Carroponte: Formazione e Ruolo dell’Operatore

Carroponte cos’è, in una riga: è una gru a ponte, cioè un apparecchio di sollevamento fisso che scorre su due rotaie sopraelevate e movimenta carichi sospesi all’interno di un capannone. Per la legge italiana non è un impianto dell’edificio: è un’attrezzatura di lavoro ai sensi dell’art. 69, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 81/2008. E dal 24 maggio 2026 chi lo manovra deve avere un’abilitazione specifica, che prima non era richiesta.
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Carroponte cos’è: la definizione tecnica, senza giri di parole
Il carroponte è composto da tre elementi. Le vie di corsa sono le due rotaie fissate alle strutture del capannone. Il ponte è la trave che le attraversa e scorre lungo di esse. Il carrello è il gruppo che si sposta sul ponte e porta l’argano con il gancio.
Da qui derivano i tre movimenti che ogni operatore impara: traslazione del ponte, traslazione del carrello, sollevamento e discesa del gancio. Nella pratica industriale si chiama anche gru a ponte. Quando invece la struttura non poggia su rotaie sopraelevate ma su gambe che corrono a terra, si parla di gru a cavalletto o gru a portale.
I tre modi di comandarlo
La distinzione conta, perché cambia il percorso formativo. Il comando può essere da cabina, con l’operatore seduto in quota sul ponte. Può essere pensile, con una pulsantiera appesa che si segue camminando. Oppure via radiocomando, con l’operatore libero di posizionarsi dove vede meglio il carico.
Ogni modalità ha rischi propri. Dalla cabina si vede bene il campo ma si perde il dettaglio dell’imbracatura. Con la pulsantiera pensile si cammina all’indietro guardando in alto. Col radiocomando nasce il rischio più insidioso di tutti: l’orientamento dei comandi rispetto a dove è girato l’operatore. Su questo dettaglio, come vedremo, la Cassazione ha già scritto una pagina.
Cos’è il carroponte per la legge: un’attrezzatura, con tutto ciò che ne segue
Qualificarlo come attrezzatura di lavoro non è un esercizio di catalogazione. È la porta d’ingresso a un blocco di obblighi puntuali del Titolo III del D.Lgs. 81/2008, che scattano tutti insieme.
- Art. 70, comma 1: l’attrezzatura deve essere conforme alle disposizioni legislative di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto. Per un carroponte messo in servizio oggi significa marcatura CE e dichiarazione di conformità.
- Art. 71, comma 1: il datore mette a disposizione attrezzature idonee al lavoro da svolgere, adeguate ai fini della sicurezza.
- Art. 71, comma 4, lettera a): le attrezzature vanno installate, utilizzate e sottoposte a manutenzione secondo le istruzioni del fabbricante.
- Art. 71, comma 7: l’uso è riservato ai lavoratori allo scopo incaricati, che abbiano ricevuto informazione, formazione e addestramento adeguati.
- Art. 71, comma 8: interventi di controllo periodico per garantire nel tempo il buono stato di conservazione e di efficienza.
- Art. 73, comma 4: l’addestramento dev’essere specifico per quell’attrezzatura, non generico.
- Art. 37, comma 5: l’addestramento si fa sul luogo di lavoro, a cura di persona esperta, e va tracciato nel registro.
Il carroponte, inoltre, è un apparecchio di sollevamento materiali non azionato a mano. Se la portata supera i 200 kg rientra tra le attrezzature soggette alle verifiche periodiche dell’Allegato VII, con denuncia di messa in servizio e verifiche successive a cura del soggetto competente. È un binario parallelo alla formazione: nessuno dei due sostituisce l’altro.
Che cos’è il carroponte dopo l’Accordo 2025: un’attrezzatura con patentino
Qui sta la novità che rende obsoleta metà di quello che si legge in rete sul tema. Fino al 2025 il carroponte non figurava nell’elenco delle attrezzature per cui l’art. 73, comma 5 del D.Lgs. 81/2008 richiede una specifica abilitazione. Il vecchio Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012 elencava piattaforme di lavoro elevabili, gru a torre, gru mobili, gru per autocarro, carrelli elevatori, trattori, macchine movimento terra e pompe per calcestruzzo. Il carroponte non c’era.
Questo non voleva dire che si potesse salirci senza sapere nulla. L’obbligo di formazione e addestramento adeguati derivava comunque dall’art. 71, comma 7 e dall’art. 73, comma 4. Mancava però una durata minima imposta, e questo lasciava spazio a corsi di due ore fatti in fretta.
L’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 (rep. atti n. 59/CSR), pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 24 maggio 2025 ed entrato in vigore lo stesso giorno, ha riscritto l’intera materia. Ha abrogato i precedenti accordi e ha aggiunto il carroponte all’elenco delle attrezzature che richiedono abilitazione. Chi vuole il quadro completo delle altre novità lo trova nel nostro approfondimento sul nuovo Accordo Stato-Regioni sulla formazione.
Quante ore serve: 10 per un comando, 11 per tutti e due
Il percorso si compone di un modulo teorico-tecnico di 4 ore, uguale per tutti, e di un modulo pratico a geometria variabile:
- 6 ore di pratica per il solo comando da cabina — totale 10 ore;
- 6 ore di pratica per il solo comando pensile o radiocomando — totale 10 ore;
- 7 ore di pratica per l’abilitazione a entrambe le tipologie — totale 11 ore.
La formazione si svolge esclusivamente in presenza: per questi corsi non è ammessa la videoconferenza, né tantomeno l’e-learning. La ragione è ovvia a chiunque abbia visto un capannone. Non si impara a leggere l’oscillazione di un carico guardando uno schermo.
L’abilitazione vale cinque anni. L’aggiornamento richiede almeno 4 ore, dedicate alla parte pratica. È il punto su cui le aziende scivolano più spesso: il corso iniziale se lo ricordano tutti, la scadenza a cinque anni quasi nessuno. Un scadenzario digitale delle abilitazioni costa meno di un sopralluogo andato male.
Il periodo transitorio è finito, e non tutti se ne sono accorti
L’Accordo ha previsto dodici mesi di transizione. Entro quel termine le aziende dovevano verificare se la formazione già erogata ai propri carropontisti fosse conforme ai nuovi contenuti e, in caso contrario, farla rifare. Quel termine è scaduto il 23 maggio 2026. Dal 24 maggio 2026 non ci sono più deroghe.
Tradotto in pratica: se in azienda c’è un operatore che manovra il carroponte con un attestato di un corso interno del 2021, oggi quell’attestato va confrontato riga per riga con i contenuti dell’Accordo 2025. Se non regge il confronto, l’operatore non è abilitato. Non «è abilitato in attesa di aggiornamento»: non lo è.
Chi risponde se al carroponte sale un operatore non abilitato
La risposta breve è: il datore di lavoro, e prima ancora del verificarsi di un infortunio. La violazione dell’art. 71, comma 7 è sanzionata penalmente dall’art. 87, comma 2, lettera c) del D.Lgs. 81/2008, con arresto o ammenda a carico del datore di lavoro e del dirigente.
Accanto a lui c’è il preposto, tenuto a sovrintendere e a intervenire quando vede un lavoratore fare ciò che non deve. E c’è il lavoratore stesso, che ai sensi dell’art. 20, comma 2, lettera b) deve osservare le disposizioni ricevute. Va detto con onestà: quando manca la formazione, la colpa del lavoratore quasi mai basta a salvare l’azienda. Lo vediamo subito.
Il caso concreto: una lastra, un telecomando invertito, tre amputazioni
La sentenza della Cassazione penale, Sez. IV, 7 agosto 2023, n. 34535 racconta meglio di qualsiasi manuale cosa succede quando le cose vanno male.
Un operaio della Siderpress movimentava lastre metalliche con un carroponte. Un cavo si impigliò in una lastra, che ruotò leggermente e liberò i ganci. L’uomo provò a correggere la manovra con il telecomando. I pulsanti del telecomando erano invertiti. La lastra gli cadde sugli arti inferiori. Seguirono tre amputazioni progressive e un’invalidità dell’80%.
Il Tribunale condannò il datore di lavoro. La Corte d’appello di Bologna, nel 2022, lo assolse: l’infortunio sarebbe derivato dalla condotta scorretta della vittima. La Cassazione ha annullato l’assoluzione con rinvio, e le sue parole meritano di essere lette per intero: non può considerarsi «abnorme» il comportamento del lavoratore che non risulti «né eccentrico ed imprevedibile né, tanto meno, estraneo al processo di produzione o alle mansioni del lavoratore».
Cosa avrebbe dovuto avere in mano quel datore di lavoro
Il punto operativo è questo. Al sopralluogo, l’organo di vigilanza non chiede se l’operaio fosse bravo. Chiede di vedere dei documenti, e li chiede firmati:
- L’attestato di abilitazione dell’operatore, conforme all’Accordo 2025, con la tipologia di comando corrispondente a quella effettivamente usata.
- Il registro dell’addestramento ex art. 37, comma 5, con data, contenuti, nome del formatore esperto e firma del lavoratore addestrato.
- La lettera di incarico che nomina quel lavoratore all’uso di quella attrezzatura, ai sensi dell’art. 71, comma 7.
- Il libretto di manutenzione del carroponte e degli accessori di sollevamento, con gli interventi tracciati e sottoscritti.
- La sezione del DVR che valuta il rischio di caduta del carico e di cui l’operatore ha ricevuto istruzione.
Manca la firma su uno di questi cinque? Allora la difesa «il lavoratore ha sbagliato» ha già perso quasi tutta la sua forza. Il principio è stato ribadito dalla Cassazione penale, Sez. IV, 22 aprile 2025, n. 15697: la responsabilità sussiste quando si dimostra che una formazione adeguata avrebbe indotto una condotta operativa diversa, capace di evitare l’evento. Sul punto abbiamo scritto anche a proposito del lavoratore che non partecipa alla formazione obbligatoria.
La domanda che nessuno si pone: e se al carroponte sale il titolare?
Nelle carpenterie piccole succede continuamente. Il sabato mattina non c’è nessuno, arriva un camion, e il titolare sale lui sul carroponte per scaricarlo. Serve anche a lui l’abilitazione?
La Commissione per gli interpelli del Ministero del Lavoro, con l’Interpello 23 gennaio 2020, n. 1, ha dato una risposta a due tempi che vale la pena capire bene.
Primo tempo: la sanzione dell’art. 87, comma 2, lettera c) non si applica al datore di lavoro che usi personalmente l’attrezzatura. La ragione è tecnica e si chiama principio di tipicità: quella norma punisce chi mette l’attrezzatura a disposizione di lavoratori non formati, e il datore non è un lavoratore.
Secondo tempo, ed è quello che conta: resta fermo che «è vietato l’utilizzo di qualsiasi attrezzatura di lavoro, per la quale è prevista una specifica abilitazione, da parte di qualsiasi operatore, compreso il datore di lavoro che ne sia privo».
Il divieto esiste, manca solo quella specifica sanzione. E se durante quella manovra del sabato mattina il titolare si fa male, l’assenza di abilitazione pesa su ogni tavolo: davanti all’INAIL, davanti all’assicurazione, e davanti al giudice se c’è un terzo coinvolto. Non è una scappatoia. È una lacuna sanzionatoria, che è una cosa diversa.
Il patentino non basta: anche la macchina deve essere a posto
C’è una simmetria che le aziende sottovalutano. Un operatore abilitato su un carroponte mal mantenuto non mette al riparo nessuno.
Lo dimostra la Cassazione penale, Sez. IV, 10 febbraio 2017, n. 6379. Ad Aosta, nel 2011, un gruista alla guida di un carroponte collise violentemente contro un secondo carroponte fermo, ferendo il collega che si trovava nella cabina di quest’ultimo. Il mezzo era dotato di un dispositivo anticollisione a infrarossi, installato pochi giorni prima, che avrebbe dovuto bloccare l’avvicinamento entro i venti metri.
Il dispositivo non intervenne. Al sopralluogo fu trovata polvere sul sensore. La Cassazione ha annullato con rinvio la condanna del gruista, rilevando che i giudici di merito non avevano valutato l’incidenza causale di quel malfunzionamento. Detto altrimenti: un dispositivo di sicurezza che non funziona, per cause non imputabili all’operatore, può interrompere il nesso causale tra la sua condotta e l’evento — e riporta la domanda su chi doveva mantenerlo efficiente, ex art. 71, commi 4 e 8.
Vale la pena ricordarlo anche a chi gestisce altri apparecchi di sollevamento: le stesse logiche governano l’uso della gru in cantiere, dove però il contesto contrattuale aggiunge un livello di complessità.
Cosa fare adesso, in concreto
Se in azienda c’è un carroponte, il controllo è breve e si fa in mezz’ora. Prendete l’elenco di chi lo manovra, anche saltuariamente. Per ciascuno recuperate l’attestato e verificate tre cose: la data, i contenuti rispetto all’Accordo 2025 e la tipologia di comando abilitata. Poi confrontate la data con il quinquennio.
Chi risulta scoperto va fermato e formato, in quest’ordine. Il nostro catalogo di corsi di formazione per la sicurezza comprende i percorsi conformi al nuovo Accordo, erogati in presenza come la norma impone.
Domande frequenti sul carroponte
Che cos’è il carroponte e a cosa serve?
È una gru a ponte che scorre su due rotaie sopraelevate fissate alla struttura del capannone. Serve a movimentare carichi pesanti o ingombranti all’interno di un’area di lavoro coperta, tipicamente officine, acciaierie e magazzini. Consente di spostare il carico nelle tre direzioni senza occupare il pavimento.
Per usare un carroponte serve il patentino?
Sì. L’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 ha inserito il carroponte tra le attrezzature che richiedono una specifica abilitazione ai sensi dell’art. 73, comma 5 del D.Lgs. 81/2008. Prima di quell’Accordo l’abilitazione formale non era prevista, pur restando obbligatori formazione e addestramento adeguati.
Quanto dura il corso per il carroponte?
Dieci ore per una sola tipologia di comando: 4 di teoria più 6 di pratica. Undici ore se si vuole l’abilitazione sia al comando da cabina sia a quello pensile o via radiocomando, con 7 ore di modulo pratico. Il corso si svolge obbligatoriamente in presenza.
Ogni quanto va rinnovata l’abilitazione al carroponte?
Ogni cinque anni, con un aggiornamento di almeno 4 ore incentrato sulla parte pratica. Il quinquennio decorre dalla data di conclusione del corso base.
Gli attestati per il carroponte ottenuti prima del 2025 sono ancora validi?
Solo se i contenuti del corso sono conformi a quanto previsto dall’Accordo 2025. Il periodo transitorio di dodici mesi si è chiuso il 23 maggio 2026: da allora la formazione non conforme non assolve l’obbligo. La verifica di conformità va fatta e documentata dal datore di lavoro.
Il carroponte è soggetto a verifiche periodiche?
Sì, se è un apparecchio di sollevamento materiali con portata superiore a 200 kg. In quel caso rientra tra le attrezzature dell’Allegato VII del D.Lgs. 81/2008, con obbligo di denuncia di messa in servizio e di verifiche periodiche successive. Restano inoltre dovuti i controlli di manutenzione secondo le istruzioni del fabbricante, ai sensi dell’art. 71, commi 4 e 8.
Fonti
- D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 — artt. 20, 37, 69, 70, 71, 73, 87 e Allegato VII (Normattiva).
- Accordo Stato-Regioni 17 aprile 2025, rep. atti n. 59/CSR — Gazzetta Ufficiale del 24 maggio 2025.
- Cass. pen., Sez. IV, 7 agosto 2023, n. 34535 — infortunio con carroponte e comportamento abnorme del lavoratore.
- Cass. pen., Sez. IV, 10 febbraio 2017, n. 6379 — collisione tra carriponte e dispositivo anticollisione inefficiente.
- Cass. pen., Sez. IV, 22 aprile 2025, n. 15697 — omessa formazione e nesso causale con l’infortunio.
- Interpello 23 gennaio 2020, n. 1 — Commissione per gli interpelli, Ministero del Lavoro.
A cura di Andrea Reali — amministratore di SPL Consulenza Srl (Pavia), consulente e formatore HSE con oltre dieci anni di esperienza. Dal 2013 professore a contratto in Igiene Ambientale presso il Dipartimento di Sanità Pubblica, Medicina Sperimentale e Forense dell’Università di Pavia. Specializzazione in Consulente Tecnico Ambientale (C.S.E.A., 2013). Affianca imprese e committenti nella qualificazione dei rapporti contrattuali e nella redazione dei documenti di sicurezza. Profilo LinkedIn — contatta lo studio.
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