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Antincendio

Addetti Antincendio: Ruolo e Obblighi

Addetti alla squadra antincendio: cosa possono chiedere ai colleghi per coadiuvare le operazioni di intervento

Gli addetti alla squadra antincendio possono chiederti solo ciò che il piano di emergenza ha già scritto prima dell’emergenza. Nella pratica: dare l’allarme, interrompere una lavorazione, sezionare un impianto, accompagnare fuori un collega con ridotta mobilità, raggiungere il punto di raccolta e restarci per l’appello. Non possono ordinarti di entrare in un locale invaso dal fumo, né di impugnare un estintore se non sei stato formato e addestrato a farlo.

Sembra una sfumatura. È invece il perno di tutta la materia, perché l’addetto antincendio non è un preposto: non ha alcun potere gerarchico sui colleghi. Quando ti dà una disposizione in emergenza non sta esercitando un’autorità propria — sta trasmettendo un’istruzione che il datore di lavoro ha già formalizzato in un documento. Se quell’istruzione nel documento non c’è, quella che ricevi non è una disposizione: è una richiesta di collaborazione. E la responsabilità di ciò che accade dopo resta intera in capo a chi il piano l’ha firmato.

Sotto trovi l’elenco di ciò che gli addetti possono legittimamente chiederti, la base normativa di ogni richiesta, ciò che invece non ti possono imporre, la formazione che devono avere e chi la deve pagare.

Gli addetti alla squadra antincendio cosa possono chiedermi per coadiuvare le operazioni di intervento?

Le richieste legittime sono quelle previste dalle procedure del piano di emergenza aziendale. A disciplinarlo è il D.M. 2 settembre 2021, il cosiddetto decreto GSA, in vigore dal 4 ottobre 2022: se ne occupano l’art. 2 e i relativi allegati. Nella pratica dei piani ricorrono sempre le stesse otto richieste.

  • Dare l’allarme e attivare il numero unico di emergenza, riferendo indirizzo, tipo di evento e persone coinvolte.
  • Interrompere la lavorazione in corso e mettere l’attrezzatura in condizioni di sicurezza prima di allontanarti.
  • Sezionare un’utenza: chiudere una valvola del gas, togliere tensione a un quadro, fermare un nastro. Solo se è una manovra che rientra nelle tue mansioni ordinarie.
  • Accompagnare all’esterno una persona con ridotta mobilità, un visitatore o un lavoratore di ditta esterna che non conosce le vie di esodo.
  • Non usare gli ascensori e seguire il percorso di esodo indicato, anche quando è più lungo di quello abituale.
  • Raggiungere il punto di raccolta e rimanervi fino al termine dell’appello nominativo.
  • Segnalare chi manca: l’informazione su una persona rimasta all’interno è il dato più prezioso che i Vigili del fuoco possano ricevere all’arrivo.
  • Liberare l’accesso ai mezzi di soccorso, spostando un’auto o un carrello che ostruisce il varco.

Nessuna di queste richieste comporta l’ingresso in una zona pericolosa. Tutte hanno in comune un carattere preciso: sono preparatorie o di supporto, e servono a guadagnare i minuti che separano l’evento dall’arrivo dei soccorsi qualificati. La legge lo dice con parole quasi identiche all’art. 43, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 81/2008. Il datore di lavoro deve informare in anticipo i lavoratori esposti a un pericolo grave e immediato «circa le misure predisposte e i comportamenti da adottare».

La richiesta di usare un estintore è legittima?

Dipende da una sola cosa: la tua formazione. L’art. 20, comma 2, lettera g) del D.Lgs. 81/2008 vieta al lavoratore le manovre «che non sono di sua competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori». Un divieto rivolto a te vale anche come limite a chi te lo chiede.

Se hai frequentato il corso e l’addestramento pratico allo spegnimento, l’uso dell’estintore su un principio d’incendio rientra nelle tue competenze. Altrimenti no, e il rifiuto è legittimo: nessuna norma ti obbliga a farlo. Vale anche per gli addetti designati, che restano soccorritori occasionali e non hanno un obbligo giuridico di esporsi al pericolo.

Perché devo dare retta a un addetto antincendio che non è il mio capo

Qui sta il criterio che decide tutto il resto, e quasi nessuno lo scrive. L’art. 20, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 81/2008 obbliga il lavoratore a osservare «le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti». L’elenco è chiuso e l’addetto antincendio non compare.

Non significa che tu possa ignorarlo. Significa che il vincolo nasce altrove, e capire dove cambia il modo di scrivere le procedure. Due norme lo fondano:

  • l’art. 20, comma 1. Ogni lavoratore deve prendersi cura della sicurezza «delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni».
  • l’art. 20, comma 2, lettera e). Impone di segnalare subito ogni condizione di pericolo, «adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell’ambito delle proprie competenze e possibilità».

Il potere sta nel piano, non nella persona

Da questa asimmetria discende una conseguenza operativa che vale per chiunque rediga un piano di emergenza. L’addetto è vincolante quando ripete ciò che il documento prevede, perché in quel momento veicola un’istruzione del datore di lavoro. Diventa una voce fra le altre quando improvvisa.

Ne segue una regola pratica per il datore di lavoro. Ogni compito affidato ai lavoratori non designati deve stare nero su bianco nelle procedure, con il nome del ruolo che lo esegue. Chiudere la valvola del gas, accompagnare il disabile, presidiare il cancello: se non è scritto, in emergenza qualcuno lo chiederà lo stesso, e lo chiederà senza alcuna copertura. Le procedure di gestione delle emergenze aziendali servono esattamente a questo, e non a riempire un raccoglitore.

Cosa gli addetti al servizio antincendio non ti possono chiedere

Il perimetro delle richieste illegittime è disegnato da tre disposizioni, tutte del D.Lgs. 81/2008, e tutte spesso ignorate nei piani reali.

La prima è l’art. 44, comma 1. Chi si allontana dal posto di lavoro davanti a un pericolo grave e immediato «non può subire pregiudizio alcuno e deve essere protetto da qualsiasi conseguenza dannosa». Tradotto: non esiste una richiesta legittima di restare dentro. La seconda è l’art. 44, comma 2. Protegge chi, non potendo contattare il superiore gerarchico, prende di propria iniziativa misure per evitare le conseguenze del pericolo, salva l’ipotesi di grave negligenza.

La terza chiude il cerchio dal lato di chi comanda. L’art. 43, comma 4 impone al datore di lavoro di astenersi, salvo eccezioni motivate, dal chiedere ai lavoratori di riprendere l’attività «in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato». Riprendere la produzione mentre i Vigili del fuoco stanno ancora lavorando non è una decisione discrezionale: è una violazione.

Ciascun addetto antincendio ha anche il compito di sorvegliare, non solo di intervenire

L’errore più comune è pensare che il ruolo si attivi con l’allarme. È il contrario: la parte più utile del lavoro dell’addetto avviene nei trecentosessantaquattro giorni in cui non succede nulla. Il D.M. 2 settembre 2021 distingue infatti la gestione della sicurezza antincendio in esercizio da quella in emergenza, dedicando a ciascuna un allegato distinto.

In esercizio i compiti tipici sono quattro. La sorveglianza dei presidi: estintori presenti, accessibili, con la lancetta in zona verde. Il controllo che le vie di esodo siano sgombre e le porte tagliafuoco non bloccate con un cuneo. La verifica della segnaletica e dell’illuminazione di sicurezza. Infine la segnalazione di ogni anomalia al datore di lavoro.

Attenzione a una distinzione che costa cara quando la si confonde. La sorveglianza visiva spetta all’addetto; il controllo periodico e la manutenzione degli impianti sono altra cosa, competono a tecnici qualificati e seguono il D.M. 1 settembre 2021. Un addetto antincendio non firma un registro di manutenzione, e chi glielo fa firmare sta costruendo un problema. Il tema è approfondito nell’articolo su perché estintori e controlli non bastano più.

Gli addetti alla squadra antincendio ricevono una formazione: quale e di quante ore

Dal 4 ottobre 2022 la vecchia tripartizione del D.M. 10 marzo 1998 in rischio basso, medio ed elevato è superata. L’allegato III del D.M. 2 settembre 2021 individua tre livelli di attività e vi associa altrettanti corsi.

  • Corso 1-FOR — 4 ore: attività di livello 1 (punto 3.2.4 dell’allegato III), quelle con scarsa possibilità di sviluppo di focolai.
  • Corso 2-FOR — 8 ore: attività di livello 2 (punto 3.2.3). Vi rientrano i luoghi di lavoro soggetti a controllo di prevenzione incendi ai sensi dell’allegato I del D.P.R. 151/2011 non classificati di livello 3, e i cantieri con impiego di sostanze infiammabili.
  • Corso 3-FOR — 16 ore: attività di livello 3 (punto 3.2.2). Fra queste gli stabilimenti a rischio di incidente rilevante, le centrali termoelettriche, gli alberghi oltre 200 posti letto, le scuole e gli uffici con oltre 1.000 presenze.

Ogni corso si chiude con una verifica di apprendimento. L’aggiornamento è obbligatorio con cadenza almeno quinquennale e dura 2 ore per il livello 1, 5 ore per il livello 2 e 8 ore per il livello 3. Le esercitazioni pratiche vanno svolte in presenza: non è un vezzo dei formatori, è che l’estintore non si impara a video.

Quando serve anche l’esame dei Vigili del fuoco

Molti confondono l’attestato del corso con l’attestato di idoneità tecnica. Sono due cose diverse e solo una delle due la rilascia lo Stato.

L’art. 5, comma 2 del D.M. 2 settembre 2021 riguarda i luoghi di lavoro dove si svolgono le attività elencate nell’allegato IV allo stesso decreto. Lì gli addetti devono conseguire anche l’attestato di idoneità tecnica di cui all’art. 3 della legge 28 novembre 1996, n. 609. Si ottiene superando un accertamento davanti a una commissione del Comando provinciale dei Vigili del fuoco, con prova scritta e prova pratica. Fuori da quelle attività l’esame non serve, e chi lo vende come obbligo universale sta vendendo una cosa che la norma non chiede.

Chi può insegnare in un corso antincendio

Anche il formatore ha requisiti di legge, fissati dall’art. 6 del decreto. Serve il diploma di scuola secondaria superiore, più almeno uno fra quattro titoli. Novanta ore documentate di docenza in materia antincendio. Un corso specifico presso il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco. L’iscrizione negli elenchi ministeriali dei professionisti antincendio. Oppure la cessazione dal servizio nel Corpo dopo almeno dieci anni. Anche per i docenti l’aggiornamento è quinquennale, secondo l’allegato V.

Chi è obbligato a garantire la formazione degli addetti alle emergenze

Il datore di lavoro, e nessun altro. L’obbligo di designare i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio, evacuazione, salvataggio, primo soccorso e gestione dell’emergenza è scritto nell’art. 18, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 81/2008. È fra gli obblighi non delegabili nel senso che conta: il datore può affidare a terzi l’organizzazione materiale dei corsi, non la responsabilità del risultato.

La formazione specifica è imposta dall’art. 37, comma 9, che prevede per questi lavoratori «un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico». Il costo non può ricadere su di loro. Lo vieta l’art. 15, comma 2: le misure di sicurezza «non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori». Lo conferma l’art. 37, comma 12, che colloca la formazione durante l’orario di lavoro.

Simmetricamente, il lavoratore designato non è libero di dire di no. L’art. 43, comma 3 è netto: «I lavoratori non possono, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione». Un motivo giustificato esiste — una condizione di salute documentata, per esempio — ma è un’eccezione da provare, non una preferenza da esprimere. Il numero degli addetti, poi, non è a discrezione: l’art. 43, comma 2 lo lega alle dimensioni dell’azienda e ai rischi specifici. Diversa ancora, e da non confondere, è la formazione dei preposti.

Il caso concreto: ventiquattro addetti formati e nessuno in servizio

La sentenza che chiarisce meglio di ogni commento cosa significhi «garantire» è la Cassazione penale, sezione IV, 6 giugno 2011, n. 22334. Un albergo da 350 posti letto. Due ospiti gettano un portacenere con mozziconi accesi in un cestino. L’incendio uccide tre persone: una precipita tentando di calarsi dal balcone, due muoiono rifugiate in bagno.

La struttura aveva un piano di emergenza e una squadra antincendio di ventiquattro persone formate. Quella notte non ce n’era in servizio nemmeno una: presidiavano l’albergo un portiere e un facchino, entrambi privi di preparazione. La Cassazione ha affermato che il responsabile doveva assicurare la vigilanza antincendio nell’arco dell’intera giornata, «mediante predisposizione dei relativi turni diurni e notturni».

Il punto giuridico è questo: la designazione formale non adempie l’obbligo. Adempie la presenza. Ventiquattro attestati in un raccoglitore valgono zero alle tre di notte.

Cosa firma il datore di lavoro il lunedì mattina

Trasformare quel principio in carta significa produrre quattro documenti, e sono quattro firme diverse.

  1. Il verbale di designazione nominativa di ciascun addetto, con l’indicazione dei compiti e la firma per accettazione del lavoratore. Serve a rendere effettivo ciò che l’art. 43, comma 3, dà per acquisito.
  2. Il piano di emergenza aggiornato, con i nominativi degli incaricati e le procedure che dicono chi fa cosa. È obbligatorio nei luoghi con almeno dieci lavoratori, in quelli aperti al pubblico con più di cinquanta presenze contemporanee e in quelli dell’allegato I del D.P.R. 151/2011.
  3. Il prospetto di copertura dei turni, che è il documento nato dalla sentenza del 2011: per ogni fascia oraria, ferie e malattie comprese, almeno un addetto formato presente. È la carta che un ispettore chiede per seconda, subito dopo gli attestati.
  4. Lo scadenzario degli aggiornamenti, con la data dell’ultimo corso di ciascun addetto e quella del quinquennio successivo.

La domanda che nessuno si pone: e se il collega si rifiuta?

Immagina la scena. L’addetto chiede a un collega di accompagnare fuori un visitatore, e quello risponde che non è compito suo e va al punto di raccolta per conto proprio. Chi risponde di ciò che accade al visitatore?

La risposta sorprende, ed è quasi sempre la stessa: il datore di lavoro. Se il compito era previsto dal piano ed era stato comunicato, il collega viola l’art. 20, comma 2, lettera b), e l’art. 59 prevede a suo carico l’arresto o l’ammenda. Ma un rifiuto opposto in buona fede è quasi sempre la prova che quell’informazione non era mai arrivata — cioè che è saltato l’obbligo dell’art. 43, comma 1, lettera c).

Ecco perché il rifiuto di un collega, in sede di indagine, si ritorce contro l’organizzazione più che contro la persona. E perché la difesa migliore non è una circolare severa, ma la prova documentale che l’informazione è stata data: registro della riunione, firma sul modulo, verbale della prova di evacuazione.

Le altre tre sentenze da conoscere

La giurisprudenza sul punto è costante da vent’anni e sanziona sempre lo stesso vizio: l’adempimento di facciata.

  • Cassazione penale, sezione III, 13 settembre 2005, n. 33288: un amministratore delegato aveva designato sulla carta il direttore tecnico, il capo manutenzione e un magazziniere, senza comunicare loro l’incarico né formarli. Per la Corte non basta «una indicazione meramente formale»: occorre che i lavoratori sappiano di farne parte e siano adeguatamente preparati.
  • Cassazione penale, sezione III, 12 gennaio 2012, n. 626: il legale rappresentante di strutture alberghiere non aveva fornito formazione adeguata al personale incaricato della gestione delle emergenze. L’obbligo formativo non si adempie per equivalente.
  • Cassazione penale, sezione III, 30 settembre 2015, n. 39363: in un pub mancavano l’informazione ai lavoratori sulle procedure di emergenza e la formazione degli addetti antincendio. La formazione erogata dopo l’ispezione non sana la violazione già consumata.

La prima sentenza è del 2005 e riguarda una norma poi confluita nel Testo Unico; il principio, però, è rimasto identico attraverso tre decenni e due riforme. Chi organizza oggi una squadra antincendio ha quindi un margine di incertezza molto ridotto su cosa gli verrà contestato.

Domande frequenti

Gli addetti alla squadra antincendio cosa possono chiedere a un lavoratore non designato?

Possono chiedere le azioni previste dal piano di emergenza. Fra queste: dare l’allarme, interrompere la lavorazione, accompagnare all’uscita chi ha difficoltà, raggiungere il punto di raccolta e segnalare le persone mancanti. Non possono imporre l’ingresso in zone pericolose né manovre estranee alle competenze del lavoratore, vietate dall’art. 20, comma 2, lettera g), del D.Lgs. 81/2008.

Posso rifiutare la designazione ad addetto antincendio?

Solo per giustificato motivo. L’art. 43, comma 3, del D.Lgs. 81/2008 esclude il rifiuto libero; una condizione di salute documentata può costituire motivo valido, una semplice indisponibilità no.

Ogni quanto va aggiornata la formazione degli addetti antincendio?

Almeno ogni cinque anni, secondo il D.M. 2 settembre 2021. L’aggiornamento dura 2 ore per le attività di livello 1, 5 ore per il livello 2 e 8 ore per il livello 3, e comprende sempre una parte pratica.

L’attestato del corso antincendio basta o serve l’esame dei Vigili del fuoco?

Dipende dall’attività. Nei luoghi di lavoro elencati nell’allegato IV del D.M. 2 settembre 2021 serve anche l’attestato di idoneità tecnica ex art. 3 della legge 609/1996, rilasciato dal Comando dei Vigili del fuoco. Negli altri casi è sufficiente l’attestato del corso con verifica di apprendimento.

Quanti addetti antincendio deve avere un’azienda?

La legge non fissa un numero fisso. L’art. 43, comma 2, del D.Lgs. 81/2008 lo lega alle dimensioni dell’azienda e ai rischi specifici. Il criterio operativo che regge in giudizio è la copertura di ogni turno, ferie e assenze comprese.

Il passo successivo

Se stai verificando la tua squadra antincendio, tre domande bastano a capire dove sei. Gli addetti hanno firmato la designazione? Ogni turno è coperto da almeno una persona formata? Le scadenze quinquennali stanno su un unico foglio? Se una risposta manca, manca anche la prova che serve davanti a un ispettore.

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Fonti

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Simone Ruzza
Chi l’ha scritto

Simone Ruzza

Progettista antincendio, coordinatore per la sicurezza e responsabile tecnico

Ingegneria Civile e Ambientale, Università di Pavia · Iscritto all'Elenco Ministeriale dei Tecnici Antincendio (Ministero dell'Interno — Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco) · Lead Auditor ISO 9001:2015 (TÜV SÜD) · Coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori ai sensi dell'art. 98 D.Lgs. 81/08

Porta le pratiche di prevenzione incendi dalla progettazione al CPI: valutazione del rischio, resistenza al fuoco delle strutture, impianti idrici, rapporto con i Vigili del Fuoco. In cantiere è coordinatore per la sicurezza: piani di sicurezza e coordinamento, verifica dell'idoneità delle imprese, sopralluoghi durante i lavori. In SPL dal 2018.

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