Inquinamento acustico: le nuove scadenze del Milleproroghe

Inquinamento acustico: il decreto Milleproroghe 2023 ha apportato modifiche al D.Lgs. n. 194/2005 riguardante l’inquinamento acustico e le misure per la sua gestione.
Queste modifiche sono state fatte per allineare i termini previsti dal decreto alle nuove scadenze stabilite dall’Unione Europea.
Inizialmente, il D.Lgs. n. 194/2005 definiva le competenze e le procedure per l’elaborazione della mappatura acustica e delle mappe acustiche strategiche, nonché per l’elaborazione e l’adozione dei piani di azione per la gestione dell’inquinamento acustico.
Questi piani di azione avevano lo scopo di evitare e ridurre il rumore ambientale quando i livelli di esposizione potevano essere nocivi per la salute umana e per prevenire aumenti del rumore nelle zone silenziose.
Il decreto aveva anche l’obiettivo di garantire l’informazione e la partecipazione del pubblico in merito al rumore ambientale e ai suoi effetti.
Tuttavia, il decreto non si applicava al rumore generato dalle persone esposte, dalle attività domestiche, sul posto di lavoro o a bordo dei mezzi di trasporto. Inoltre, non si applicava al rumore causato dalle attività militari nelle zone militari.
Il decreto Milleproroghe 2023 ha apportato modifiche all’articolo 4, comma 3 del D.Lgs. n. 194/2005.
Secondo queste modifiche, entro il 18 aprile 2024 e successivamente ogni cinque anni, l’autorità individuata dalla regione o dalla provincia autonoma deve elaborare e trasmettere i piani di azione e le sintesi per gli agglomerati con più di 250.000 abitanti, tenendo conto dei risultati delle mappe acustiche strategiche.
Le società e gli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture devono elaborare e trasmettere i piani di azione e le sintesi per gli assi stradali principali con più di 6.000.000 di veicoli all’anno, per gli assi ferroviari principali con più di 60.000 convogli all’anno e per gli aeroporti principali, tenendo conto dei risultati della mappatura acustica.
Nel caso di infrastrutture che interessano più regioni, gli stessi enti devono trasmettere i piani di azione e le sintesi al Ministero dell’Ambiente e alle Regioni o Province autonome competenti.
Analoghe proroghe sono state apportate anche ai commi 3-bis e 4 dell’articolo 4 del D.Lgs. n. 194/2005, riguardanti le infrastrutture principali di interesse nazionale o di interesse di più regioni e i servizi pubblici di trasporto e relative infrastrutture negli agglomerati.
Infine, è stata prorogata la scadenza per le comunicazioni alla Commissione europea e al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio previste dall’articolo 7, comma 1, lettera d) del D.Lgs. n. 194/2005.
Questo obbligo è stato spostato al 18 gennaio 2025 e si ripeterà ogni cinque anni a partire da quella data.
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Fonte OneHSE
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