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Rischi di interferenza nei cantieri edili o di ingegneria civile

Rischi di interferenza

Rischi di interferenza nei cantieri edili o di ingegneria civile: cosa s’intende per rischi interferenziali?

In un cantiere edile possono essere presenti diverse tipologie di rischi. Vediamo quali, tra questi, devono essere considerati “rischi di interferenza” e quali, invece, sono rischi specifici propri dell’impresa.

Definizione di “rischio di interferenza”

Il Capo I del Titolo IV del D. Lgs. n. 81/2008 non definisce cosa debba intendersi per “rischio d’interferenza” in un cantiere edile o di ingegneria civile.

Il rischio di interferenza deriva da una situazione di presenza simultanea o successiva di più imprese o di lavoratori autonomi nella medesima area di lavoro.

Esso, pertanto, è generato non da singole attività lavorative ma dalla suddetta situazione di promiscuità e/o di polifunzionalità e dalle ricadute esterne delle attività stesse.

I rischi interferenziali possono anche derivare dalla specifica interazione tra le diverse attività presenti nel cantiere come, ad esempio, durante l’utilizzazione di impianti, di aree e/o di attrezzature di lavoro comuni anche eseguite dalla stessa impresa.

Oltre ai rischi derivanti dalle particolarità dell’ambiente fisico dove sono eseguiti i lavori e cioè dalle specifiche condizioni dell’area di cantiere, ci sono anche i rischi specifici o propri derivanti dalla natura dell’attività delle imprese esecutrici.

Ogni datore di lavoro ha la sua autonomia organizzativa ma più datori di lavoro, nello stesso ambiente e ciascuno con la sua autonomia, possono creare delle situazioni di rischio che non sono governabili da ciascuno di loro ma che necessitano di una regia.

Esempi

Nella realtà, ciò che oggi continua a mancare è una seria ricerca prevenzionale in fase progettuale svolta almeno “a quattro mani” dal progettista (nelle sue vare declinazioni: architettonico, strutturale, impiantistico, ecc.) e il Coordinatore della Sicurezza per la Progettazione dell’opera (CSP).

Per spiegare che cosa si intenda per rischi interferenziali, è opportuno utilizzare un esempio.

Si può fare riferimento alla realizzazione di una nuova porzione del tetto di un piccolo capannone industriale da ristrutturare per riadibirlo poi a officina meccanica.

Se il CSP ha ricevuto un incarico realmente nella fase progettuale e non a progetto già finito (come avviene spesso) si dovrà innanzi tutto domandare quali saranno i rischi presenti durante l’esecuzione dei lavori.

Pertanto, il CSP, visto che nel capannone non sono presenti attività di un committente che è anche datore di lavoro (altrimenti dovrebbe considerare anche il rischio che le attività di cantiere trasmettono alle attività del datore di lavoro committente e viceversa), il primo rischio di cui si dovrà preoccupare e a cui saranno esposti gli addetti all’esecuzione dei lavori, sarà il rischio di caduta dall’alto.

Semplificando al massimo, il rischio di caduta dall’alto si potrà concretizzare sul perimetro del tetto del capannone e all’interno del perimetro stesso (mettendosi nelle peggiori condizioni con tetto di cui non ci sono garanzie di portanza).

Azioni di prevenzione

In fase progettuale, la prima domanda che il CSP si deve fare è: il rischio di caduta dall’alto da circa 6 metri, nello specifico contesto, è eliminabile?

Ovviamente la risposta è no.

A questo punto, il CSP si deve domandare: il rischio è riducibile?

La risposta è sì.

La successiva domanda da farsi è: come si può ridurre il rischio di caduta dall’alto nello specifico contesto?

Ad esempio, le scelte del CSP e del progettista potrebbero essere quelle di:

  •  posizionamento di reti al di sotto delle porzioni di tetto su cui si interverrà, previa fisica inibizione di transito su porzioni di tetto non protette al di sotto con la rete e sulla proiezione a terra degli stessi;
  • posizionamento di ponteggio perimetrale per tratti di intervento oppure parapetti perimetrali per evitare la caduta dal perimetro.
  • Possibili scelte ce ne sono altre ma, per brevità, limitiamoci a queste.

Questi sono due esempi, certamente non esaustivi, di scelte progettuali e organizzative.

Il CSP ha risolto il problema?

Certamente no, perché il rischio di caduta dall’alto è stato solamente ridotto.

A questo punto appare evidente che il rischio di caduta dall’alto che permane nonostante gli interventi citati, è un rischio comune a tutte le imprese (affidatarie ed esecutrici) che opereranno sul tetto.

Quindi nel PSC ci saranno le scelte progettuali e organizzative citate con le conseguenti misure adottate.

Nel POS, ciascuna impresa dirà come garantirà, tenendo conto di quanto definito nel PSC, la sicurezza dei propri addetti durante l’esecuzione dei lavori sul tetto, in quanto a ciascun datore di lavoro spetta l’onere di garantire la sicurezza dei propri lavoratori subordinati, esposti al citato rischio, attenendosi a quanto previsto nel PSC e nel proprio POS.

Ricapitolando, il CSP deve individuare i rischi e proporre scelte progettuali o organizzative in grado di eliminarli o ridurli al minimo; se un rischio non è eliminabile con quanto sopra ma solo riducibile, ci si deve domandare se esso è:

  • un rischio derivante dalle “particolarità” dell’area di lavoro o
  • è un rischio interferenziale o
  • un rischio proprio di ciascuna impresa.

Nei primi due casi, sarà il PSC a governarne il controllo mentre nel terzo caso, ogni impresa che ha il proprio personale esposto a tale rischio, dovrà definire nel proprio POS come intenderà governarlo.

Un caso particolare

Per completezza, si ritiene opportuno citare anche un’altra casistica riguardante i rischi interferenziali.

Nel caso della sostituzione di una porzione del tetto del piccolo capannone industriale se, invece, ci trovassimo di fronte a un committente che è anche datore di lavoro (in quanto nel capannone operano dei propri dipendenti) e che appalta, a un’unica impresa esecutrice specializzata, il rifacimento di una porzione del tetto, saremmo nel campo di applicazione dell’art. 26, D.Lgs. n. 81/2008, visto che non è presente una seconda impresa esecutrice di lavori edili o di ingegneria civile.

Pertanto, sarà il datore di lavoro committente a dover dare le informazioni specifiche all’appaltatore sulle condizioni del tetto (art. 26, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 81/2008) e non potrà che farlo utilizzando il lavoro fatto dal progettista dell’intervento, visto che non sussiste l’obbligo di nomina del CSP (una sola impresa esecutrice dei lavori in appalto).

Questo perché se il tecnico scelto dal datore di lavoro committente sa fare bene il proprio lavoro, avrà lui stesso previsto nel progetto, le stesse scelte fatte dal CSP nel precedente esempio.

L’appaltatore, venendo a conoscenza, ad esempio, che il tetto esistente non dà garanzie di portanza, deciderà, tenendo conto di quanto previsto progettualmente (reti, ponteggi, ecc.), come proteggere i suoi dipendenti dal rischio di caduta dall’alto esplicitando tali modalità nel proprio POS tenendone conto nell’offerta economica.

Poi, per definire sia le modalità per la cooperazione e il coordinamento che come gestire i rischi interferenziali che incideranno sulla sicurezza sia dei dipendenti dell’appaltatore che anche del datore di lavoro committente, questi due soggetti si sederanno a un tavolo e definiranno tali misure nel DUVRI come, ad esempio il divieto assoluto di accesso e transito dei dipendenti del datore di lavoro committente al di sotto dell’area interessata dai lavori di rifacimento della porzione di tetto, la chiusura degli accessi all’area del capannone interessata dai lavori, i sistemi di accesso pedonale in quota, il posizionamento dell’apparecchio di sollevamento per portare in quota i materiali, le aree di sorvolo dei carichi, ecc.

 

Fonte OneHSE

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Andrea Reali
Chi l’ha scritto

Andrea Reali

Amministratore e responsabile tecnico · Professore a contratto

Professore a contratto in Igiene Ambientale, Dipartimento di Sanità Pubblica, Medicina Sperimentale e Forense, Università di Pavia (dal 2013) · Abilitato RSPP per tutti i macrosettori ATECO · Consulente Tecnico Ambientale (C.S.E.A.) · Docente-formatore qualificato ai sensi del D.I. 6 marzo 2013

Guida SPL dal 2013 come amministratore e responsabile tecnico: è la firma tecnica dietro i documenti e la formazione dello studio. Laureato a Pavia in Tecniche della Prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, segue salute e sicurezza sul lavoro, ambiente, igiene ambientale e alimentare come RSPP per enti pubblici e aziende private. Le stesse materie le insegna all'Università di Pavia: è questo doppio sguardo — chi la norma la applica e chi la spiega — il filo di ciò che SPL mette per iscritto.

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