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Antincendio

Tecnico antincendio: chi è, cosa firma e cosa cambia dal 2026

tecnico antincendio qualificato al lavoro su un presidio antincendio

Se cerchi un tecnico antincendio, la prima cosa da sapere è che quel nome copre tre figure diverse, con tre abilitazioni diverse. E dal 26 settembre 2026 solo una di loro potrà mettere le mani su estintori, idranti e rivelatori. È il tecnico manutentore qualificato previsto dall’art. 4 del DM 1° settembre 2021, il cosiddetto «Decreto controlli». La data non è più prorogabile a cuor leggero: i Vigili del fuoco hanno dichiarato chiusa la fase transitoria.

Tecnico antincendio: le tre figure che questo nome confonde

Chi chiama un «tecnico antincendio» sta cercando, a seconda del problema, uno di questi tre professionisti. Confonderli non è un dettaglio lessicale: significa affidare un lavoro a chi non ha il titolo per firmarlo.

1. Il tecnico manutentore qualificato

È la persona fisica in possesso dei requisiti tecnico-professionali dell’Allegato II al DM 1° settembre 2021 (art. 1, lett. b). Controlla e mantiene i presidi: estintori, reti di idranti, sprinkler, rivelazione e allarme, EVAC, porte tagliafuoco. L’attestato lo rilascia il Corpo nazionale dei vigili del fuoco (Allegato II, punto 1, comma 6) e vale su tutto il territorio nazionale (art. 4, comma 3). È di lui che parla il resto di questo articolo.

2. L’addetto al servizio antincendio

È un lavoratore dell’azienda, designato dal datore di lavoro ai sensi dell’art. 18, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 81/2008. Lo richiama l’art. 4, comma 1 del DM 2 settembre 2021, il Decreto GSA. Si forma con i corsi 1-FOR, 2-FOR o 3-FOR dell’Allegato III. Per le attività elencate nell’Allegato IV deve inoltre conseguire l’attestato di idoneità tecnica di cui all’art. 3 del D.L. 1° ottobre 1996, n. 512, davanti a una commissione dei Vigili del fuoco. In quell’elenco rientrano, fra gli altri, gli stabilimenti di soglia inferiore e superiore, i depositi di esplosivi, le centrali termoelettriche, gli impianti nucleari, i depositi al chiuso oltre 10.000 m² e le attività commerciali oltre 5.000 m². Non è un manutentore: interviene in emergenza. Ne abbiamo scritto in dettaglio parlando di ruolo e obblighi degli addetti antincendio.

3. Il professionista antincendio

È l’ingegnere, l’architetto o il perito iscritto negli elenchi del Ministero dell’Interno ai sensi dell’art. 16 del D.Lgs. 139/2006. Firma le pratiche di prevenzione incendi — SCIA, valutazioni del progetto, certificazioni — dopo il corso base dell’art. 4 del DM 5 agosto 2011. Per restare iscritto deve maturare 40 ore di aggiornamento in cinque anni (art. 7 dello stesso decreto), pena la sospensione dagli elenchi.

Cosa cambia il 25 settembre 2026 per il tecnico manutentore antincendio

L’art. 4, comma 1 del Decreto controlli è una frase secca: «Gli interventi di manutenzione e i controlli sugli impianti e le attrezzature e le altre misure di sicurezza antincendio sono eseguiti da tecnici manutentori qualificati». La sua entrata in vigore, però, è slittata quattro volte. Ogni proroga ha riscritto una data nell’art. 6, comma 1-bis:

  • DM 15 settembre 2022 → 25 settembre 2023;
  • DM 31 agosto 2023 → 25 settembre 2024;
  • DM 13 settembre 2024 (GU n. 219 del 18/09/2024) → 25 settembre 2025;
  • DM 15 luglio 2025, in GU n. 190 del 18 agosto 2025 → 25 settembre 2026.

Molti hanno letto la quarta proroga come le prime tre. È un errore di lettura, e la fonte lo dice a chiare lettere. Con la circolare DCPREV n. 14644 del 10 settembre 2025 il Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ha dichiarato «formalmente e sostanzialmente conclusa la fase transitoria», perché piattaforma informatica, sedi d’esame e quadro formativo sono ormai completi.

I Nulla Osta Transitori scadono tutti insieme

Nella fase transitoria, chi aveva presentato domanda d’esame poteva continuare a lavorare con il Nulla Osta Transitorio (NOT). Lo ha introdotto la nota DCPREV n. 8191 del 17 maggio 2024, e vale per singolo presidio. La circolare 14644 ne ha fissato la fine con due righe che vale la pena rileggere. I NOT già rilasciati valgono un anno dal rilascio e comunque non oltre il 25/09/2026. Quelli rilasciati dopo il 25/09/2025 scadono il 25/09/2026 indipendentemente dalla data di emissione.

Tradotto per chi affida il lavoro: il 26 settembre 2026 tutti i nulla osta provvisori dei tuoi manutentori scadono nello stesso giorno. Se il tuo fornitore sta lavorando con un NOT e non ha ancora sostenuto l’esame, da quella data non può più intervenire sui tuoi presidi. Conviene chiederglielo adesso, non a settembre. Abbiamo seguito passo passo la proroga della qualifica dei manutentori al 2026.

Cosa era già obbligatorio dal 2022 e nessuno ha mai prorogato

Qui sta l’equivoco più costoso del Decreto controlli. La proroga ha riguardato solo l’art. 4. Tutto il resto è in vigore dal 25 settembre 2022 (art. 6, comma 1), e riguarda il datore di lavoro, non il manutentore.

L’Allegato I, punto 1, comma 1 impone al datore di lavoro di predisporre un registro dei controlli dove annotare controlli periodici e interventi di manutenzione, «mantenuto costantemente aggiornato e disponibile per gli organi di controllo». È lo stesso obbligo che l’art. 6, commi 1 e 2 del DPR 151/2011 pone ai responsabili delle attività soggette al controllo dei Vigili del fuoco.

La tabella 1 dell’Allegato I indica poi le norme tecniche di riferimento presidio per presidio. Fra le principali: UNI 9994-1 per gli estintori, UNI 10779 e UNI EN 671-3 per le reti di idranti, UNI EN 12845 per gli sprinkler, UNI 11224 per gli impianti di rivelazione e allarme, UNI 11473 per le porte resistenti al fuoco. Non sono obbligatorie di per sé: l’art. 3, comma 2 chiarisce che la normazione volontaria «conferisce presunzione di conformità». Chi se ne discosta deve dimostrare di aver fatto altrettanto bene.

La sorveglianza la fanno i lavoratori, il controllo no

Il decreto distingue due attività che in azienda vengono spesso confuse. La sorveglianza (art. 1, lett. e e Allegato I, punto 2) è l’insieme dei controlli visivi tra due controlli periodici: la può fare qualunque lavoratore presente, purché adeguatamente istruito e con liste di controllo idonee. Il controllo periodico (art. 1, lett. d) è un’altra cosa, e l’Allegato I, punto 1, comma 2 lo riserva ai tecnici manutentori qualificati.

Un dettaglio storico spiega perché tanti se ne sono accorti tardi. Il registro dei controlli generalizzato era sparito dall’ordinamento. La Cassazione penale, Sez. 3, 28 gennaio 2014, n. 3684 annullò proprio la condanna del gestore di una discoteca per l’omessa istituzione del registro: il DPR 151/2011 aveva abrogato il DPR 37/1998 su cui quell’obbligo si reggeva. Dal 25 settembre 2022 l’obbligo è tornato, con una base nuova: l’Allegato I al Decreto controlli.

Come si diventa tecnico antincendio qualificato: il percorso reale

Il percorso è nell’Allegato II ed è più selettivo di quanto molti si aspettino. Chi si qualifica lo fa per singolo presidio: estintori, idranti, IRAI, porte tagliafuoco sono qualifiche distinte, e si possono chiedere insieme o separatamente.

Si parte da un corso erogato da un soggetto formatore, con docenti in possesso dei requisiti del punto 2 (diploma, tre anni di esperienza documentata nella formazione, nella manutenzione e nella sicurezza sul lavoro). C’è un’eccezione per gli esperti. Chi alla data di entrata in vigore del decreto svolgeva già l’attività da almeno tre anni è esonerato dal corso e accede direttamente alla valutazione: lo prevede il punto 1, comma 5, riscritto dall’art. 2, comma 1 del DM 13 settembre 2024.

L’esame: quattro prove e una soglia

La valutazione (Allegato II, punto 4, comma 2) si articola in quattro momenti: analisi del curriculum, prova scritta, prova pratica su simulazioni operative reali e prova orale. Lo scritto è di almeno 20 domande chiuse con tre alternative, oppure di 6 domande aperte. I punteggi sono sbilanciati verso il fare: fino a 10 punti al curriculum, 20 allo scritto, 50 alla prova pratica, 20 all’orale. Serve almeno 70/100, e non basta: il comma 3 pretende in ciascuna delle tre prove almeno la metà del massimo.

La commissione esaminatrice è nominata dal Direttore centrale o dal Direttore regionale dei vigili del fuoco (Allegato II, punto 5, comma 2) ed è composta da personale del Corpo, affiancato da tecnici manutentori qualificati. Tutto passa oggi dal Portale «Corpo Digitale – Abilitazione Tecnici Manutentori Qualificati»: accesso con SPID o CIE, pagamento tramite PagoPA, attestato con QR-code e iscrizione nell’elenco pubblico dei manutentori qualificati. La circolare 14644 è netta: l’uso della piattaforma è obbligatorio e «le procedure transitorie indicate in precedenti circolari devono intendersi definitivamente superate».

Il caso concreto: cosa guarda un ispettore, e chi firma

Nell’ottobre 2009 i Vigili del fuoco entrano nella scuola elementare «De Amicis» del Comune di Succivo. Non trovano un incendio: trovano estintori mai sottoposti a verifica periodica e un impianto idrico antincendio non funzionante, in quello stato dal 2005. A rispondere non è il dirigente scolastico ma il dirigente dell’area tecnica e manutentiva del Comune, cioè chi aveva il potere di spesa e il compito di far eseguire gli interventi.

La Cassazione penale, Sez. 3, 15 luglio 2016, n. 30143 conferma la condanna a 2.000 euro di ammenda per violazione degli artt. 46, comma 2 e 55, comma 5, lett. c) del D.Lgs. 81/2008. Il ricorso è dichiarato inammissibile. Nessun infortunio, nessun incendio: solo presidi non mantenuti in efficienza e nessuna carta che dimostrasse il contrario.

La catena delle firme, in ordine

Ecco cosa deve esistere, in azienda, il giorno del sopralluogo — e chi mette la firma su ciascun pezzo:

  1. Il contratto o l’ordine di manutenzione, che indica i presidi affidati. Firma il datore di lavoro o chi ha delega di spesa.
  2. L’attestato di qualificazione del tecnico (o il NOT, fino al 25 settembre 2026), riferito proprio al presidio su cui interviene. Rilascia il CNVVF; tu lo conservi.
  3. Il rapporto di intervento per ogni visita, con data, presidio, esito ed eventuali non conformità. Firma il tecnico manutentore.
  4. Il registro dei controlli, aggiornato con ogni controllo periodico e ogni intervento. Lo tiene il datore di lavoro: la firma del manutentore sul rapporto non lo sostituisce.
  5. Le liste di sorveglianza compilate dai lavoratori istruiti, che coprono l’intervallo fra un controllo e l’altro.

Manca un anello? L’ispettore contesta al datore di lavoro, non al fornitore. Ed è il motivo per cui i controlli dei presidi vanno tracciati con la stessa disciplina delle verifiche periodiche delle attrezzature e coordinati con le procedure di emergenza aziendali.

La domanda che nessuno si pone: e se il tuo tecnico perde la qualifica?

Su questo punto la rete ripete una frase imprecisa: «l’attestato dura cinque anni». Vale la pena capire dove è scritto, perché cambia la conseguenza pratica.

Nel DM 1° settembre 2021 quel termine non c’è. L’Allegato II, punto 1, comma 7 dice soltanto che il tecnico «deve mantenersi aggiornato sull’evoluzione tecnica e normativa». I cinque anni compaiono altrove: nella circolare DCPREV n. 19631 del 3 dicembre 2024, al paragrafo 5. L’attestato ha validità quinquennale, al termine della quale serve un aggiornamento non inferiore al 50% delle ore teoriche previste per quel presidio. E poi la riga che interessa davvero a chi affida il lavoro: «In caso di non adempimento, il tecnico manutentore qualificato perde temporaneamente la qualifica e viene sospeso dagli elenchi pubblici».

Nessuna norma impone a quel tecnico di avvisare i suoi clienti. Il fornitore che ti manda il rapporto firmato ogni sei mesi può essere stato sospeso il mese prima, e il documento che ricevi ha lo stesso aspetto di sempre. La sospensione è visibile in un posto solo: l’elenco pubblico dei manutentori qualificati tenuto dal CNVVF sul portale. Verificarlo una volta l’anno — e prima di rinnovare il contratto — costa cinque minuti e chiude il buco. Sul rapporto di manutenzione, l’esperienza di cantiere insegna che estintori e controlli non bastano se manca la traccia documentale.

Cosa rischia chi affida a un tecnico antincendio non qualificato

L’art. 46, comma 2 del D.Lgs. 81/2008 obbliga il datore di lavoro ad adottare misure idonee a prevenire gli incendi e tutelare l’incolumità dei lavoratori. La violazione è punita dall’art. 55, comma 5, lett. c) con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda. Gli importi vigenti, dopo la rivalutazione del 15,9% disposta con D.D. n. 111/2023 ai sensi dell’art. 306, comma 4-bis, vanno da 1.708,61 a 7.403,96 euro.

Il rischio vero, però, arriva dopo l’incendio. La Cassazione penale, Sez. 4, 6 novembre 2024, n. 40695 ha confermato la condanna per omicidio colposo aggravato dopo l’incendio in una casa di riposo, costato la vita a un ospite. La struttura era priva di rivelatori di fumo e di idranti. Nella motivazione l’art. 46, comma 2 diventa «regola cautelare che impone al datore di lavoro l’adozione di misure idonee non solo a prevenire gli incendi ma anche, e più in generale, a tutelare l’incolumità dei lavoratori al verificarsi di un incendio».

Affidare i presidi a chi non ha il titolo è, in quel giudizio, una misura organizzativa mancante. E dal 26 settembre 2026 il titolo o c’è, in un elenco pubblico consultabile, o non c’è. Perché quella catena di firme regga a un sopralluogo servono due cose. La prima è un DVR specifico che descriva il rischio incendio della tua attività reale. La seconda è un presidio documentale gestito come parte della consulenza sulla sicurezza sul lavoro, non come una pratica da rincorrere a scadenza.

Domande frequenti sul tecnico antincendio

Dal 26 settembre 2026 chi può fare manutenzione sugli estintori?

Solo chi possiede l’attestato di qualificazione previsto dall’art. 4 del DM 1° settembre 2021 per quel tipo di presidio ed è iscritto nell’elenco pubblico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. La circolare DCPREV n. 14644 del 10 settembre 2025 lo afferma senza eccezioni: i Nulla Osta Transitori scadono il 25 settembre 2026.

Il registro dei controlli antincendio è obbligatorio anche per la mia azienda?

Sì, se hai lavoratori. L’obbligo nasce dall’Allegato I, punto 1, comma 1 del DM 1° settembre 2021 ed è in vigore dal 25 settembre 2022, senza proroghe. Per le attività soggette al controllo dei Vigili del fuoco si aggiunge l’art. 6, commi 1 e 2 del DPR 151/2011.

Un mio dipendente può controllare gli estintori al posto del manutentore?

Può fare la sorveglianza, cioè i controlli visivi tra un controllo periodico e l’altro, se adeguatamente istruito e con liste di controllo (art. 1, lett. e e Allegato I, punto 2). Il controllo periodico resta riservato al tecnico manutentore qualificato (Allegato I, punto 1, comma 2).

Come verifico che un tecnico antincendio sia davvero qualificato?

Chiedendo l’attestato con QR-code rilasciato dal portale del CNVVF e verificando il nominativo nell’elenco pubblico dei manutentori qualificati. Controlla che la qualifica riguardi quel presidio: chi è qualificato sugli estintori non lo è automaticamente sugli impianti di rivelazione.

La qualifica vale in tutta Italia?

Sì. L’art. 4, comma 3 del DM 1° settembre 2021 stabilisce che la qualifica di tecnico manutentore qualificato «è valida su tutto il territorio nazionale», indipendentemente dalla Direzione regionale che ha svolto l’esame.

Gira questo approfondimento a chi serve

Simone Ruzza
Chi l’ha scritto

Simone Ruzza

Progettista antincendio, coordinatore per la sicurezza e responsabile tecnico

Ingegneria Civile e Ambientale, Università di Pavia · Iscritto all'Elenco Ministeriale dei Tecnici Antincendio (Ministero dell'Interno — Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco) · Lead Auditor ISO 9001:2015 (TÜV SÜD) · Coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori ai sensi dell'art. 98 D.Lgs. 81/08

Porta le pratiche di prevenzione incendi dalla progettazione al CPI: valutazione del rischio, resistenza al fuoco delle strutture, impianti idrici, rapporto con i Vigili del Fuoco. In cantiere è coordinatore per la sicurezza: piani di sicurezza e coordinamento, verifica dell'idoneità delle imprese, sopralluoghi durante i lavori. In SPL dal 2018.

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