Attrezzature Verifiche Periodiche
Verifiche periodiche attrezzature: chi le fa, ogni quanto e dove trovare i soggetti abilitati

Le verifiche periodiche attrezzature previste dall’art. 71, comma 11, del D.Lgs. 81/2008 le richiede il datore di lavoro. La prima all’INAIL, almeno 60 giorni prima della scadenza. Quelle successive alla ASL competente per territorio, almeno 30 giorni prima. A eseguirle materialmente è l’ente titolare. Se questo non provvede nei termini, subentra un soggetto abilitato iscritto nell’elenco ministeriale in vigore quel giorno.
È l’ultima riga a fare la differenza, e quasi nessuno la scrive. L’elenco dei soggetti abilitati non è un documento stabile: cambia ogni quattro-sei settimane. Nel solo 2026 il Ministero del Lavoro ne ha pubblicati sei in cinque mesi. Alla data di questo aggiornamento — 29 luglio 2026 — il riferimento vigente è il 73° elenco, adottato con decreto direttoriale n. 65 del 28 maggio 2026.
Un articolo che vi dicesse «l’elenco è questo» sarebbe già vecchio fra un mese. Quello che serve è il meccanismo: dove si trova sempre la versione buona, come si legge, e cosa succede se ci si sbaglia.
Verifiche periodiche attrezzature: dove si trova l’elenco aggiornato dei soggetti abilitati
L’elenco vive in un unico posto ufficiale: la sezione Verifiche Periodiche del sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Lì il decreto più recente compare in cima, con numero e data.
Ogni decreto sostituisce integralmente il precedente: non lo integra, non lo corregge in alcune parti. Chi resta sul PDF scaricato l’anno scorso non ha un elenco parziale, ne ha uno decaduto.
La sequenza del 2026 spiega meglio di qualsiasi avvertenza perché il numero d’ordine non va memorizzato:
- 68° elenco — D.D. n. 4 del 26 gennaio 2026;
- 69° elenco — D.D. n. 14 del 24 febbraio 2026;
- 70° elenco — D.D. n. 16 del 5 marzo 2026;
- 71° elenco — D.D. n. 41 del 26 marzo 2026;
- 72° elenco — D.D. n. 51 del 23 aprile 2026;
- 73° elenco — D.D. n. 65 del 28 maggio 2026, vigente al 29 luglio 2026.
Sei aggiornamenti, cinque mesi. Le variazioni non sono formali: riguardano rinnovi di iscrizione, nuove abilitazioni e — questo è il punto — revoche.
La regola pratica da mettere in procedura
Non archiviate il PDF dell’elenco. Archiviate il link alla pagina ministeriale e la data della consultazione, annotata sull’ordine o sul registro delle attrezzature.
Se un ispettore chiede perché avete scelto quel verificatore, la risposta utile non è «era nell’elenco». È «era nell’elenco il giorno in cui l’ho incaricato, e questa è la verifica che ho fatto». Un controllo che dura trenta secondi copre l’unico punto in cui questa materia si rompe da sola.
Quali attrezzature rientrano nelle verifiche periodiche: i gruppi SC, SP e GVR
Le attrezzature soggette sono quelle elencate nell’Allegato VII del D.Lgs. 81/2008. Il D.M. 11 aprile 2011, Allegato II, punto 1.1 le raggruppa in tre famiglie, ed è la classificazione che troverete accanto al nome di ogni soggetto abilitato:
- Gruppo SC (punto 1.1.1) — «apparecchi di sollevamento materiali non azionati a mano ed idroestrattori a forza centrifuga»: apparecchi mobili, trasferibili e fissi di portata superiore a 200 kg, carrelli semoventi a braccio telescopico;
- Gruppo SP (punto 1.1.2) — sollevamento persone: scale aeree a inclinazione variabile, ponti mobili sviluppabili su carro (le PLE), ponti sospesi e relativi argani, piattaforme autosollevanti su colonne, ascensori e montacarichi da cantiere;
- Gruppo GVR (punto 1.1.3) — gas, vapore, riscaldamento: recipienti con pressione superiore a 0,5 bar, generatori di vapor d’acqua, tubazioni, forni, generatori di calore.
La sigla conta più di quanto sembri. Un soggetto abilitato lo è per gruppo e per ambito territoriale, non in assoluto. Un ente iscritto per il GVR non può firmarvi la verifica di un’autogrù.
Ogni quanto si fanno le verifiche periodiche delle attrezzature
La periodicità la fissa l’Allegato VII, attrezzatura per attrezzatura. Non è uniforme, e su questo si sbaglia spesso:
- annuale: scale aeree a inclinazione variabile; ponti mobili sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato; carrelli semoventi a braccio telescopico; ascensori e montacarichi da cantiere con cabina guidata verticalmente;
- biennale: ponti mobili sviluppabili su carro a sviluppo verticale azionati a mano; ponti sospesi e relativi argani; piattaforme di lavoro autosollevanti su colonne;
- triennale: piattaforme di lavoro mobili elevabili e piattaforme di lavoro fuori strada per operazioni in frutteto, voce inserita nell’Allegato VII dall’articolo 12 della legge 11 marzo 2026 n. 34, in vigore dal 7 aprile 2026;
- apparecchi di sollevamento materiali oltre 200 kg: qui la cadenza dipende da tre variabili — tipo (mobile o trasferibile contro fisso), settore d’impiego e anno di fabbricazione.
La voce annuale sui ponti mobili sviluppabili su carro e quella triennale si sovrappongono, ed è il testo a volerlo: la legge del 2026 ha inserito la voce nuova senza abrogare quella annuale, sotto cui le piattaforme motorizzate sono state ricondotte per anni. Quale delle due valga per una PLE semovente motorizzata non è scritto da nessuna parte, e la nota dell’Ispettorato nazionale del lavoro n. 780 del 15 aprile 2026 registra l’inserimento senza scioglierlo. Chi si affida alla periodicità più lunga si assume l’onere di argomentare per iscritto perché la voce annuale non si applicava alla propria macchina; chi mantiene la cadenza annuale non deve spiegare niente.
Sugli apparecchi di sollevamento vale la pena essere precisi, perché è dove le aziende perdono le scadenze. Un apparecchio mobile o trasferibile impiegato in costruzioni, siderurgia, attività portuale o estrattiva va verificato ogni anno. Lo stesso apparecchio con impiego regolare e fabbricazione non anteriore a dieci anni passa a due anni. Se ha più di dieci anni torna annuale.
Per gli apparecchi fissi la scala è più lunga. Annuale nei settori gravosi con macchina oltre i dieci anni, biennale negli altri casi, fino a triennale per l’impiego regolare con macchina recente. Il carroponte di un capannone e l’autogrù di un cantiere non seguono lo stesso calendario, anche se sollevano lo stesso peso. E nemmeno la formazione dell’operatore segue le stesse regole.
Nel gruppo GVR le cadenze si sdoppiano: verifica di funzionamento con periodicità da biennale a quinquennale secondo categoria e fluido, e verifica di integrità decennale.
Chi è titolare della verifica: l’azienda non sceglie liberamente dall’elenco
Questo è il fraintendimento più diffuso, e cambia la sequenza delle cose da fare.
L’art. 2, comma 1, del D.M. 11 aprile 2011 è netto: «l’INAIL è titolare della prima delle verifiche periodiche». Le ASL, prosegue la norma, «sono titolari delle verifiche periodiche successive alla prima». Nelle regioni che hanno trasferito la funzione, al posto della ASL c’è l’ARPA (art. 2, comma 3).
Il soggetto privato abilitato non è un fornitore alternativo. È la struttura di cui il titolare della funzione si avvale quando non riesce a provvedere direttamente. Il datore di lavoro, all’atto della richiesta, ne indica il nominativo (art. 2, comma 2).
La libertà di scelta arriva dopo, e per decorrenza dei termini. L’art. 71, comma 11, del D.Lgs. 81/2008 prevede che l’INAIL provveda entro quarantacinque giorni dalla richiesta. Scaduto inutilmente quel termine, il datore può rivolgersi ad altri soggetti pubblici o privati abilitati. Per le verifiche successive vale lo stesso meccanismo verso ASL o ARPA, con termine di trenta giorni. Nella stessa direzione va l’art. 2, comma 8, del D.M.: «decorsi i termini temporali di cui al comma 1, il datore di lavoro può avvalersi dei soggetti abilitati».
Una nota di trasparenza, perché il dato è discordante alla fonte. La norma primaria indica quarantacinque giorni per l’INAIL; il decreto attuativo del 2011 ne indica sessanta all’art. 2, comma 1. Il punto operativo però non cambia: la richiesta va fatta all’ente titolare, e solo dopo il silenzio si passa al privato.
Le spese restano in ogni caso a carico del datore di lavoro (art. 71, comma 11). Il verbale va conservato e messo a disposizione degli organi di vigilanza.
I termini: 60 giorni per la prima verifica, 30 per quelle successive
Sono i due numeri che mancano quasi sempre nei documenti aziendali, e sono scritti nell’Allegato II del D.M. 11 aprile 2011.
Punto 5.1.2: «almeno 60 giorni prima della data di scadenza del termine per l’esecuzione della prima delle verifiche periodiche […] il datore di lavoro deve richiedere all’INAIL l’esecuzione». Nella richiesta va indicato il luogo in cui l’attrezzatura è disponibile.
Punto 5.2.1: le verifiche successive alla prima si chiedono alla ASL competente per territorio. Il termine è «almeno 30 giorni prima della scadenza», con la periodicità fissata dall’Allegato VII.
Attorno a questi due termini ruotano altri quattro adempimenti che è comodo avere in una sola pagina:
- messa in servizio: comunicazione immediata all’INAIL, che assegna all’attrezzatura un numero di matricola (punto 5.1.1);
- giorno della verifica: il datore mette a disposizione personale e mezzi, «sotto la vigilanza di un preposto» (punto 5.3.1);
- documentazione: verbali e denunce vanno tenuti «presso il luogo in cui l’attrezzatura viene utilizzata» (punto 5.3.2), non in sede;
- fine vita e spostamenti: cessazione dell’esercizio, trasferimento di proprietà e spostamento vanno comunicati alla sede INAIL competente (punto 5.3.3).
Il punto 5.3.2 è quello che si scopre tardi. Un faldone perfetto in ufficio, con l’attrezzatura in un cantiere a ottanta chilometri, non è conforme.
Verifica periodica e manutenzione non sono la stessa cosa
Confonderle è l’errore più frequente, e ha una conseguenza concreta: chi ha il contratto di manutenzione pensa di essere a posto anche sulle verifiche.
Sono tre obblighi distinti, tutti nell’art. 71:
- comma 4, lettera a) — manutenzione: garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza, con registro degli interventi;
- comma 8 — controlli iniziali e periodici secondo le istruzioni del fabbricante o le norme tecniche, più i controlli straordinari dopo eventi eccezionali;
- comma 11 — verifiche periodiche: l’accertamento pubblico dello stato di conservazione ed efficienza, affidato all’ente titolare.
La manutenzione è vostra e serve a mantenere efficiente la macchina. Il controllo è vostro e serve a sorvegliarla fra una verifica e l’altra. La verifica periodica è di un soggetto terzo e serve a certificarla. Nessuna delle tre sostituisce le altre.
La Cassazione lo ha detto in termini che non lasciano margine. Prendiamo Cass. pen., sez. IV, 27 gennaio 2025, n. 2998: la lama di una troncatrice cade per il cedimento di una boccola usurata, e il lavoratore resta in malattia 460 giorni. I giudici hanno confermato la condanna del legale rappresentante per violazione dell’art. 71, commi 4 e 8. E ha scritto che «se un infortunio è determinato dall’uso di una macchina non sicura, neppure la marchiatura CE o l’affidamento nel costruttore sono sufficienti ad esonerare il datore di lavoro dalla responsabilità».
Il caso concreto: la piattaforma con le catene spezzate
Il 26 febbraio 2014, in uno stabilimento siderurgico, un lavoratore stava registrando le porte dei forni da una piattaforma elevabile cingolata. A circa tre metri di altezza le catene che comandavano il movimento verticale si spezzarono. Le cinture lo trattennero, ma il tratto di caduta bastò a fratturargli entrambe le gambe: 202 giorni di prognosi.
La ricostruzione processuale è finita in Cass. pen., sez. IV, 28 novembre 2022, n. 45135, che ha confermato la condanna del datore di lavoro e dell’RSPP. Due elementi hanno chiuso il caso.
Il primo: l’ultimo controllo documentato su catene e pulegge risaliva al febbraio 2013, oltre dieci mesi prima. Il secondo: un infortunio identico si era già verificato nell’aprile 2012. La Corte ne ha tratto che l’evento era prevedibile ed evitabile. E ha ricordato che «l’obbligo di ridurre al minimo il rischio impone al datore di lavoro di verificare e garantire la persistenza nel tempo dei requisiti di sicurezza». Non basta, in altri termini, il rilascio della certificazione di conformità.
L’RSPP è stato condannato per non aver segnalato al datore la necessità di una manutenzione attenta. Risponde, scrive la Corte, «ogni qual volta il danno sia riconducibile a situazione pericolosa che avrebbe avuto l’obbligo di conoscere e segnalare».
Cosa doveva esserci nel faldone, e chi firma cosa
Quella piattaforma appartiene al gruppo SP. Se fosse la vostra, oggi, dovreste poter estrarre in cinque minuti:
- la comunicazione di messa in servizio all’INAIL e il numero di matricola assegnato (punto 5.1.1) — la firma è del datore di lavoro;
- la richiesta di verifica protocollata, con data che precede di almeno 30 giorni la scadenza (punto 5.2.1) — firma del datore;
- il verbale di verifica periodica con esito, firmato dal tecnico dell’ente titolare o del soggetto abilitato, tenuto nel luogo d’impiego (punto 5.3.2);
- la stampa dell’elenco ministeriale con la data di consultazione, se la verifica l’ha fatta un privato;
- il registro di manutenzione e dei controlli con gli interventi su catene e pulegge, datati e firmati da chi li ha eseguiti (art. 71, commi 4 e 8).
Nel caso deciso dalla Cassazione mancava il quinto documento aggiornato. Non il primo, non il terzo: il quinto. È lì che si perde la causa, perché è l’unico che dimostra cosa è successo fra una verifica e l’altra.
La domanda che nessuno si pone: e se un accessorio cambia l’attrezzatura?
Le scadenze si calcolano sulla macchina che avete comprato. Ma la macchina che usate può essere un’altra.
Lo ha stabilito Cass. pen., sez. IV, 24 maggio 2025, n. 19424. Durante lo smontaggio di un impianto, un carrello elevatore telescopico dotato di gancio fisso da cinque tonnellate sollevava tratti di nastro trasportatore. Un lavoratore di un’altra impresa è stato colpito dal carico ed è morto.
Il principio affermato dalla Corte è che il carrello elevatore telescopico, una volta applicato il gancio, diventa una gru. L’operatore era formato e abilitato per il carrello semovente, non per la gru mobile, e quella carenza è stata ritenuta penalmente rilevante. Sono stati condannati per omicidio colposo l’amministratore dell’impresa e il coordinatore per l’esecuzione. Ha pesato anche un piano operativo di sicurezza definito «equivoco e contraddittorio» su quando usare l’uno e quando l’altro mezzo.
La conseguenza che nessuno mette per iscritto è questa. Se un accessorio cambia la natura dell’attrezzatura, non cambia solo l’abilitazione richiesta all’operatore ai sensi dell’art. 73, comma 5, del D.Lgs. 81/2008 e dell’Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012. Cambia anche la voce dell’Allegato VII sotto cui l’attrezzatura ricade. E con essa la cadenza della verifica e il gruppo per cui il verificatore deve essere abilitato.
Domanda da portare alla prossima riunione periodica: nel vostro parco macchine, quante attrezzature hanno accessori installati che il DVR non censisce?
Cosa rischia chi si affida a un soggetto non più iscritto
Le conseguenze sono tre, di peso crescente.
La verifica non vale. Se il soggetto non era iscritto all’elenco vigente alla data dell’incarico, il verbale non è un atto valido e l’adempimento risulta omesso. La buona fede non copre: l’obbligo di controllare l’abilitazione resta in capo a chi incarica.
La sanzione. La violazione dell’art. 71, comma 11, è punita dall’art. 87, comma 4, lettera b), del D.Lgs. 81/2008. È una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro, importi soggetti alla rivalutazione periodica prevista dall’art. 306, comma 4-bis.
L’infortunio. È qui che il conto cambia scala. In sede penale la verifica omessa o invalida diventa colpa specifica. Concorre cioè a fondare la responsabilità per lesioni od omicidio colposo, come mostrano tutte e tre le pronunce citate sopra.
Un dettaglio che conviene conoscere. Ai sensi dell’art. 71, comma 12, i soggetti privati abilitati «acquistano la qualifica di incaricati di pubblico servizio» e rispondono direttamente all’ente titolare della funzione. Il verificatore che rilevi un reato ha un obbligo di denuncia. Non è un consulente di parte, e trattarlo come tale è un errore di impostazione.
Domande frequenti sulle verifiche periodiche attrezzature
Chi deve richiedere le verifiche periodiche delle attrezzature?
Il datore di lavoro. La prima verifica va richiesta all’INAIL almeno 60 giorni prima della scadenza (D.M. 11 aprile 2011, Allegato II, punto 5.1.2). Le successive vanno chieste alla ASL o all’ARPA competente per territorio, almeno 30 giorni prima (punto 5.2.1). L’INAIL è titolare della prima verifica e le ASL delle successive, ai sensi dell’art. 2, comma 1, del medesimo decreto.
Dove trovo l’elenco aggiornato dei soggetti abilitati?
Nella sezione «Verifiche Periodiche» del sito del Ministero del Lavoro, dove compare sempre il decreto direttoriale più recente. Al 29 luglio 2026 il riferimento vigente è il 73° elenco, adottato con decreto direttoriale n. 65 del 28 maggio 2026. Quel decreto sostituisce integralmente il 72° elenco, adottato con decreto direttoriale n. 51 del 23 aprile 2026. Verificate la data prima di ogni incarico: nel 2026 l’elenco è stato aggiornato sei volte in cinque mesi.
Ogni quanto va verificata una PLE?
L’Allegato VII del D.Lgs. 81/2008 contiene oggi due voci che possono riguardare una PLE motorizzata: «Ponti mobili sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato – Verifica annuale», sotto cui le piattaforme motorizzate sono state ricondotte per anni, e «Piattaforme di lavoro mobili elevabili e piattaforme di lavoro fuori strada per operazioni in frutteto – Verifica triennale», inserita dall’articolo 12 della legge 11 marzo 2026 n. 34, in vigore dal 7 aprile 2026. La legge ha inserito la voce nuova senza abrogare quella annuale, e la nota INL n. 780 del 15 aprile 2026 si limita a registrare l’inserimento: quale delle due si applichi a una PLE semovente motorizzata non è scritto da nessuna parte, e la questione è aperta. Chi si affida alla periodicità più lunga si assume l’onere di argomentare per iscritto perché la voce annuale non si applicava alla propria macchina; chi mantiene la cadenza annuale non deve spiegare niente. Le altre cadenze non sono in discussione: ponti mobili sviluppabili su carro a sviluppo verticale azionati a mano e piattaforme di lavoro autosollevanti su colonne hanno verifica biennale, ascensori e montacarichi da cantiere con cabina guidata verticalmente cadenza annuale.
Il contratto di manutenzione sostituisce la verifica periodica?
No. Sono obblighi distinti: la manutenzione risponde all’art. 71, comma 4, i controlli al comma 8, le verifiche periodiche al comma 11. Solo queste ultime sono affidate a un soggetto terzo titolare della funzione. Averne uno non esonera dagli altri due.
Cosa succede se la verifica la esegue un soggetto non abilitato?
La verifica è invalida e l’adempimento risulta omesso, con la sanzione amministrativa dell’art. 87, comma 4, lettera b), del D.Lgs. 81/2008. In caso di infortunio l’omissione diventa colpa specifica in sede penale, a carico del datore di lavoro.
Il punto operativo
Delle verifiche periodiche attrezzature si può tenere a mente una cosa sola: il calendario e l’elenco sono due variabili indipendenti, e vanno controllate entrambe. Le scadenze le detta l’Allegato VII e dipendono dalla macchina. L’abilitazione di chi firma la dipende dal decreto direttoriale in vigore quel giorno.
Le aziende che perdono un adempimento raramente lo perdono per ignoranza della norma. Lo perdono perché le date stanno su un foglio di calcolo, i verbali in un archivio, i contratti di manutenzione in un altro. Nessuno incrocia le tre cose. Su questo lavoriamo nei percorsi di consulenza sicurezza sul lavoro. Lo strumento che usiamo per tenere insieme scadenze, verbali e attrezzature è SmartHSE.
Prendete il vostro parco attrezzature soggetto all’Allegato VII. Se non sapete dire, adesso, quando scade la prossima verifica e chi l’ha firmata l’ultima volta, quello è il punto da cui partire.
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