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Addetti Emergenze in azienda: il Primo Soccorso

L’addetto all’emergenza può essere qualsiasi lavoratore che il datore di lavoro designa per iscritto, purché sia davvero presente quando serve e abbia frequentato il corso previsto per il rischio di quell’azienda. Non serve un titolo di studio, non serve un’abilitazione professionale, non serve il consenso dell’interessato. Servono tre cose: una designazione, una formazione valida e una presenza reale in reparto.
Su questa terza condizione si gioca quasi tutto il contenzioso. Le aziende sanzionate raramente hanno dimenticato di nominare qualcuno: hanno nominato persone che quel giorno, o quella notte, non c’erano.
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L’addetto all’emergenza può essere chiunque? I requisiti che contano davvero
La legge non descrive un profilo. L’art. 18, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 81/2008 impone al datore di lavoro di «designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza». L’art. 43, comma 1, lettera b) ripete l’obbligo nella sezione dedicata alle emergenze.
Nessuna delle due norme parla di requisiti soggettivi. Il vincolo arriva dall’art. 43, comma 3: i designati «devono essere formati, essere in numero sufficiente e disporre di attrezzature adeguate, tenendo conto delle dimensioni e dei rischi specifici dell’azienda o dell’unità produttiva». Tre condizioni oggettive, tutte verificabili da un ispettore in mezz’ora.
Da qui discende il criterio pratico. Il ruolo va assegnato a chi sta stabilmente nel luogo di lavoro durante l’orario in cui l’emergenza può accadere. Un dipendente bravissimo ma quasi sempre in trasferta non è un buon addetto. Un magazziniere sempre presente lo è.
L’addetto all’emergenza può essere il datore di lavoro?
Sì, entro limiti precisi. L’art. 34, comma 1 consente al datore di lavoro di svolgere direttamente i compiti di primo soccorso, prevenzione incendi ed evacuazione nelle ipotesi previste dall’allegato 2 al decreto, previa informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Il comma 2-bis aggiunge una condizione che molti trascurano: chi sceglie questa strada deve frequentare gli stessi corsi previsti dagli articoli 45 e 46 per i lavoratori designati.
Tradotto: il titolare che si autonomina addetto e non fa il corso non ha risolto il problema, l’ha spostato su di sé. E resta il vincolo della presenza, che per un imprenditore fuori sede tutto il giorno è spesso il vero ostacolo.
Il lavoratore può rifiutare la designazione?
L’art. 43, comma 3 apre con una regola netta: i lavoratori «non possono, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione». L’incarico è quindi obbligatorio, ma il rifiuto motivato resta possibile. Un limite fisico documentato dal medico competente è un motivo giustificato. Il fastidio per la responsabilità non lo è, e può avere conseguenze disciplinari.
Attenzione al rovescio della medaglia. Se il datore non fornisce la formazione o le attrezzature che lo stesso comma 3 gli impone, il rifiuto del lavoratore diventa difficilmente contestabile: mancano i presupposti dell’incarico.
Sulla forma della nomina la giurisprudenza è chiara da vent’anni. La Cassazione penale, sez. III, 13 settembre 2005, n. 33288 ha stabilito che inserire dei nominativi in un elenco non basta: occorre comunicare l’incarico agli interessati, specificarne i compiti e fornire una formazione adeguata. Un foglio in cassaforte non è una designazione.
Chi ha l’obbligo di designare i lavoratori incaricati delle emergenze
L’obbligo è del datore di lavoro, in concorso con il dirigente: entrambi sono destinatari dell’art. 18. La designazione può essere oggetto di delega di funzioni ai sensi dell’art. 16, perché non rientra tra i due adempimenti indelegabili elencati dall’art. 17 — la valutazione dei rischi e la nomina del RSPP. Chi delega, però, conserva l’obbligo di vigilanza previsto dall’art. 16, comma 3.
Il preposto non designa nessuno. Sovrintende, vigila e segnala: sono cose diverse, e confonderle in un organigramma è un errore che emerge sempre nel momento sbagliato.
Non esistono esenzioni legate alla dimensione aziendale. La Cassazione penale, sez. III, 21 ottobre 2021, n. 37847 lo ha ribadito nei confronti del titolare di una cava a cielo aperto, che era rimasto privo di addetti designati e formati e senza strumenti idonei a contattare il servizio di emergenza sanitaria. La Corte ha respinto la tesi difensiva sull’inapplicabilità delle norme per le ridotte dimensioni dell’impresa, definendola priva di allegazione e dimostrazione.
La sanzione è penale. L’art. 55, comma 5, lettera a) punisce la violazione dell’art. 43, comma 1, lettere a), b), c), e) e dell’art. 45, comma 1 con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.067,88 a 5.695,36 euro.
In caso di emergenza cosa deve fare un lavoratore che non è anche addetto
Deve dare l’allarme, mettersi al sicuro e seguire le procedure che gli sono state comunicate. Non deve intervenire. È il punto che le aziende spiegano meno e che genera gli infortuni peggiori, perché l’istinto di chi vede un collega a terra o un principio d’incendio è esattamente l’opposto.
Il fondamento sta nell’art. 20, comma 2, lettera g): ogni lavoratore deve «non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori». Spegnere un incendio senza formazione antincendio è, alla lettera, una manovra non di competenza.
Al lavoratore non addetto la legge riconosce invece tre garanzie precise:
- Può allontanarsi. L’art. 44, comma 1 stabilisce che chi «in caso di pericolo grave, immediato e che non può essere evitato, si allontana dal posto di lavoro o da una zona pericolosa, non può subire pregiudizio alcuno e deve essere protetto da qualsiasi conseguenza dannosa».
- Può agire, se è solo. L’art. 44, comma 2 tutela chi prende misure per evitare le conseguenze del pericolo nell’impossibilità di contattare il superiore gerarchico, salvo il caso di grave negligenza.
- Non può essere rimandato dentro. L’art. 43, comma 4 impone al datore di astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal chiedere ai lavoratori di riprendere l’attività dove il pericolo grave e immediato persiste.
Queste garanzie funzionano solo se il lavoratore sa cosa fare. Per questo l’art. 36, comma 1 obbliga il datore a informare ciascun lavoratore sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio e l’evacuazione — lettera b) — e sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure degli articoli 45 e 46, lettera c). Il secondo obbligo è quello più disatteso: in molte aziende i nomi degli addetti sono su una bacheca che nessuno legge.
Quanti addetti alle emergenze servono in azienda
Non esiste un numero fisso, e cercarlo è la domanda sbagliata. L’art. 43, comma 3 chiede che gli addetti siano «in numero sufficiente»; il comma 2 rinvia alla natura dell’attività e alle dimensioni dell’azienda. Il criterio operativo lo fornisce l’allegato II, punto 2.1, comma 2 del D.M. 2 settembre 2021: il numero complessivo di personale designato «deve essere congruo, in relazione alle turnazioni e alle assenze ordinariamente prevedibili».
«Assenze ordinariamente prevedibili» è la formula che decide le cause. Ferie, malattie, turni notturni e trasferte non sono eventi eccezionali: sono la normalità di qualsiasi organizzazione. Un’azienda con due addetti che vanno in ferie insieme ad agosto ha, per un mese, zero addetti.
La Cassazione penale, sez. IV, 6 giugno 2011, n. 22334 ha giudicato l’incendio notturno di un hotel da circa 350 posti letto, costato la vita a tre persone. La struttura aveva una squadra di emergenza formalmente costituita e composta da ventiquattro persone addestrate. Quella notte non era in servizio nessuno dei componenti: c’erano solo un portiere e un facchino. La Corte ha affermato l’obbligo di garantire la costante presenza di personale qualificato in grado di far fronte all’emergenza.
La regola pratica che ne discende è semplice da enunciare e faticosa da mantenere: almeno un addetto formato e presente per ogni turno e per ogni reparto separato, con una riserva che copra le assenze. Il conteggio va rifatto a ogni riorganizzazione, non una volta sola.
La formazione degli addetti alle emergenze: due percorsi distinti
Primo soccorso e antincendio sono incarichi diversi, con decreti diversi, corsi diversi e scadenze diverse. Nominare una persona «addetta alle emergenze» con un unico foglio, senza distinguere, è un errore formale che si paga in sede di verifica. L’obbligo generale è nell’art. 37, comma 9: i designati devono ricevere «un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico».
Primo soccorso: D.M. 388/2003
L’art. 45, comma 2 rinvia al decreto ministeriale 15 luglio 2003, n. 388, che classifica le aziende in gruppi A, B e C. La formazione dura 16 ore per il gruppo A e 12 ore per i gruppi B e C. L’aggiornamento ha cadenza triennale: 6 ore per il gruppo A, 4 ore per i gruppi B e C, con contenuti prevalentemente pratici.
Antincendio: D.M. 2 settembre 2021
Il decreto in vigore dal 4 ottobre 2022 ha sostituito le vecchie categorie «rischio basso, medio, alto» con tre livelli. I corsi sono 1-FOR di 4 ore, 2-FOR di 8 ore e 3-FOR di 16 ore, disciplinati dall’art. 5 e dall’allegato III. L’aggiornamento, ai sensi dell’art. 5, comma 5, ha cadenza almeno quinquennale. Per le attività elencate nell’allegato IV resta necessario l’attestato di idoneità tecnica rilasciato secondo l’art. 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512, convertito dalla legge 28 novembre 1996, n. 609.
Chi ha ancora in archivio attestati «rischio medio» del vecchio regime dovrebbe verificarne la scadenza rispetto al nuovo aggiornamento quinquennale. È un controllo di dieci minuti che evita una prescrizione. Approfondimento dedicato: addetti antincendio, ruolo e obblighi.
Un ultimo punto sulla partecipazione. Il corso non è un’offerta: l’art. 20, comma 2, lettera h) obbliga il lavoratore a partecipare ai programmi di formazione organizzati dal datore. Sulle conseguenze di un rifiuto abbiamo scritto in mancata partecipazione alla formazione.
Chi dichiara l’emergenza e ordina l’evacuazione
Il D.Lgs. 81/2008 non tipizza una figura di «capo dell’emergenza». Non esiste una qualifica legale a cui il decreto attribuisca il potere di dichiarare lo stato di emergenza. Quel potere lo assegna il piano di emergenza, ed è per questo che il piano non può essere un documento generico scaricato da internet.
L’allegato II, punto 2.2, comma 2 del D.M. 2 settembre 2021 richiede istruzioni scritte che indichino «i compiti del personale di servizio incaricato di svolgere specifiche mansioni con riferimento alla sicurezza antincendio» e «i compiti del personale cui sono affidate particolari responsabilità in caso di incendio». Il punto 2.1, comma 1 elenca i contenuti minimi: azioni dei lavoratori, procedure di evacuazione, chiamata dei vigili del fuoco, misure per le persone con esigenze speciali.
Il piano è obbligatorio in tre casi, previsti dall’art. 2, comma 2 del decreto: luoghi di lavoro con almeno dieci lavoratori occupati; luoghi aperti al pubblico con più di cinquanta persone contemporaneamente presenti, indipendentemente dal numero dei lavoratori; attività soggette a controllo di prevenzione incendi ai sensi dell’allegato I al D.P.R. 151/2011. Sotto queste soglie il piano non è dovuto, ma il comma 4 impone comunque misure organizzative e gestionali, da riportare nel documento di valutazione dei rischi.
Dove il piano è obbligatorio, l’allegato I, punto 1.3 impone esercitazioni antincendio con cadenza almeno annuale, con partecipazione dei lavoratori e addestramento alle procedure di esodo e primo intervento. Su come impostarle e verbalizzarle: la prova di evacuazione in azienda.
Il caso concreto: dall’ustione alla firma sui documenti
La Cassazione penale, sez. IV, 31 gennaio 2025, n. 4165 riguarda un’officina metalmeccanica. Un operaio taglia un profilato con una mola angolare. Le scintille raggiungono un contenitore di solvente e lo incendiano. Il lavoratore afferra d’istinto il recipiente per portarlo fuori dal reparto e viene investito dal solvente incandescente: ustioni sul 44% del corpo.
La difesa ha sostenuto che quel gesto fosse abnorme e interruttivo del nesso causale. La Corte ha respinto la tesi. In assenza di addestramento specifico, una reazione istintiva e imprudente non è abnorme: è prevedibile. L’omessa o carente formazione antincendio è stata qualificata come violazione sostanziale degli obblighi di prevenzione a carico del datore di lavoro.
Il punto è che quell’operaio non era un addetto. Nessuno gli aveva mai detto che di fronte a un solvente in fiamme si dà l’allarme e si esce. La procedura mancava, quindi l’istinto ha deciso al posto suo.
Cosa si trova in mano il datore di lavoro lunedì mattina
Perché quella catena non si chiuda, in azienda devono esistere quattro documenti firmati, non uno:
- La lettera di designazione, distinta per antincendio e per primo soccorso, con i compiti specificati, controfirmata dal lavoratore per accettazione e con data certa.
- Gli attestati di formazione validi alla data odierna: 1-FOR, 2-FOR o 3-FOR per l’antincendio, gruppo A, B o C per il primo soccorso, più gli aggiornamenti non scaduti.
- Il verbale dell’ultima esercitazione, con data, elenco dei partecipanti, criticità rilevate e azioni conseguenti. Senza elenco nominativo vale poco.
- L’attestazione dell’informazione ex art. 36 a tutti i lavoratori, addetti e non addetti, sulle procedure e sui nominativi degli incaricati.
In un’ispezione la sequenza delle domande è quasi sempre la stessa. Chi sono gli addetti. Fammi vedere le nomine. Chi era in turno il giorno X. Dov’è l’attestato di quella persona. Quando avete fatto l’ultima prova di evacuazione. La quarta e la quinta domanda sono quelle che fanno cadere in piedi le aziende ordinate solo sulla carta.
La domanda che nessuno si pone: l’addetto all’emergenza può rifiutarsi di intervenire?
Qui vanno separate due cose che quasi tutti sovrappongono: rifiutare la designazione e rifiutare il singolo intervento. Sono governate da norme diverse e hanno risposte diverse.
Sulla designazione abbiamo visto l’art. 43, comma 3: serve un giustificato motivo. Sull’intervento concreto, invece, non esiste alcuna norma che imponga all’addetto di esporsi a un pericolo grave. Al contrario: l’art. 44, comma 1 tutela il lavoratore che si allontana da una zona pericolosa, e quella tutela non contiene alcuna eccezione per i designati. L’addetto è un lavoratore come gli altri.
La ragione è nel perimetro del ruolo. L’addetto antincendio è addestrato al primo intervento: il principio d’incendio, quando temperature e fumi sono ancora contenuti. Quando l’incendio supera quella soglia il compito cambia natura e diventa dare l’allarme, gestire l’esodo e chiamare i vigili del fuoco. Il decreto lo conferma indirettamente: l’allegato II, punto 2.1 elenca fra i contenuti obbligatori del piano proprio le disposizioni per chiedere l’intervento dei vigili del fuoco e per informarli al loro arrivo.
La conseguenza organizzativa è netta, e riguarda chi il piano lo scrive. Un piano di emergenza che dia per scontato che l’addetto affronti qualunque scenario è un piano sbagliato, perché assegna a un lavoratore formato per quattro, otto o sedici ore un compito da soccorritore professionale. Il piano deve dire dove finisce il primo intervento e dove comincia l’esodo. Se non lo dice, quella decisione la prenderà una persona sola, in mezzo al fumo, in pochi secondi.
Vale anche al contrario. L’addetto che si sottrae per pura indisponibilità, quando l’intervento rientrava nel perimetro per cui è stato formato e le condizioni erano sicure, viola l’art. 20, comma 1 e risponde sul piano disciplinare.
Domande frequenti
L’addetto all’emergenza può essere una persona esterna all’azienda?
No. L’art. 18, comma 1, lettera b) parla di «lavoratori» da designare preventivamente: la designazione riguarda persone inserite nell’organizzazione aziendale e presenti nel luogo di lavoro. Un fornitore esterno può erogare la formazione o la consulenza, non può sostituire l’addetto designato.
Quanti addetti alle emergenze deve avere un’azienda con dieci dipendenti?
La legge non indica un numero. L’art. 43, comma 3 chiede un numero sufficiente e l’allegato II, punto 2.1, comma 2 del D.M. 2 settembre 2021 chiede che sia congruo rispetto a turnazioni e assenze prevedibili. Con dieci dipendenti su un turno unico, due addetti per ciascun ruolo sono di norma il minimo per coprire ferie e malattie.
Un lavoratore non addetto che soccorre un collega commette una violazione?
Dipende dalle circostanze. L’art. 20, comma 2, lettera g) vieta le manovre non di competenza, ma l’art. 44, comma 2 tutela chi agisce nell’impossibilità di contattare il superiore gerarchico, salvo grave negligenza. Chiamare il 118 e dare l’allarme è sempre corretto e non richiede alcuna designazione.
Gli attestati antincendio del vecchio «rischio medio» sono ancora validi?
La formazione già svolta resta acquisita, ma l’aggiornamento segue oggi il D.M. 2 settembre 2021, che all’art. 5, comma 5 prevede una cadenza almeno quinquennale secondo l’allegato III. Va quindi verificata la data dell’ultimo aggiornamento, non quella del corso iniziale.
Serve il piano di emergenza in un ufficio con sei persone?
Non è obbligatorio, se non si rientra nelle altre due ipotesi dell’art. 2, comma 2 del D.M. 2 settembre 2021. Restano però dovute le misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio, che il comma 4 impone di riportare nel documento di valutazione dei rischi. Gli addetti vanno comunque designati e formati.
Come impostare il sistema, in pratica
Il percorso corretto ha un ordine preciso. Prima la valutazione dei rischi, che stabilisce livello di rischio incendio e gruppo di appartenenza per il primo soccorso. Poi il conteggio degli addetti per turno e per reparto. Quindi le designazioni scritte, distinte per ruolo. Infine i corsi, l’informazione a tutto il personale e l’esercitazione annuale.
Chi parte dai corsi e nomina a posteriori si ritrova quasi sempre con addetti concentrati sul turno diurno e reparti scoperti. È l’errore più comune, ed è anche il più costoso da correggere. Se vuoi verificare l’assetto della tua azienda, SPL Consulenza affianca imprese e committenti nella designazione degli incaricati e nei corsi di formazione per gli addetti alle emergenze.
Fonti normative e giurisprudenziali
- D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 — artt. 18, 20, 34, 36, 37, 43, 44, 45, 46, 55.
- D.M. 2 settembre 2021 — criteri per la gestione della sicurezza antincendio in esercizio e in emergenza.
- D.M. 15 luglio 2003, n. 388 — disciplina del primo soccorso aziendale.
- Cassazione penale, sez. IV, 31 gennaio 2025, n. 4165 — formazione antincendio carente e reazione istintiva del lavoratore.
- Cassazione penale, sez. III, 21 ottobre 2021, n. 37847 — portata generale degli obblighi di primo soccorso.
- Cassazione penale, sez. IV, 6 giugno 2011, n. 22334 — presenza effettiva della squadra di emergenza nei turni.
- Cassazione penale, sez. III, 13 settembre 2005, n. 33288 — la designazione formale non basta.
- INAIL — documentazione tecnica in materia di gestione delle emergenze.
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