Norme e leggi Sicurezza sul Lavoro
Responsabilità del CSE: quando l’alta vigilanza obbliga a fermare il cantiere

Il coordinatore che durante un sopralluogo constata un pericolo grave e imminente e non ferma la lavorazione risponde penalmente di ciò che accade dopo: è la responsabilità del CSE nella sua forma più dura, e discende dall’art. 92, comma 1, lettera f), del D.Lgs. 81/2008. Prima di misurarla, però, va tolto di mezzo un equivoco sul quando questa figura serva davvero.
Il coordinatore per l’esecuzione non è di ogni cantiere. La legge lo lega alla pluralità di imprese, non al tipo di opera: va designato «nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea» (art. 90, comma 4). In un cantiere servito da un’unica impresa per tutta la durata dei lavori il CSE non va nominato, e il cantiere apre lo stesso: è il caso più frequente della piccola edilizia.
Dove invece c’è, il perimetro dei suoi obblighi resta frainteso. A diciotto anni dal Testo Unico circola ancora una convinzione tenace: il coordinatore firma la nomina, redige un piano di sicurezza e coordinamento ineccepibile, esegue i sopralluoghi, e crede che la sua «alta vigilanza» lo tenga lontano dal dettaglio operativo, che spetterebbe all’impresa.
Il dubbio, però, resta e blocca: se durante un sopralluogo vedo un operaio in quota senza protezione, e non sono io a dirigere quel lavoro, sto rispondendo di ciò che accade? La domanda non è accademica. Nei primi mesi del 2026 la Corte di cassazione penale, sezione IV, ha risposto in modo netto. E la risposta è più severa di quanto la parola «alta» lasci sperare.
Quando serve il CSE, e quando invece non serve
La designazione dei coordinatori dipende da un solo presupposto di fatto: quante imprese esecutrici mettono piede in cantiere. Il committente o il responsabile dei lavori designa il coordinatore per la progettazione contestualmente all’affidamento dell’incarico di progettazione (art. 90, comma 3) e il coordinatore per l’esecuzione prima dell’affidamento dei lavori, scegliendolo tra chi possiede i requisiti dell’art. 98 (art. 90, comma 4).
C’è una trappola che il comma successivo chiude. Se i lavori sono stati affidati a un’unica impresa e poi, in corso d’opera, l’esecuzione o una parte di essa passa a una o più altre imprese, l’obbligo di designare il CSE scatta comunque (art. 90, comma 5). Il subappalto di una lavorazione basta: da quel momento il cantiere è plurimprese, e il coordinatore va nominato.
Alta vigilanza e vigilanza operativa: la distinzione che fonda la responsabilità del CSE
Prima di misurare la responsabilità del CSE conviene fissare il vocabolario, perché qui i nomi contano più del solito.
Il coordinatore per la progettazione (CSP) redige il piano di sicurezza e coordinamento — il PSC — e il fascicolo dell’opera, prima che il cantiere apra (art. 89, comma 1, lettera e, e art. 91). Il coordinatore per l’esecuzione (CSE) è un’altra persona, o la stessa in un secondo tempo: opera durante i lavori (art. 89, comma 1, lettera f).
Il PSC è il documento del coordinatore. Il piano operativo di sicurezza (POS) è invece il documento di ciascuna impresa esecutrice (art. 89, comma 1, lettera h, e art. 96, comma 1, lettera g). Sono due piani complementari, non alternativi.
Che cosa vuol dire «alta vigilanza»
«Alta vigilanza» non è un’espressione di legge: è una formula della giurisprudenza. Serve a distinguere due tipi di controllo. Al CSE compete la vigilanza sulla configurazione complessiva delle lavorazioni e sull’interferenza tra imprese diverse. Al datore di lavoro, al dirigente e al preposto compete invece la vigilanza operativa, momento per momento, sul singolo gesto del singolo lavoratore (artt. 18 e 19).
Da qui l’equivoco: se il controllo di dettaglio non è mio, allora del dettaglio non rispondo. È esattamente qui che la responsabilità del CSE viene fraintesa, e dove la Cassazione mette il paletto.
Il criterio: il pericolo grave e imminente direttamente riscontrato
Il discrimine non è astratto. Non si tratta di pesare quanto «alta» debba essere la vigilanza. Il criterio è uno solo, ed è concreto: il pericolo grave e imminente direttamente riscontrato.
Finché un rischio resta dentro la gestione ordinaria dell’impresa, il coordinatore non deve sostituirsi al preposto nel controllo minuto per minuto. La Cassazione lo ha ribadito: al CSE non è richiesta una presenza continua in cantiere (sez. IV, n. 24915/2021). La vigilanza si esercita nei momenti topici delle lavorazioni, non a ogni istante.
Ma nell’attimo in cui il coordinatore constata di persona una situazione di pericolo grave e imminente — o una carenza organizzativa macroscopica — l’alta vigilanza cambia natura. Smette di essere sorveglianza generale e diventa un obbligo operativo puntuale. Un obbligo con un nome preciso: fermare.
Cosa significa «direttamente riscontrato»
Le due parole reggono tutto. La responsabilità del CSE scatta non perché il pericolo esistesse, ma perché il coordinatore lo aveva davanti agli occhi e lo aveva percepito. La Corte è esplicita: il potere-dovere inibitorio di sospensione «è correlato a qualsiasi ipotesi in cui tale garante riscontri direttamente un pericolo grave e imminente» (Cass. pen. sez. IV, 20 febbraio 2024, n. 7414). Nello stesso caso, l’assenza di qualsiasi dispositivo contro le cadute dall’alto è stata qualificata «una macroscopica violazione dell’attuazione del piano antinfortunistico immediatamente percepibile».
Percezione diretta e inerzia, insieme, fondano la colpa. Non serve che il coordinatore avesse un obbligo di scoprire il rischio: basta che lo avesse visto.
L’ancoraggio normativo: l’art. 92 e i due poteri del coordinatore
Gli obblighi del CSE sono elencati, uno per uno, nell’art. 92, comma 1, del D.Lgs. 81/2008. Vale la pena leggerli come un crescendo.
Alla lettera a) il coordinatore verifica l’applicazione del PSC da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi. La lettera b) gli impone di verificare l’idoneità del POS e di assicurarne la coerenza con il PSC. Con la lettera c) organizza la cooperazione e il coordinamento tra le imprese, mentre la lettera d) gli affida la verifica dell’attuazione degli accordi tra le parti sociali.
Poi arrivano i due poteri che decidono la responsabilità del CSE. La lettera e) gli impone di segnalare al committente o al responsabile dei lavori le inosservanze — previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati — e di proporre la sospensione dei lavori, l’allontanamento dal cantiere o la risoluzione del contratto. La lettera f) gli attribuisce un potere che non passa da nessuno: «sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate».
La lettera e) non finisce con la segnalazione
Qui molti coordinatori si fermano un passo troppo presto. La lettera e) prevede un terzo movimento, ed è un obbligo, non una facoltà: se il committente o il responsabile dei lavori «non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione», il coordinatore «dà comunicazione dell’inadempienza alla azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti» — oggi l’Ispettorato territoriale del lavoro.
La conseguenza pratica è netta. Un CSE che contesta all’impresa, segnala al committente e poi resta in attesa di una risposta che non arriva è a sua volta inadempiente. Il silenzio del committente non chiude la catena: la sposta sull’organo di vigilanza.
Segnalare non è sospendere
La differenza tra la lettera e) e la lettera f) è il cuore operativo di tutta la materia. Quella alla lettera e) è mediata: il coordinatore contesta, segnala e propone, ma la decisione di fermare passa dal committente. La lettera f), al contrario, è immediata: il CSE ferma da sé, subito, senza chiedere il permesso a nessuno. L’una serve per le inosservanze gestibili; l’altra per il pericolo che non aspetta.
Ed è la lettera f) a chiudere il cerchio penale. Il potere di sospendere la legge lo attribuisce al coordinatore: non usarlo, avendolo davanti a un pericolo riscontrato, è essa stessa una condotta. Lo dice l’art. 40, comma 2, del codice penale: «non impedire un evento, che si ha l’obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo».
La conseguenza operativa: cosa deve restare agli atti
Dalla qualificazione discende la pratica. La domanda che il coordinatore ha davvero in testa non è «di cosa rispondo», ma «se vedo una cosa storta, cosa faccio e cosa lascio scritto?».
La risposta ha due binari, gli stessi della norma.
Primo binario — inosservanza senza pericolo immediato (un POS incompleto, una procedura disattesa). Tre passi, tutti scritti: contestazione scritta all’impresa; se non rientra, segnalazione al committente con la proposta di sospendere; se il committente non provvede né motiva, comunicazione dell’inadempienza ad ASL e Ispettorato territoriale del lavoro. Ogni passo è una comunicazione datata, non una parola detta in cantiere.
Secondo binario — pericolo grave e imminente visto con i propri occhi (un uomo in quota su una superficie non portante, un ponteggio senza ancoraggi). Qui il coordinatore non segnala e basta: sospende. E la sospensione va formalizzata. Serve un ordine scritto, annotato nel giornale dei lavori o in un verbale di sopralluogo, con data, lavorazione fermata, motivo e condizione per riprendere.
Il caso concreto: il coordinatore che vide e non fermò
La sentenza della Cassazione penale, sezione IV, n. 14596 del 22 aprile 2026 mostra la responsabilità del CSE nel suo esito più duro, perché il fatto è di quelli che qualunque coordinatore riconosce.
Si installano pannelli fotovoltaici sulla copertura di un capannone. Un operaio cammina sul tetto, calpesta un lucernario di plastica leggera — non un passaggio autorizzato — e precipita da un’altezza di circa otto metri. Non sopravvive.
Il tecnico coinvolto cumulava i due ruoli: era coordinatore in fase di progettazione e in fase di esecuzione, e infatti gli sono contestati sia l’art. 91 sia l’art. 92. Il PSC che aveva redatto conteneva le misure contro la caduta dall’alto. Aveva anche svolto più sopralluoghi, documentati dai testimoni. In quei sopralluoghi aveva constatato due cose: l’assenza dei POS delle imprese esecutrici e lo svolgimento dei lavori in quota senza l’adozione di adeguate misure di sicurezza. Aveva visto. Non ha ordinato l’immediata sospensione.
Perché è stato condannato, e a cosa
Il CSE è stato condannato a un anno e otto mesi di reclusione per cooperazione nel delitto colposo (artt. 113 e 589, comma 2, del codice penale), per violazione dell’art. 92, comma 1, lettera f). Con lui, l’amministratore dell’impresa esecutrice (due anni, per i POS mancanti e le misure anticaduta assenti) e il legale rappresentante dell’affidataria (art. 97). La Corte ha respinto tutti i ricorsi.
Il punto che condanna il coordinatore è il paletto già visto: aveva davanti il pericolo, e il potere di sospenderlo. L’alta vigilanza non lo ha coperto, perché il pericolo era stato direttamente riscontrato. E in quel momento la lettera f) non è una facoltà: è un dovere.
Cosa avrebbe dovuto firmare
Il documento che avrebbe cambiato il processo costava dieci minuti. Al primo sopralluogo utile, il coordinatore avrebbe dovuto redigere e sottoscrivere un ordine di sospensione delle lavorazioni sulla copertura. Con quattro righe: la data; la lavorazione fermata; il motivo (assenza di protezioni contro la caduta e di POS idonei); la condizione per riprendere (verifica degli adeguamenti). Annotato nel giornale dei lavori, comunicato alle imprese e al committente.
Con quel foglio agli atti, la difesa sarebbe stata «ho fermato io, e ho fatto riprendere solo dopo la messa in sicurezza». Senza, la difesa possibile restava una sola — «non spettava a me il controllo di dettaglio» — e il criterio del pericolo direttamente riscontrato la demolisce.
La domanda che nessuno si pone: il PSC perfetto protegge la responsabilità del CSE?
Ogni coordinatore investe sul piano: PSC dettagliato, cronoprogramma, sopralluoghi verbalizzati. È giusto. Ma c’è una domanda scomoda che quasi nessuno si pone: quel materiale, se poi non sospendo, mi difende o mi accusa?
La risposta è controintuitiva. Più il PSC è completo e più i sopralluoghi sono documentati, più diventa provato che il coordinatore conosceva il rischio. Un piano che prevede la caduta dall’alto, unito a un sopralluogo in cui il CSE ha visto lavorare senza protezioni, non dimostra la sua diligenza: dimostra che sapeva e non ha usato l’unico potere operativo che la legge gli affida. Il documento con cui pensava di difendersi diventa la prova della colpa.
È lo stesso rovesciamento che colpisce il datore con il DVR non aggiornato: il foglio che dovrebbe proteggere, quando è scollegato dai fatti, accusa. Ciò che resta scoperto non è il piano — è l’atto. Il coordinatore che c’è, guarda e verbalizza, ma non ferma, ha fatto tutto tranne la cosa che contava.
La chiusura: la responsabilità del CSE davanti all’ispettore
Da opinione a posizione difendibile, il passaggio è la giurisprudenza. Al coordinatore non si chiede presenza continua in cantiere (sez. IV, n. 24915/2021): si chiede di intervenire quando vede. E l’obbligo di sospendere non dipende dalla natura interferenziale del rischio, perché quell’obbligo — ha affermato la Corte — «non è correlato alla natura del rischio interferenziale che è chiamato a gestire», ma vale «a prescindere dal fatto che il pericolo sia correlato a un rischio interferenziale» (sez. III, 8 maggio 2024, n. 18040). La sua omissione, davanti a un pericolo riscontrato, fonda la cooperazione colposa (sez. IV, n. 14596/2026).
Una precisazione onesta: la giurisprudenza non è tutta allineata
Sarebbe comodo dire che la linea è compatta, ma non lo è del tutto. La stessa n. 24915/2021 viene comunemente letta anche nel senso che al coordinatore competa la gestione del rischio interferenziale, mentre gli eventi contingenti generati dallo sviluppo dei lavori restano al datore di lavoro e al preposto. Spingono nella direzione opposta la n. 18040/2024 e la n. 7414/2024, quando il pericolo è grave, imminente e direttamente riscontrato. La tensione esiste e conviene conoscerla: il terreno solido, su cui le pronunce convergono, è proprio la percezione diretta. Chi ha visto, deve fermare.
Tradotto in una regola operativa: il coordinatore che sospende e mette agli atti la sospensione è, davanti a un ispettore o a un giudice, in una posizione solida. Quello che ha segnalato solo a voce, o che ha visto e ha rimandato, non lo è. La responsabilità del CSE non si misura sullo spessore del piano, ma sull’atto compiuto nel momento del pericolo.
Se coordini cantieri e vuoi verificare che le tue procedure di sopralluogo e i tuoi ordini di sospensione reggano a una contestazione, lo studio SPL Consulenza affianca coordinatori e imprese nella redazione e nella tenuta dei documenti di cantiere.
Domande frequenti sulla responsabilità del CSE
Il CSE va nominato in tutti i cantieri edili?
No. Va designato quando è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea (art. 90, comma 4). Con un’unica impresa per tutta la durata dei lavori non è dovuto. Se però in corso d’opera entra una seconda impresa, l’obbligo scatta (art. 90, comma 5).
Il CSE deve essere sempre presente in cantiere?
No. La Cassazione esclude l’obbligo di presenza continua (n. 24915/2021). Il coordinatore esercita l’alta vigilanza nei momenti topici delle lavorazioni. Ma quando è presente e riscontra un pericolo grave e imminente, deve sospendere ai sensi dell’art. 92, comma 1, lettera f).
Che differenza c’è tra segnalare e sospendere i lavori?
Segnalare (art. 92, comma 1, lettera e) significa contestare per iscritto all’impresa e avvisare il committente, proponendo la sospensione: la decisione passa da altri. Se il committente non provvede né motiva, il coordinatore deve comunicare l’inadempienza ad ASL e Ispettorato territoriale del lavoro. Sospendere (lettera f) è invece un potere diretto, da esercitare subito in caso di pericolo grave e imminente riscontrato.
Il CSE risponde anche se il rischio non è interferenziale?
Sì, quando il pericolo è grave, imminente e direttamente riscontrato: l’obbligo di sospensione non è correlato alla natura interferenziale del rischio (Cass. pen. sez. III n. 18040/2024; sez. IV n. 7414/2024). Su questo punto la giurisprudenza non è del tutto uniforme, ma la percezione diretta del pericolo è il terreno su cui le pronunce convergono.
Un PSC completo mette al riparo la responsabilità del CSE?
No. Un piano dettagliato, unito a un sopralluogo in cui il coordinatore ha visto il pericolo senza fermare i lavori, prova che conosceva il rischio. Senza l’atto di sospensione, il documento diventa un elemento a carico, non una difesa.
Gira questo approfondimento a chi serve






