Lavoratore in nero e responsabilità sicurezza sul lavoro | la sentenza

Lavoratore in nero: va condannato il datore di lavoro che venga meno all’osservanza degli obblighi in materia di prevenzione infortuni, applicandosi le norme del TUA anche in caso di insussistenza di un formale contratto di assunzione.
La sentenza Cass. Pen., Sez. IV, 21 giugno 2022, n. 23809, torna a pronunciarsi sulla nozione di “lavoratore” quale prevista dall’art. 2, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, in particolare affrontando il tema se in tale nozione possa essere ricompreso anche colui che non è legato da alcun contratto con il datore di lavoro nel cui interesse viene svolta la prestazione lavorativa: in particolare, nella fattispecie esaminata il giudice aveva condannato il gestore di un ristorante, il quale aveva incaricato la vittima di eseguire “in nero” la rimozione di un pergolato antistante l’esercizio di ristorazione, fornendogli all’uopo la scala dalla quale il lavoratore cadeva, mentre era intento nello svolgimento della mansione assegnatagli.
Massima
In tema di sicurezza nei luoghi di lavoro, ai fini dell’applicazione delle norme previste nel D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, rileva l’oggettivo espletamento di mansioni tipiche dell’impresa (anche eventualmente a titolo di favore) nel luogo deputato e su richiesta dell’imprenditore, a prescindere dal fatto che il “lavoratore” possa o meno essere titolare di impresa artigiana, lavoratore autonomo o non legato al primo da un contratto di assunzione.
Sintesi
Con la sentenza Cass. Pen., Sez. IV, 21 giugno 2022, n. 23809, la S.C. torna a pronunciarsi sulla nozione di “lavoratore” quale prevista dall’art. 2, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, in particolare affrontando il tema se in tale nozione possa essere ricompreso anche colui che non è legato da alcun contratto con il datore di lavoro nel cui interesse viene svolta la prestazione lavorativa. La Cassazione, in particolare, in una fattispecie nella quale il giudice aveva condannato per alcune violazioni in materia antinfortunistica il gestore di un ristorante il quale aveva incaricato la vittima di eseguire “in nero” la rimozione di un pergolato antistante l’esercizio di ristorazione, fornendogli all’uopo la scala dalla quale il lavoratore cadeva, mentre era intento nello svolgimento della mansione assegnatagli, ha rilevato come la Corte d’Appello aveva chiaramente inquadrato la fonte degli obblighi violati dall’imprenditore nella figura del datore di lavoro, muovendo dalla definizione contenuta nell’art. 2, D.Lgs. n. 81/2008, riferita al “lavoratore”, nella quale deve essere ricompreso anche colui che non è legato al primo da un contratto di assunzione.
Fatto
La vicenda processuale segue alla sentenza con cui la Corte d’Appello aveva confermato l’affermazione di responsabilità penale nei confronti del gestore di un ristorante, condannato – nella qualità di datore di lavoro – per il reato di cui all’art. 590 c.p. ai danni di un lavoratore, reato aggravato dalla violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro e, in particolare: dell’art. 18, comma 1, lett. f), D.Lgs. n. 81/2008, non avendo fornito al lavoratore, impegnato su sua richiesta in un lavoro in quota, i mezzi di protezione adeguati rispetto alla prestazione lavorativa; dell’art. 18, comma 1, lett. g), stesso decreto, per non aver sottoposto il lavoratore a sorveglianza sanitaria; dell’art. 20, comma 2, lett. h), stesso decreto, per non avere formato il lavoratore.
Nella specie, secondo l’accusa, il titolare del ristorante aveva incaricato la vittima di eseguire “in nero” la rimozione di un pergolato antistante l’esercizio di ristorazione da lui gestito, fornendogli all’uopo la scala dalla quale il lavoratore cadeva, mentre era intento nello svolgimento della mansione assegnatagli.
Ricorso
Contro la sentenza proponeva ricorso per cassazione l’imputato, sostenendone l’erroneità non essendo applicabile al medesimo la normativa prevenzionistica, atteso che era stata giudizialmente accertata l’insussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra imputato e l’infortunato, elemento che, secondo la difesa, avrebbe scardinato l’accusa.
Sentenza e motivazioni
La Cassazione, nell’affermare il principio di cui in massima, ha disatteso la tesi difensiva, in particolare osservando come la soluzione dei giudici di merito fosse da ritenersi corretta, dovendosi rinvenire la soluzione della questione nella definizione di “lavoratore” offerta dall’art. 2, D.Lgs. n. 81/2008 che definisce tale la persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato con o senza retribuzione.
La Cassazione ha, pertanto, ritenuto rilevante, non già la qualifica del soggetto, quanto piuttosto il fatto che costui avesse svolto, su richiesta del “datore di lavoro”, nel luogo da questi indicato e con i mezzi da questi messi a disposizione, mansioni lavorative.
Precedenti giurisprudenziali
Quanto ai precedenti giurisprudenziali, il principio di diritto affermato dalla Cassazione merita di essere ribadito proprio perché costituisce una riaffermazione, autorevole, di un concetto la cui comprensione purtroppo sfugge ancora in sede applicativa.
Ed invero, è opportuno un richiamo al consolidato orientamento dei giudici di legittimità secondo cui, in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, le norme di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, che presuppongono necessariamente l’esistenza di un rapporto di lavoro, come quelle concernenti l’informazione e la formazione dei lavoratori, si applicano anche in caso di insussistenza di un formale contratto di assunzione (Cass. Pen., sez. IV, 5 ottobre 2021, n. 38623, P., CED Cass. 282102).
Da tale premessa deriva che la stessa definizione di “lavoratore” di cui all’art. 2, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 81/2008, fa leva sullo svolgimento dell’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione del datore di lavoro indipendentemente dalla tipologia contrattuale, ed è definizione più ampia di quelle previste dalla normativa pregressa, che si riferivano invece al “lavoratore subordinato” (art. 3, D.P.R. n. 547/1955) e alla “persona che presta il proprio lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro” (art. 2, comma 1, lett. a, D.Lgs. n. 626/1994); ne consegue che, ai fini dell’applicazione delle norme previste nel decreto citato, rileva l’oggettivo espletamento di mansioni tipiche dell’impresa (anche eventualmente a titolo di favore) nel luogo deputato e su richiesta dell’imprenditore, a prescindere dal fatto che il “lavoratore” possa o meno essere titolare di impresa artigiana ovvero lavoratore autonomo (Cass. Pen., Sez. III, 15 marzo 2017, n. 18396, C., CED Cass. 269637).
Nella specie, dunque occorre procedere alla valutazione della natura del rapporto esistente tra il datore di lavoro e la vittima e della situazione fattuale sottostante (accertamento la cui necessità è richiamata anche in Cass. Pen., Sez. IV, 4 aprile 2017, n. 27305, M., CED Cass. 270105), posto che la posizione di garanzia – che può essere generata da investitura formale o dall’esercizio di fatto delle funzioni tipiche delle diverse figure di garante – deve essere individuata accertando in concreto la effettiva titolarità del potere-dovere di gestione della fonte di pericolo, alla luce delle specifiche circostanze in cui si è verificato il sinistro (Cass. Pen., Sez. IV, 9 ottobre 2018, n. 57937, F., CED Cass. 274774; Cass. Pen., Sez. IV, 19 giugno 2019, n. 38624, B., CED Cass. 277190; Cass. Pen., Sez. IV, 5 giugno 2019, n. 37224, P., CED Cass. 277629; Cass. Pen., Sez. IV, 14 gennaio 2021, n. 19558, M., CED Cass. 281171).
(Cass. Pen., Sez. IV, sentenza Sez. IV, 21 giugno 2022, n. 23809)
Fonte HSE+
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