanzia non risulta sgravato dalle sue responsabilità per il solo fatto di aver “passato il testimone” al suo successore. Mercé le norme sul nesso causale ricordate nel passaggio ora citato, resta la ferma la sua responsabilità nella misura in cui la sua condotta abbia contribuito a cagionare l’evento in maniera autonoma e indipendente rispetto a quella del suo successore: in altre parole, quando la sua condotta sarebbe stata da sola sufficiente a cagionare l’evento stesso.

Unico fattore sanante in tal senso è dunque il fatto che il nuovo titolare della posizione di garanzia abbia posto rimedio alle colpe del suo predecessore (v. Cass. Pen., Sez. I, 13 gennaio 2020, n. 857).

Se ciò non è avvenuto, i due o più soggetti succedutisi alla medesima carica restano cumulativamente responsabili.

Se ciò è vero nei casi di “avvicendamento al vertice”, è vero anche quando nessun avvicendamento abbia luogo.

Ogni titolare di garanzia sappia dunque che non gli converrà mai perpetuare una situazione irregolare, bensì – con o senza un incidente – sarà più che mai opportuno regolarizzarla il più rapidamente possibile.

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Fonte HSE+

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Andrea Reali
Chi l’ha scritto

Andrea Reali

Amministratore e responsabile tecnico · Professore a contratto

Professore a contratto in Igiene Ambientale, Dipartimento di Sanità Pubblica, Medicina Sperimentale e Forense, Università di Pavia (dal 2013) · Abilitato RSPP per tutti i macrosettori ATECO · Consulente Tecnico Ambientale (C.S.E.A.) · Docente-formatore qualificato ai sensi del D.I. 6 marzo 2013

Guida SPL dal 2013 come amministratore e responsabile tecnico: è la firma tecnica dietro i documenti e la formazione dello studio. Laureato a Pavia in Tecniche della Prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, segue salute e sicurezza sul lavoro, ambiente, igiene ambientale e alimentare come RSPP per enti pubblici e aziende private. Le stesse materie le insegna all'Università di Pavia: è questo doppio sguardo — chi la norma la applica e chi la spiega — il filo di ciò che SPL mette per iscritto.

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