DPCM 13 ottobre: ultimi aggiornamenti

Il testo del nuovo DPCM del 13 ottobre è stato firmato da Conte e dal ministro Speranza e contiene ulteriori misure restrittive anti-Covid, in attesa della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, vediamo le prime novità.
Il decreto, con le nuove disposizioni in vigore fino al 13 novembre 2020, in breve:
- conferma l’obbligo di mascherina all’aperto e al chiuso;
- limita a 6 il numero massimo di persone consentite per le feste in casa e gli eventi associativi;
- impone il limite massimo di 30 invitati alle cerimonie (matrimoni, battesimi e ricevimenti simili);
- limita le gite scolastiche;
- limita gli sport da contatto svolti a livello amatoriale (es. calcetto);
- impone la chiusura di discoteche e sale da ballo;
- impone la chiusura alle 24 a ristoranti, bar, gelaterie e pub, con divieto di far consumare in piedi nelle adiacenze del locale dopo le 21.
La possibilità di un nuovo lockdown nazionale è escluso, poiché non sarebbe sostenibile economicamente. Nel caso di focolai e aumento di contagi, ci saranno mini-chiusure selettive di alcune attività e instaurazione di zone rosse.
Misure efficaci fino al 13 novembre 2020
OBBLIGO DI MASCHERINE IN LUOGHI CHIUSI E ALL’APERTO
L’articolo 1 del Dpcm stabilisce che è fatto obbligo sull’intero territorio nazionale di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande”. Dall’obbligo è escluso chi fa attività sportiva, i bambini sotto i 6 anni, i soggetti con patologie e disabilità incompatibili con l’uso della mascherina. Viene inoltre “fortemente raccomandato” l’utilizzo dei dispositivi anche all’interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi.
PARCHI VILLE E GIARDINI
L’accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramento e della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro; è consentito l’accesso dei minori, anche assieme ai familiari o altre persone abitualmente conviventi o deputate alla loro cura, ad aree gioco all’interno di parchi, ville e giardini pubblici, per svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto nel rispetto delle linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia
MANIFESTAZIONI PUBBLICHE
Lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche è consentito soltanto in forma statica, a condizione che, nel corso di esse, siano osservate le distanze sociali prescritte e le altre misure di contenimento, nel rispetto delle prescrizioni imposte dal questore ai sensi dell’art. 18 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
STRETTA SULLA MOVIDA
Ristoranti e bar dovranno chiudere alle 24 ma dalle 21 sarà vietato consumare in piedi, quindi potranno continuare a servire i clienti solo i locali che abbiano tavoli, al chiuso o all’aperto. Restano chiuse le sale da ballo e discoteche, all’aperto o al chiuso, mentre sono permesse fiere e congressi.
DIVIETO DI FESTE PRIVATE AL CHIUSO O ALL’APERTO
Il divieto di feste private al chiuso o all’aperto e “forte raccomandazione” a evitare di ricevere in casa, per feste, cene o altre occasioni, più di sei familiari o amici con cui non si conviva.
DISCOTECHE
Restano comunque sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso.
DIVIETO DI GITE SCOLASTICHE E SPORT DI CONTATTO
Torna poi il divieto di gite scolastiche e di attività di gemellaggio
CINEMA E CONCERTI
Resta per gli spettacoli il limite di 200 partecipanti al chiuso e di 1000 all’aperto, con il vincolo di un metro tra un posto e l’altro e di assegnazione dei posti a sedere. Sono sospesi gli eventi che implichino assembramenti se non è possibile mantenere le distanze.
STADI
Per le competizioni sportive è consentita la presenza di pubblico, con una percentuale massima di riempimento del 15% rispetto alla capienza totale e comunque non oltre il numero massimo di 1000 spettatori all’aperto e 200 al chiuso. Va garantita la distanza di un metro e la misurazione della febbre all’ingresso.
SPORT
Sono vietate tutte le gare, le competizioni e tutte le attività connesse agli sport di contatto aventi carattere amatoriale. Gli sport di contatto sono consentiti, si legge nella bozza del Dpcm, da parte delle società professionistiche e – a livello sia agonistico che di base – dalle associazioni e società dilettantistiche riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP), nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva, idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi.
LUOGHI DI CULTO
L’accesso ai luoghi di culto avviene con misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro.
Si rimanda alla lettura del testo completo: DPCM 13 ottobre 2020
Gira questo approfondimento a chi serve





