Stato di ebbrezza e infortunio: responsabilità del DDL

Stato di ebbrezza e infortunio: lo stato di ebbrezza del lavoratore, anche se provato, non vale a escludere la responsabilità del datore di lavoro.
La sentenza Cass. Pen., Sez. IV, 13 settembre 2022, n. 33567, si sofferma a esaminare il tema della responsabilità del datore di lavoro nelle ipotesi in cui, pur essendo riferibile l’infortunio, nella specie mortale, del lavoratore anche a un particolare stato soggettivo di quest’ultimo, sia comunque possibile imputare al datore di lavoro un profilo di colpa.
Massima
In tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, la circostanza che il lavoratore possa trovarsi, in via contingente, in condizioni psico-fisiche tali da non renderlo idoneo a svolgere i compiti assegnati è evenienza prevedibile, che come tale non elide il nesso causale tra la condotta antidoverosa del datore di lavoro e l’infortunio occorso.
Sintesi
Con la sentenza Cass. Pen., Sez. IV, 13 settembre 2022, n. 33567, la S.C. si sofferma a esaminare il tema della responsabilità del datore di lavoro nelle ipotesi in cui, pur essendo riferibile l’infortunio, nella specie mortale, del lavoratore anche a un particolare stato soggettivo di quest’ultimo, sia comunque possibile imputare al datore di lavoro un profilo di colpa.
Il giudice aveva condannato per la morte di un operaio il suo datore di lavoro per aver consentito e comunque non impedito che la vittima prestasse la propria opera in condizione di pericolo, non rilevando lo stato di ebbrezza in cui il medesimo si trovava al momento del fatto.
La Cassazione ha ritenuto che lo stato di ebbrezza, anche ove provato, non valesse a escludere la responsabilità del datore di lavoro, trattandosi comunque di evento riconducibile all’area di rischio governata dal datore di lavoro.
Fatto
La vicenda processuale segue, come anticipato, alla sentenza con cui la Corte d’Appello aveva confermato il giudizio di responsabilità reso in primo grado dal Tribunale nei confronti di due soggetti, tra cui il titolare della società di cui la vittima era dipendente, per colpa consistita in negligenza, imprudenza, imperizia e nell’inosservanza delle norme di cui all’art. 2087 c.c. e in violazione delle specifiche norme di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, consentendo e non impedendo che la vittima prestasse la propria opera in condizione di pericolo. In particolare, il giorno dell’infortunio mortale, la vittima si trovava presso il capannone di una società, committente dei lavori, per la sostituzione delle onduline di copertura con lastre nuove in fibrocemento calpestabili, lavoro da eseguire insieme ad altra persona. Di questi, il primo aveva il compito della rimozione dei vecchi pannelli e il contestuale rimontaggio di quelli in lamiera; il secondo, invece, avrebbe dovuto ritirare i vecchi e passare i nuovi al collega di lavoro. Entrambi dotati di imbracatura e corda agganciata a una linea vita posta trasversalmente al capannone. Subito dopo l’inizio del lavoro, mentre il collega era di spalle, la vittima, a causa della rottura di un’ondulina da sostituire, sganciatosi dalla linea vita, cadeva all’interno del capannone da un’altezza di oltre 8 metri. Trasportato al Pronto Soccorso dell’Ospedale, dopo poche ore decedeva in conseguenza delle lesioni riportate. La consulenza medico legale disposta dal Pubblico Ministero consentiva di accertare che la causa del decesso era da attribuire a uno shock iperdinamico giacché a seguito dell’impatto con il suolo, l’uomo aveva riportato un grave politraumatismo con interessamento di organi interni. Gli accertamenti tossicologici di laboratorio accertavano altresì la presenza nel sangue del medesimo di un tasso alcolemico paria 146,1 mg/dl, quindi di circa 3 volte superiore alla misura consentita. Per quanto qui di interesse, al titolare della ditta esecutrice dei lavori nonché datore di lavoro della vittima, veniva addebitato di aver omesso di predisporre un documento di valutazione dei rischi connessi all’attività da realizzare così come di accertare l’adeguatezza del POS il quale mancava di ogni valutazione circa il rischio di caduta dall’alto. Inoltre, risultavano inadeguati i dispositivi di sicurezza forniti agli operai e l’attività di formazione e di informazione.
Ricorso
Contro la sentenza proponeva ricorso per cassazione, per quanto qui di interesse, il datore di lavoro, sostenendone l’erroneità e lamentandosi del fatto che non era stato valutato l’evento che aveva determinato la caduta e il decesso della vittima in relazione alla sua manovra abnorme e ingiustificata di sganciamento e in relazione allo stato psichico del medesimo. Assumeva, nello specifico, che non era stata valutata l’idoneità della condotta della vittima a interrompere il nesso causale tra asserita violazione delle norme cautelari ed evento morte e che il comportamento del defunto dipendente non era né prevedibile, né evitabile soprattutto in relazione all’esperienza acquisita.
Sentenza e motivazioni
La Cassazione, nell’affermare il principio di cui in massima, ha disatteso la tesi difensiva, in particolare ritenendo che la condotta dell’infortunato non potesse assurgere a causa sopravvenuta da sola sufficiente a produrre l’evento in quanto la stessa era riconducibile all’area di rischio inerente all’attività dal medesimo svolta e ne costituisce anzi la concretizzazione. Segnatamente, secondo la Cassazione, lo stato di ebbrezza, anche ove provato, non valesse a escludere la responsabilità del datore di lavoro, trattandosi comunque di evento riconducibile all’area di rischio governata dal datore di lavoro.
Precedenti giurisprudenziali
Quanto ai precedenti giurisprudenziali, il principio di diritto affermato dalla Cassazione riveste una particolare importanza perché riafferma con particolare vigore che non è possibile per il datore di lavoro trincerarsi, al fine di escludere la sua responsabilità, dietro comportamenti poco corretti del lavoratore o, come nella specie, dietro situazioni di tipo soggettivo determinate da un’alterazione delle facoltà percettive dovute allo stato di ebbrezza (ma, come è noto, analogo approdo si sarebbe avuto ove la vittima avesse perso la propria lucidità ove si fosse trovata sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o di farmaci).
E invero, poiché le norme di prevenzione antinfortunistica mirano a tutelare il lavoratore anche in ordine a incidenti che possano derivare da sua negligenza, imprudenza e imperizia, il comportamento anomalo del lavoratore può acquisire valore di causa sopravvenuta da sola sufficiente a cagionare l’evento, tanto da escludere la responsabilità del datore di lavoro e, in generale, del destinatario dell’obbligo di adottare le misure di prevenzione, solo quando esso sia assolutamente estraneo al processo produttivo o alle mansioni attribuite, risolvendosi in un comportamento del tutto esorbitante e imprevedibile rispetto al lavoro posto in essere, ontologicamente avulso da ogni ipotizzabile intervento e prevedibile scelta del lavoratore. Tale risultato, invece, non è collegabile al comportamento, ancorché avventato, disattento, imprudente, negligente del lavoratore, posto in essere nel contesto dell’attività lavorativa svolta, non essendo esso, in tal caso, eccezionale e imprevedibile (Cass. Pen., Sez. IV, 23 dicembre 2005, n. 47146, CED Cass. 233186 – 01). Il datore di lavoro, in quanto titolare di una posizione di garanzia in ordine all’incolumità fisica dei lavoratori, ha infatti il dovere di accertarsi del rispetto dei presidi antinfortunistici vigilando sulla sussistenza e persistenza delle condizioni di sicurezza ed esigendo dagli stessi lavoratori il rispetto delle regole di cautela, sicché la sua responsabilità può essere esclusa, per causa sopravvenuta, solo in virtù di un comportamento del lavoratore avente i caratteri dell’eccezionalità, dell’abnormità e, comunque, dell’esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo e alle precise direttive organizzative ricevute, connotandosi come del tutto imprevedibile o inopinabile (Cass. Pen., Sez. IV, 1° ottobre 2012, n. 37986, CED Cass. 254365 – 01, che, in applicazione del principio di cui in massima, ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il giudice di merito aveva affermato la responsabilità – in ordine al reato di cui all’art. 590, comma 3, c.p. – dell’imputato, legale rappresentante di una s.a.s., per non avere adeguatamente informato il lavoratore, il quale aveva ingerito del detersivo contenuto in una bottiglia non contrassegnata, ritenendo trattarsi di acqua minerale). Del resto, si noti, la Cassazione ha già avuto modo di affermare che, in tema di infortuni sul lavoro, la circostanza che il lavoratore possa trovarsi, in via contingente, in condizioni psico-fisiche tali da non renderlo idoneo a svolgere i compiti assegnati è evenienza prevedibile, che, come tale, non elide il nesso causale tra la condotta antidoverosa del datore di lavoro e l’infortunio occorso, (Fattispecie in cui il lavoratore si trovava in condizioni di ubriachezza: Cass. Pen., Sez. IV, 13 giugno 2013, n. 38129, D.L., CED Cass. 256417).
| Salute e sicurezza – Infortunio mortale sul lavoro – Reato di omicidio colposo – Lavoratore che si trovi in via contingente in condizioni psico-fisiche tali da non renderlo idoneo a svolgere i compiti assegnati – Esonero dalla responsabilità del datore di lavoro – Esclusione – Ragioni – Fattispecie: lavoratore in stato di ebbrezza. |
Cass. Pen., Sez. IV, sentenza 13 settembre 2022, n. 33567
Fonte OneHSE
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