Vai al contenuto
Certificati ISO 9001 · IT332561 Due sedi: Pavia e Milano
SPL CONSULENZA Srl

Antincendio Norme e leggi

Locali di pubblico spettacolo: chi risponde di affollamento ed esodo

Locali di pubblico spettacolo: planimetria dei percorsi di esodo e verifica antincendio prima dell'apertura

Chi si occupa di sicurezza antincendio nei locali di pubblico spettacolo conosce bene la scena. Un immobile appartiene a una società, l’attività è condotta da un’altra, la serata la organizza un terzo soggetto e il servizio d’ordine è affidato a un’agenzia esterna. Quattro contratti, quattro fatture, quattro assicurazioni. Poi arriva la domanda che nessuno mette per iscritto: se durante la serata l’esodo non funziona, chi risponde?

La risposta che circola nei corridoi è quasi sempre la stessa. Risponde chi ha la licenza. Oppure risponde il proprietario, perché l’immobile è suo. Entrambe le risposte sono sbagliate, e a dirlo non è un’opinione professionale. È una pronuncia della Corte di cassazione depositata il 28 luglio 2026, che ha condannato tutti e tre i fronti insieme, ciascuno per una ragione diversa.

Capienza, affollamento, occupanti: tre numeri che non coincidono

Prima di ragionare sulle responsabilità serve mettere ordine nel vocabolario. Nel linguaggio corrente si dice «capienza» e si intende una cosa sola. Nelle carte, invece, i numeri sono tre, e vivono in mondi diversi.

La capienza è un dato amministrativo. La fissa la Commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo e finisce nella licenza rilasciata ai sensi degli articoli 68 e 80 del TULPS, il regio decreto 18 giugno 1931 n. 773. È il numero che il titolare ha sul foglio appeso in ufficio.

L’affollamento massimo è invece un dato tecnico di prevenzione incendi. Il punto 4.1 dell’allegato al DM 19 agosto 1996 lo calcola in modo diverso a seconda dell’attività. Nei teatri e nei cinema equivale ai posti autorizzati. Per i locali della lettera e) dell’articolo 1 si applica una densità di 0,7 persone al metro quadrato. Nelle sale da ballo e nelle discoteche la lettera c) dello stesso punto sale a 1,2 persone al metro quadrato.

Il terzo numero è quello degli occupanti, e qui il Codice di prevenzione incendi dice una cosa che vale la pena rileggere due volte. Il paragrafo V.15.3 della regola tecnica verticale introdotta dal DM 22 novembre 2022 classifica le attività in base al numero di occupanti: OA fino a 200, OB fino a 1.000, OC fino a 5.000, OD oltre. Una nota avverte poi che tale numero «è in genere superiore alla capienza, parametro utilizzato ai fini amministrativi o autorizzativi per definire il numero di spettatori».

Detto senza giri di parole: il numero scritto in licenza e il numero su cui è dimensionato l’esodo non sono lo stesso numero. Artisti, tecnici, personale di sala, addetti al servizio d’ordine stanno dentro il secondo e non necessariamente dentro il primo.

Il criterio: risponde chi governa la variabile, non chi ha il titolo

Qui sta il cuore della questione, ed è un criterio solo, non un elenco. La posizione di garanzia non si distribuisce seguendo i contratti né i titoli di proprietà. Si distribuisce seguendo la variabile di rischio che ciascuno governa in concreto.

Chi decide quanti biglietti vendere governa l’affollamento. Il proprietario che concede l’immobile in locazione governa i requisiti fissi del sistema di esodo: larghezze, pendenze, altezze, tenuta dei parapetti. Al servizio d’ordine spetta invece la gestione dell’emergenza quando succede qualcosa. Sono tre variabili distinte della stessa catena. Nessuno dei tre può scaricarne una sull’altro, per la ragione elementare che non ha modo di controllarla.

Il principio è codificato all’articolo 299 del D.Lgs. 81/2008: le posizioni di garanzia dei soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettere b), d) ed e) gravano «altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti».

Quanto sia generale questa regola lo mostra bene una pronuncia che con lo spettacolo non c’entra nulla. Nella sentenza n. 13809 del 9 aprile 2025 la Corte di cassazione, sezione III, si è occupata di piccoli lavori di muratura in un’abitazione privata. Un uomo aveva incaricato un operaio di intonacare una parete, fornendogli materiale, dispositivi di protezione e direttive. Il tribunale lo aveva assolto osservando che la sua ditta era stata cancellata quindici anni prima. La Cassazione ha annullato con rinvio: l’obbligo si radica sul «mero espletamento in linea di fatto delle funzioni proprie del datore di lavoro», e un’impresa chiusa da tre lustri non lo cancella.

Le norme sulla sicurezza dei locali di pubblico spettacolo, punto per punto

Vale la pena ricordare che su questi luoghi insistono due corpi normativi con finalità diverse. Il D.Lgs. 81/2008 tutela chi ci lavora. Impone al datore la valutazione del rischio incendio ex articolo 46, oltre al piano di emergenza e alla designazione degli addetti antincendio. I criteri sono quelli del DM 2 settembre 2021 e del DM 3 settembre 2021. La disciplina di prevenzione incendi delle attività soggette tutela invece chi entra come spettatore.

Il DM 19 agosto 1996 e la RTV V.15: due strade, gli stessi obblighi

L’attività rientra al numero 65 dell’allegato I al DPR 151/2011 quando la capienza supera le 100 persone o la superficie lorda i 200 metri quadrati. Da lì discende l’obbligo di SCIA antincendio. Sul piano tecnico esiste poi un doppio binario: il progettista può applicare il DM 19 agosto 1996 oppure la regola tecnica verticale V.15, inserita nel Codice di prevenzione incendi dal DM 22 novembre 2022.

Le due strade portano allo stesso posto. Il punto 4.2 dell’allegato al decreto del 1996 fissa la capacità di deflusso per i locali al chiuso. Vale 50 quando il pavimento sta entro un metro dal piano di riferimento, 37,5 entro 7,5 metri e 33 oltre. Il punto 4.3.1 aggiunge che i percorsi devono essere alti almeno 2 metri e che «la pendenza di corridoi e passaggi non può essere superiore al 12%».

Sono numeri che decidono se un progetto sta in piedi. Lo dimostra un quesito reale. Nel 2009 il Comando dei vigili del fuoco di Treviso trasmise il caso di un disco bar in provincia, da realizzare al primo piano di un complesso edilizio. L’affollamento massimo previsto era di circa mille persone, e l’esodo contava su due scale esterne larghe 1,20 metri che scaricavano su una terrazza scoperta. Si chiedeva se a quelle scale spettasse la capacità di deflusso 250, come ai locali all’aperto, o 37,5. Con il chiarimento prot. n. 1304 del 23 marzo 2009 il Ministero dell’Interno concordò con il Comando: capacità di deflusso 37,5, e dunque percorsi di esodo aggiuntivi da prevedere. Due scale non bastavano.

La licenza e il reato che scatta senza bisogno di un incendio

C’è poi un profilo che sfugge quasi sempre. L’articolo 681 del codice penale punisce chi apre o tiene aperto un luogo di pubblico spettacolo senza osservare le prescrizioni dell’autorità a tutela dell’incolumità pubblica. Non serve che accada nulla.

Lo ha ribadito la Corte di cassazione, sezione I, con la sentenza n. 38867 del 22 ottobre 2024. Il fatto: durante uno spettacolo con circa seicento spettatori, un controllo di polizia accertò che una delle vie di fuga prescritte dalla licenza era tenuta chiusa; il gestore del teatro fu condannato. La contravvenzione è di pericolo presunto, quindi prescinde dall’accertamento di un rischio concreto. Non vale nemmeno l’argomento della misura alternativa: aver messo un addetto a presidiare non equivale a rispettare la prescrizione dell’autorità.

Cosa si firma prima di aprire le porte

Dalla qualificazione discende un adempimento preciso, e ha una data: prima di ogni serata. Il punto 18.1 dell’allegato al DM 19 agosto 1996 si rivolge al responsabile dell’attività o a un suo delegato. La lettera a) gli impone di tenere le vie di uscita «costantemente sgombre». La lettera b) gli chiede di controllare «prima dell’inizio di qualsiasi manifestazione» la funzionalità del sistema di vie di uscita e il corretto funzionamento dei serramenti delle porte.

La regola tecnica verticale dice la stessa cosa con parole del 2022. Il paragrafo V.15.5.5, comma 1, prescrive «la verifica delle condizioni di sicurezza prima dell’apertura al pubblico dell’attività e la successiva sorveglianza durante l’esercizio». Le vie d’esodo vanno guardate con particolare riguardo. Il comma 2 aggiunge che nelle attività più affollate e più alte — classi OC+HC, OC+HD e OD — il centro di gestione delle emergenze deve stare in un locale dedicato.

Attorno a questa verifica ruotano gli altri documenti. Il punto 18.5 richiede un piano di sicurezza antincendio che specifichi controlli, interventi manutentivi, informazione e addestramento del personale, istruzioni per il pubblico e procedure da attuare in caso di incendio. Al punto 18.6 troviamo il registro della sicurezza antincendio, dove si annotano controlli e manutenzioni su impianti di allarme, attrezzature di spegnimento, evacuazione fumi, impianti elettrici di sicurezza e porte resistenti al fuoco. Restano poi le planimetrie del punto 18.4, esposte al pubblico e disponibili all’ingresso per le squadre di soccorso.

Il verbale che manca quasi sempre

Tradotto in pratica: serve un verbale di verifica pre-apertura, datato e firmato prima che entri il primo spettatore. Deve dare atto di porte controllate una per una, percorsi liberi, illuminazione di sicurezza provata e briefing fatto agli addetti. Non è un modulo di cortesia. È l’unico documento che dimostra l’adempimento di un obbligo che la norma colloca prima dell’evento, non dopo.

Corinaldo: il caso percorso fino alla firma che non c’era

La sentenza n. 28580 della Corte di cassazione, sezione IV, depositata il 28 luglio 2026, chiude il procedimento sulla discoteca di Corinaldo per gli imputati che avevano scelto il rito abbreviato. Conviene raccontare cosa era successo davvero, perché è lì che il criterio si vede all’opera.

Nella notte fra il 7 e l’8 dicembre 2018, durante l’esibizione di un artista, qualcuno diffuse una sostanza urticante nella pista n. 1, in prossimità dell’uscita di sicurezza S3. Ne seguì un esodo scomposto di oltre mille persone verso quella stessa uscita. Sulla rampa esterna la densità raggiunse circa sei persone al metro quadrato; le balaustre laterali cedettero. Sei giovani morirono per asfissia da compressione toracica e 197 persone riportarono lesioni.

I numeri accertati nel processo raccontano il resto. La pista n. 1 era autorizzata per 459 persone e ne conteneva circa mille; i presenti complessivi erano 1.158, a fronte di prevendite dell’ordine di diverse migliaia di biglietti per evento. Le balaustre erano alte 87 centimetri invece dei 100 richiesti, in pessimo stato di conservazione e non idonee a sopportare spinte da affollamento. La rampa aveva pendenza del 20%, contro il 12% massimo del punto 4.3.1. Le porte di sicurezza risultarono chiuse, con l’eccezione della S3 aperta alle 00:30.

Perché sono stati condannati anche i proprietari dell’immobile

La Corte ha affermato che l’assunzione della posizione di garanzia «non necessariamente deve discendere da una investitura formale», potendo derivare dall’esercizio di fatto di funzioni tipiche, con presa in carico del rischio specifico. Su questa base ha confermato la responsabilità di ciascun fronte, per la propria variabile.

All’organizzatore degli eventi, formalmente semplice socio, è stata riconosciuta la gestione della situazione produttiva del rischio. All’amministratore di fatto, qualificato come dirigente di fatto ai sensi dell’articolo 299, sono stati addebitati gli ingressi massivi a fronte di una capienza nota. Al responsabile di fatto del servizio di sicurezza sono stati contestati il mancato briefing con gli addetti prima dell’evento e l’omessa verifica delle porte. Gli è stata addebitata anche la mancata gestione dell’emergenza, che avrebbe dovuto indirizzare le persone verso uscite diverse dalla S3.

Ai quattro proprietari, che il locale non lo gestivano affatto, è stato contestato di aver locato un immobile inidoneo tanto giuridicamente quanto strutturalmente. Pesano due omissioni: la sanatoria per il mutamento di destinazione d’uso mai completata e il certificato di agibilità mai rilasciato ai sensi dell’articolo 24 del DPR 380/2001. Le imputazioni contestate riguardano l’omicidio colposo plurimo dell’articolo 589 del codice penale e il disastro colposo degli articoli 449 e 434.

Va detto con precisione, perché è il punto in cui il criterio si vede all’opera. Le difese avevano sostenuto l’opposto: che le carenze strutturali e manutentive delle balaustre si ergessero a «eventi interruttivi del nesso di causalità materiale» e che l’evento avesse un «carattere eziologico multifattoriale» tale da escludere la responsabilità del singolo imputato. La Corte ha dichiarato infondati entrambi i motivi: l’azione dolosa di chi diffuse lo spray è «la mera occasione che ha dato luogo all’evacuazione», e ciò che le regole cautelari violate dovevano garantire era «una corretta gestione dell’emergenza». Ogni posizione è poi passata per il giudizio controfattuale, una per una. È esattamente il motivo per cui hanno risposto tutti.

La domanda che nessuno si pone nei locali di pubblico spettacolo

Chi conta le persone che sono davvero dentro, e con quale strumento?

La domanda sembra banale e non lo è. Abbiamo visto che il Codice avverte come gli occupanti siano in genere più numerosi della capienza autorizzata. Ma c’è di più, ed è una previsione che quasi nessuno collega al problema. Il paragrafo V.15.5.4, comma 1, lettera a), stabilisce che il sistema d’esodo delle aree accessibili al pubblico «non può prevedere tornelli». La lettera b) vieta anche le porte ad apertura automatica quando gli spettatori assistono in piedi con densità superiore a 0,7 persone al metro quadrato.

La conseguenza è netta. Il dispositivo che conta gli ingressi non può stare sulle vie di esodo, quindi il conteggio delle presenze non è un problema impiantistico che si risolve comprando un varco elettronico. È una procedura organizzativa: qualcuno deve contare, qualcuno deve fermare gli ingressi al raggiungimento della soglia e qualcuno deve firmare che l’ha fatto.

Nella maggior parte dei locali quella procedura non è scritta da nessuna parte, oppure vive nel piano di sicurezza antincendio come formula generica. Eppure è l’unico presidio contro la sola variabile che a Corinaldo era interamente nelle mani dell’organizzazione, e che nessun requisito strutturale avrebbe potuto compensare.

Cosa regge davanti a un ispettore

Un’ultima considerazione, di metodo. Davanti a un accertamento non conta quello che si è fatto: conta quello che si riesce a dimostrare di aver fatto, con carte che portino una data anteriore all’evento.

Le tre pronunce citate convergono su questo. La sentenza n. 13809/2025 chiarisce che la posizione di garanzia segue le funzioni esercitate, non le qualifiche. La n. 38867/2024 ricorda che la violazione di una prescrizione della licenza è reato di per sé. E la n. 28580/2026 mostra che la responsabilità si moltiplica sui soggetti, invece di concentrarsi su uno solo, ogni volta che la catena di controllo è frammentata fra contratti diversi.

Per chi fa consulenza il lavoro è quindi meno documentale di quanto sembri e più organizzativo. Occorre mappare chi governa ciascuna variabile, metterlo per iscritto nei contratti fra proprietà, gestione, organizzazione e servizio d’ordine, e costruire il verbale di verifica pre-apertura come atto ordinario di ogni serata. Su questo terreno la consulenza in materia di sicurezza sul lavoro incontra la prevenzione incendi, e i due piani vanno tenuti insieme. Le procedure di emergenza valgono quanto vale l’addestramento di chi deve applicarle. Per questo la prova di evacuazione non è un adempimento formale, e la formazione degli addetti non si esaurisce con l’attestato.

Domande frequenti sui locali di pubblico spettacolo

La capienza indicata in licenza coincide con l’affollamento antincendio?

No. La capienza è il dato amministrativo fissato dalla Commissione di vigilanza e riportato nella licenza ex articoli 68 e 80 del TULPS. L’affollamento massimo è invece il dato tecnico calcolato secondo il punto 4.1 dell’allegato al DM 19 agosto 1996. Il Codice di prevenzione incendi avverte poi, al paragrafo V.15.3, che gli occupanti sono in genere più numerosi della capienza.

Devo applicare il DM 19 agosto 1996 o la RTV V.15?

Si può scegliere. La regola tecnica verticale V.15, introdotta nel Codice di prevenzione incendi dal DM 22 novembre 2022, è alternativa al DM 19 agosto 1996: il progettista opta per l’una o per l’altro, senza mescolarli.

Il proprietario che affitta l’immobile risponde della sicurezza?

Può rispondere, e non in via teorica. Nel caso deciso dalla sentenza n. 28580 del 28 luglio 2026 i proprietari non gestivano il locale, ma sono stati condannati per aver concesso in locazione un immobile privo di agibilità e con requisiti di esodo non conformi.

Serve una verifica prima di ogni singola serata?

Sì. Il punto 18.1, lettera b), dell’allegato al DM 19 agosto 1996 richiede il controllo delle vie di uscita e dei serramenti prima dell’inizio di qualsiasi manifestazione. Sulla stessa linea il paragrafo V.15.5.5, comma 1, prevede la verifica prima dell’apertura al pubblico e la sorveglianza durante l’esercizio.

Un addetto che presidia una porta chiusa sostituisce l’uscita aperta?

No. Secondo la sentenza n. 38867 del 22 ottobre 2024 la misura alternativa non equivale alla prescrizione imposta dall’autorità, e la contravvenzione dell’articolo 681 del codice penale si configura anche senza un pericolo concreto.

Gira questo approfondimento a chi serve

Simone Ruzza
Chi l’ha scritto

Simone Ruzza

Progettista antincendio, coordinatore per la sicurezza e responsabile tecnico

Ingegneria Civile e Ambientale, Università di Pavia · Iscritto all'Elenco Ministeriale dei Tecnici Antincendio (Ministero dell'Interno — Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco) · Lead Auditor ISO 9001:2015 (TÜV SÜD) · Coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori ai sensi dell'art. 98 D.Lgs. 81/08

Porta le pratiche di prevenzione incendi dalla progettazione al CPI: valutazione del rischio, resistenza al fuoco delle strutture, impianti idrici, rapporto con i Vigili del Fuoco. In cantiere è coordinatore per la sicurezza: piani di sicurezza e coordinamento, verifica dell'idoneità delle imprese, sopralluoghi durante i lavori. In SPL dal 2018.

Il profilo LinkedIn di Simone Ruzza

Tutte le persone di SPL
Di cosa parla

Di questo ci occupiamo noi

Un approfondimento spiega una norma. Se invece ti serve qualcuno che se ne occupi — un documento firmato, le scadenze tenute — è di qui che si passa.

Addestramento in presenza

Questa formazione si fa in presenza

I corsi con addestramento pratico — addetti antincendio, primo soccorso, spazi confinati, lavori in quota, DPI di 3ª categoria — prevedono esercitazione pratica e si tengono in presenza, non in e-learning. Li organizziamo noi, in azienda o interaziendali.

Organizza l’addestramento in azienda
Continua

Altri approfondimenti sugli stessi temi

Tutti gli approfondimenti

Questa norma vi riguarda?

Venti minuti al telefono bastano a capire se c’è un obbligo che vi tocca o solo un documento da rimettere in ordine. L’analisi preliminare non si paga.

Chiama Parliamone