Ispettorato Nazionale del Lavoro Sanzioni
Rivalutazione sanzioni sicurezza sul lavoro: chiarimenti INL

Rivalutazione sanzioni sicurezza sul lavoro: la nota INL n. 724 del 30 ottobre 2023 contiene indicazioni sull’applicazione della rivalutazione delle sanzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro, riservandosi di dare ulteriori indicazioni operative.
Rivalutazione delle ammende e delle sanzioni amministrative in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro. Indicazioni per l’applicazione delle disposizioni.
Il chiarimento amministrativo delinea e analizza quattro questioni specifiche:
- validità degli incrementi,
- trattamento delle somme aggiuntive,
- rivalutazione delle norme,
- tabella delle ammende rivalutate.
In base a quanto stabilito dall’articolo 306, comma 4-bis, del Decreto Legislativo n. 81/2008 e successive modifiche, il Decreto Direttoriale del 20 settembre 2023, n. 111, emanato dalla Direzione Generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha proceduto alla rivalutazione delle sanzioni pecuniarie connesse alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro, secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 81/2008 e successive modifiche, e da atti aventi forza di legge.
Tale rivalutazione è stata effettuata con una percentuale del 15,9%.
Per quanto concerne la validità degli incrementi, l’INL sottolinea che, poiché il Decreto del 20 settembre 2023 è stato pubblicato in ritardo rispetto alla scadenza ordinamentale del 1° luglio 2023, nonostante l’indicazione di tale data come efficacia degli incrementi, la rivalutazione si applica solo alle violazioni commesse a partire dalla sua pubblicazione ufficiale avvenuta il 6 ottobre 2023.
Questo, in accordo con il principio di irretroattività dei trattamenti sanzionatori più severi, è applicabile sia alle violazioni penalmente perseguite che a quelle punite in via amministrativa.
L’INL suggerisce che sarebbe stato più opportuno indicare il 17 ottobre 2023 come data di entrata in vigore, giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, che rappresenta la fonte ufficiale di conoscenza delle norme. Tuttavia, la pubblicazione ha in qualche modo sanato la precedente indicazione di efficacia al 1° luglio 2023.
Somme aggiuntive
Per quanto riguarda il trattamento delle somme aggiuntive, l’INL precisa che l’incremento non si applica a tali somme, relative alle violazioni specificate nell’articolo 14 del D.lgs n. 81/2008 e successive modifiche, che devono essere versate per la revoca del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale in caso di gravi violazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro.
Sull’applicabilità della rivalutazione alle sanzioni previste da specifiche norme, l’INL si riserva di fornire indicazioni ulteriori in seguito a chiarimenti dell’Ufficio legislativo del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, citando normative quali il Decreto Legislativo n. 101/2020 e successive modifiche in materia di radiazioni ionizzanti, l’articolo 14, comma 1, del Decreto Legislativo n. 81/2008 e successive modifiche per la ritardata o omessa comunicazione dei lavoratori autonomi occasionali, e le sanzioni modificate dal D.lgs n. 81/2008 e successive modifiche dalla Legge n. 215/2021 di conversione del Decreto Legge n. 146/2021.
Tabella delle ammende
L’INL conclude fornendo un quadro riepilogativo delle contravvenzioni più comuni con relative ammende rivalutate a partire dal 6 ottobre 2023, utili per l’estinzione agevolata, con l’indicazione degli importi, suddivisi nei Codici Tributo 741T, VAET e GAET.
Riportiamo parte della tabella di seguito, invitandovi alla lettura della nota, in cui si trovano le tabelle complete: PDF – nota n. 724 del 30 ottobre 2023

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Fonte INL
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