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Gru in Cantiere: Operare in Sicurezza tra Obblighi e Controlli

Gru di cantiere in esercizio: verifiche periodiche e documenti obbligatori

Una gru di cantiere può sollevare il primo carico solo quando tre atti sono stati compiuti e messi per iscritto. La comunicazione di messa in servizio all’INAIL, che assegna la matricola all’apparecchio. Il controllo dopo l’installazione previsto dall’art. 71, comma 8, lettera a) del D.Lgs. 81/2008. L’abilitazione del gruista ai sensi dell’art. 73, comma 5. Se manca una di queste firme la gru resta ferma, e chi la usa lo stesso ne risponde penalmente anche a macchina perfettamente funzionante.

Un clic e ti raccontiamo tutto: ascolta l’articolo invece di leggerlo.

Questa guida percorre gli obblighi nell’ordine in cui si presentano in un cantiere vero: dal terreno prima del montaggio alla verifica annuale, dalle interferenze fra due bracci alla responsabilità del manovratore. Ogni passaggio è ancorato all’articolo che lo impone e, dove esiste, alla sentenza che ha stabilito chi doveva firmare.

Normativa gru: i cinque riferimenti che contano davvero

Non esiste una legge dedicata alle gru. La disciplina nasce dall’incrocio di poche norme del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, che è utile tenere separate perché assegnano obblighi a soggetti diversi.

  • Art. 71 — obbliga il datore di lavoro a mettere a disposizione attrezzature idonee, a mantenerle secondo le istruzioni del fabbricante (comma 4, lettera a, n. 1 e n. 2), a tenere il registro di controllo (comma 4, lettera b) e a sottoporle a controlli e verifiche (commi 8 e 11).
  • Art. 72 — riguarda chi vende, noleggia o concede in uso l’apparecchio. Il comma 1 impone di attestare la conformità ai requisiti dell’Allegato V. Il comma 2 aggiunge, per il solo noleggio senza operatore, l’attestazione del buono stato di conservazione e la dichiarazione di formazione degli operatori.
  • Art. 73, comma 5 — subordina l’uso delle attrezzature che richiedono conoscenze particolari a una specifica abilitazione, oggi disciplinata dall’Accordo Stato-Regioni n. 59 del 17 aprile 2025.
  • Allegato VI, punto 3 — detta le regole d’uso. Scelta dei mezzi al 3.1.1, controllo trimestrale di funi e catene al 3.1.2, stabilità dell’attrezzatura al 3.1.3, divieto di sosta e passaggio sotto i carichi sospesi al 3.1.5.
  • Allegato VII — fissa la periodicità delle verifiche, che per le gru impiegate in edilizia è annuale.

A questi si aggiungono, quando la gru sta dentro un cantiere temporaneo o mobile, il Titolo IV e in particolare l’Allegato XV, che governa le interferenze. Ci torniamo più avanti: è il punto dove la responsabilità cambia di mano.

Installazione gru a torre: gli adempimenti in ordine cronologico

Gli adempimenti per l’installazione di una gru a torre non sono un elenco da spuntare a fine lavori. Hanno una sequenza obbligata, perché ciascuno presuppone il precedente.

1. Prima del montaggio: il terreno

L’Allegato VI, punto 3.1.3 detta la regola base. Le attrezzature smontabili o mobili destinate a sollevare carichi vanno usate «in modo tale da garantire la stabilità dell’attrezzatura di lavoro durante il suo impiego». La norma non indica un numero. La manualistica tecnica ne propone uno diffuso: una portanza dell’ordine di 3 kg/cm² per il piano di appoggio, oppure una massicciata compatta per le gru su rotaie. Resta però una prassi costruttiva, non un obbligo di legge.

Il vincolo giuridico sta altrove, ed è più stringente: l’art. 71, comma 4, lettera a), n. 1 obbliga a installare l’apparecchio in conformità alle istruzioni d’uso. È il fabbricante a dichiarare la pressione ammissibile sotto la base o sotto la zavorra. Chi non verifica che il terreno la regga sta violando una norma, non una buona pratica.

2. Dopo il montaggio: il controllo iniziale

L’art. 71, comma 8, lettera a) impone che le attrezzature «la cui sicurezza dipende dalle condizioni di installazione» siano sottoposte a un controllo iniziale. Va ripetuto dopo ogni montaggio in un nuovo cantiere o in una nuova località d’impianto. La gru a torre rientra esattamente in questa categoria: viene smontata, trasportata e rimontata, e ogni rimontaggio azzera le certezze del precedente.

Il controllo va eseguito da «persona competente» (comma 8, lettera c). Una circolare ministeriale ha chiarito che i verificatori dei soggetti abilitati non possono svolgere questi controlli. Sono due funzioni distinte: confonderle lascia scoperto un adempimento, credendo di averne fatti due.

3. Messa in servizio: la matricola INAIL

Per gli apparecchi di sollevamento di portata superiore a 200 kg il datore di lavoro comunica la messa in servizio all’INAIL. L’istituto attribuisce all’attrezzatura un numero di matricola. Dal 27 maggio 2019 la comunicazione e la richiesta di verifica passano esclusivamente dal servizio telematico CIVA. La matricola è ciò che un ispettore chiede per primo, perché da quella data decorrono tutte le scadenze successive.

Verifiche periodiche della gru di cantiere: ogni quanto e chi le esegue

Qui si concentrano gli adempimenti che le imprese sbagliano più spesso. Il motivo è che se ne confondono tre: i controlli quotidiani, le verifiche periodiche di legge e l’indagine strutturale.

  • Verifica periodica — annuale. L’Allegato VII prevede cadenza annuale per gli apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 kg. Devono essere non azionati a mano, di tipo mobile o trasferibile, impiegati in settori quali le costruzioni. La gru a torre di cantiere sta in questa riga.
  • Chi la esegue. L’art. 71, comma 11 distingue due momenti. La prima verifica spetta all’INAIL, che vi provvede entro quarantacinque giorni dalla richiesta. Le successive sono effettuate, su libera scelta del datore di lavoro, dalle ASL o da soggetti pubblici o privati abilitati. Decorso inutilmente quel termine, ci si può rivolgere direttamente ai soggetti abilitati.
  • Controlli trimestrali su funi e catene. L’Allegato VI, punto 3.1.2 li impone in mancanza di specifica indicazione del fabbricante. Non li fa il verificatore: li fa l’impresa, e li annota.
  • Indagine supplementare. Il D.M. 11 aprile 2011 la richiede per gli apparecchi che superano i vent’anni. Per le gru a torre la norma tecnica UNI ISO 9927-1 anticipa a dieci anni la valutazione della vita residua. La esegue un ingegnere esperto, con qualifiche di secondo livello nei controlli non distruttivi.

Sopra tutto questo resta l’obbligo permanente dell’art. 71, comma 4, lettera b): tenuta e aggiornamento del registro di controllo. Un verbale di verifica regolare accanto a un registro vuoto racconta un’impresa che ha pagato il controllo e non lo ha governato.

Anti interferenza gru: quando due bracci condividono lo stesso cielo

L’interferenza è il rischio che distingue un cantiere con una gru da un cantiere con due. Le situazioni tipiche sono quattro: gru contro gru, gru contro strutture fisse, sorvolo di aree esterne al cantiere e prossimità a linee elettriche.

La gerarchia delle soluzioni è precisa e va rispettata nell’ordine. La prima è geometrica: collocare le gru a distanza tale che le funi non possano incrociarsi, con un franco di sicurezza oltre la somma dei bracci. Solo quando questa configurazione è impossibile si ricorre a un sistema automatico anti interferenza o anticollisione, che blocca i movimenti nell’area condivisa. Va accompagnato da un sistema di segnalazione della condizione d’impianto.

Per le linee elettriche vale l’art. 117, che ammette tre alternative. Mettere fuori tensione le parti attive per tutta la durata dei lavori. Interporre barriere rigide. Oppure mantenere una distanza di sicurezza non inferiore ai limiti dell’Allegato IX, calcolata sulla tensione presente. Il braccio di una gru che ruota liberamente non è compatibile con la terza opzione, se nessuno ha limitato la rotazione.

Chi decide: il PSC, non il capocantiere

L’analisi delle interferenze non è una scelta operativa da prendere sul posto. L’Allegato XV, punto 2.3.1 la assegna al coordinatore per la progettazione. Il punto 2.3.2 impone che il PSC contenga le prescrizioni per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti. Il punto 2.3.4 dedica poi le misure di coordinamento all’uso comune di attrezzature e mezzi fra più imprese.

Tradotto: se due imprese usano la stessa gru, o due gru si sovrappongono, la regola deve stare nel piano prima che il braccio si muova. In fase esecutiva subentra il coordinatore, tenuto a verificare la compatibilità del PSC con l’andamento dei lavori (punto 2.3.3) nell’esercizio di quella alta vigilanza che l’art. 92 gli attribuisce. L’impresa esecutrice, dal canto suo, riporta le proprie modalità operative nel POS di cantiere.

Gruista: cosa fa davvero e di cosa risponde

Il gruista non è un esecutore passivo di manovre. La giurisprudenza gli riconosce un’autonomia di giudizio, e insieme un’area di responsabilità propria.

Sul piano formale serve l’abilitazione dell’art. 73, comma 5. L’Accordo Stato-Regioni n. 59 del 17 aprile 2025 è in vigore dal 19 maggio 2025. Struttura il percorso in un modulo teorico-tecnico di 8 ore e in moduli pratici differenziati per tipologia: rotazione in basso, rotazione in alto, rotazione in alto con cabina. L’aggiornamento è quinquennale e dura 4 ore. Lo stesso impianto vale per gli altri apparecchi di sollevamento, compreso il carroponte.

Sul piano sostanziale conta ciò che il manovratore vede dalla cabina. La Cassazione penale, sez. IV, 15 maggio 2019, n. 20828 ha deciso un caso mortale: durante il carico di calcestruzzo un cassone si sganciò da un gancio difettoso. Secondo la Corte sul gruista incombeva l’obbligo «di assicurarsi della stabilità del carico». E poiché sapeva di essere stato aiutato nell’aggancio, «ben poteva e doveva sincerarsi del fatto che il collega non fosse rimasto in prossimità del carico in corso di sollevamento». Sul banco degli imputati sedevano anche il datore di lavoro e il capo cantiere, quest’ultimo nella sua veste di preposto.

Nella più recente Cassazione penale, sez. IV, 29 novembre 2024, n. 43717 il gruista è stato condannato per violazione dell’art. 20, comma 2, lettera g), avendo manovrato senza le competenze necessarie; il carico di piastrelle cadde per il cedimento della fune, uccidendo il titolare di una ditta subappaltatrice. La stessa pronuncia ha annullato la condanna del coordinatore. Il principio è netto: non risponde il CSE dell’infortunio legato non a difetti del PSC, ma alla condotta del datore di lavoro nel predisporre le attrezzature e nel formare il personale, o alla condotta imprudente degli operatori.

Controlli gru edili: il caso di Ravenna e la firma che mancava

Il 23 settembre 2008, a Ravenna, una gru a torre crollò su un edificio. Non si ruppe: cedette il terreno sotto di lei, per il franamento di uno scavo. Le opere di contenimento erano palancole infisse a soli due metri di profondità, giudicate poi «del tutto inidonee» rispetto alle caratteristiche geologiche del sito e al carico dell’apparecchio. La vicenda è arrivata fino alla Cassazione penale, sez. IV, 10 giugno 2016, n. 24136.

La difesa dell’appaltatore sosteneva che l’installazione fosse competenza del costruttore della gru. La Corte ha respinto l’argomento. Garante è «il soggetto che gestisce il rischio», e per l’installazione quel soggetto era l’appaltatore: era lui «sicuramente, e doverosamente, nelle condizioni di sincerarsi dell’esecuzione in sicurezza». Il carico che il terreno doveva sopportare andava verificato da chi aveva il cantiere in mano.

La stessa gru, montata a regola d’arte: chi firma cosa

Ripercorriamo l’installazione come dovrebbe svolgersi, documento per documento. Non sono adempimenti astratti: sono i fogli che un ispettore chiede, in quest’ordine, quando entra in cantiere.

  1. Relazione sul piano di appoggio, firmata da un tecnico abilitato, che confronta la portanza del terreno con la pressione dichiarata dal fabbricante. È il documento che mancava a Ravenna.
  2. Verbale di montaggio, firmato dall’impresa installatrice, che attesta l’esecuzione secondo il manuale — l’obbligo dell’art. 71, comma 4, lettera a), n. 1.
  3. Controllo iniziale post-installazione ex art. 71, comma 8, lettera a), eseguito e sottoscritto da persona competente.
  4. Comunicazione di messa in servizio su CIVA e conseguente matricola INAIL; da lì decorre il termine per la prima verifica periodica.
  5. Abilitazione del gruista ex art. 73, comma 5, con l’aggiornamento in corso di validità, allegata al POS.
  6. PSC integrato dal coordinatore con l’area spazzata dal braccio, le interferenze e le eventuali limitazioni di rotazione (Allegato XV, punti 2.3.2 e 2.3.4).
  7. Registro di controllo aperto il giorno stesso, art. 71, comma 4, lettera b).

Sette firme, quattro soggetti diversi. Il punto della sentenza di Ravenna è che nessuna di esse è delegabile all’ultimo arrivato: appartengono a chi gestisce quel rischio specifico, e il giudice ricostruisce a posteriori chi lo gestiva davvero.

La domanda che nessuno si pone: e se la gru è a nolo con il gruista?

Nei cantieri medi la gru raramente è di proprietà dell’impresa. Arriva a noleggio, e molto spesso arriva con il suo manovratore. È la configurazione che chiamiamo nolo a caldo, ed è il punto in cui la catena delle responsabilità si riorganizza in silenzio.

L’art. 72, comma 2 disciplina il noleggio senza operatore: è lì che il noleggiatore deve attestare il buono stato di conservazione e farsi consegnare la dichiarazione di avvenuta formazione. Con l’operatore quel comma non si applica, e non perché gli obblighi svaniscano. Restano tutti in capo al noleggiatore, che del gruista è il datore di lavoro: sua l’abilitazione da garantire, suoi gli obblighi dell’art. 71 sull’attrezzatura, sue le verifiche periodiche.

La conseguenza pratica sorprende molte imprese affidatarie. Chi mette a disposizione gru e gruista non è un fornitore: sta eseguendo una lavorazione in cantiere con proprio personale e propri mezzi. È quindi impresa esecutrice a tutti gli effetti — va notificata, deve redigere il proprio POS, entra nel coordinamento del CSE. Trattarla come un semplice noleggio significa lasciare fuori dal PSC il mezzo più pericoloso del cantiere.

Attenzione al rovescio della medaglia. Se l’impresa committente comincia a impartire ordini diretti al gruista sulle modalità di lavoro, il confine con la somministrazione irregolare di manodopera si assottiglia. E con quel confine si sposta la posizione di garanzia. La distinzione non sta nel contratto che si firma, ma in chi esercita il potere direttivo sul campo.

Rischi, DPI e segnaletica: il minimo che non si discute

I pericoli tipici restano quattro: ribaltamento, caduta del carico dall’alto, schiacciamento e urto contro strutture o altri mezzi. Sulle gru a torre pesano poi fattori esterni: vento, rigidità del piano di posa, presenza di altre macchine. Vanno valutati prima, non durante.

Per il personale a terra e per il manovratore valgono i dispositivi consueti: casco, calzature di sicurezza, guanti adeguati alla presa, imbracatura dove l’accesso in quota lo richieda. Sul piano collettivo, l’Allegato V del D.Lgs. 81/2008 richiede segnaletica conforme e delimitazione visiva dell’area operativa. Il divieto più importante è però quello dell’Allegato VI, punto 3.1.5: nessuno sosta sotto un carico sospeso, e i carichi non passano sopra luoghi di lavoro abitualmente occupati.

Domande frequenti sulla gru di cantiere

Ogni quanto va verificata una gru di cantiere?

Ogni dodici mesi. L’Allegato VII del D.Lgs. 81/2008 fissa la cadenza annuale per gli apparecchi di sollevamento materiali di portata superiore a 200 kg, non azionati a mano, di tipo mobile o trasferibile, impiegati in edilizia. La prima verifica è dell’INAIL, le successive dell’ASL o di un soggetto abilitato.

Serve una nuova verifica se la gru cambia cantiere?

La verifica periodica dell’Allegato VII resta annuale e non si duplica a ogni trasferimento. Va però ripetuto il controllo iniziale dopo ogni montaggio in una nuova località d’impianto, come prescrive l’art. 71, comma 8, lettera a): è un adempimento distinto, a carico del datore di lavoro.

Quando è obbligatorio un sistema anti interferenza fra gru?

Quando non è possibile garantire per via geometrica che le funi e i bracci non si incrocino. La soluzione prioritaria è la distanza di sicurezza; se il layout del cantiere non la consente, occorre un sistema automatico anti interferenza o anticollisione, con segnalazione della condizione d’impianto. La scelta va documentata nel PSC.

Chi risponde se il carico cade e colpisce un lavoratore?

Dipende da dove sta la causa. Se l’origine è un’attrezzatura inidonea o una formazione mancata, risponde il datore di lavoro; se è una manovra imprudente, risponde anche il manovratore ex art. 20, comma 2, lettera g); il coordinatore risponde quando il rischio derivava da una carenza del PSC. È la ripartizione fissata dalla Cassazione con la sentenza n. 43717 del 2024.

Il gruista di una ditta di noleggio deve essere formato dall’impresa che usa la gru?

No. Nel nolo a caldo il manovratore resta lavoratore del noleggiatore, che è il suo datore di lavoro e garantisce abilitazione e aggiornamento. L’impresa affidataria deve però includerlo nel coordinamento di cantiere e verificarne l’idoneità tecnico-professionale, perché sta eseguendo una lavorazione all’interno del proprio cantiere.

Come intervenire prima che sia un verbale a dirlo

La maggior parte delle contestazioni sulle gru non nasce da guasti meccanici, ma da documenti mancanti o intestati alla persona sbagliata. È un problema di qualificazione dei rapporti, prima che di manutenzione. Avete una gru a noleggio, due imprese che la usano o un dubbio su chi debba firmare cosa? Conviene chiarirlo prima dell’installazione. Dopo, a stabilirlo sarà un giudice.

SPL Consulenza affianca imprese e committenti nella gestione documentale della sicurezza in cantiere e nella formazione abilitante degli operatori, dall’analisi del contratto alla verifica delle scadenze.

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Simone Ruzza
Chi l’ha scritto

Simone Ruzza

Progettista antincendio, coordinatore per la sicurezza e responsabile tecnico

Ingegneria Civile e Ambientale, Università di Pavia · Iscritto all'Elenco Ministeriale dei Tecnici Antincendio (Ministero dell'Interno — Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco) · Lead Auditor ISO 9001:2015 (TÜV SÜD) · Coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori ai sensi dell'art. 98 D.Lgs. 81/08

Porta le pratiche di prevenzione incendi dalla progettazione al CPI: valutazione del rischio, resistenza al fuoco delle strutture, impianti idrici, rapporto con i Vigili del Fuoco. In cantiere è coordinatore per la sicurezza: piani di sicurezza e coordinamento, verifica dell'idoneità delle imprese, sopralluoghi durante i lavori. In SPL dal 2018.

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