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Responsabile dei lavori: la nomina esonera davvero il committente?

In quasi tutti i cantieri privati di una certa dimensione esiste un foglio che nessuno rilegge: la lettera con cui il committente nomina il responsabile dei lavori. Di solito è una riga in fondo all’incarico professionale al tecnico. Il proprietario la firma convinto di essersi tolto un peso. Il geometra o l’ingegnere la accetta convinto di aver assunto un titolo, non una posizione di garanzia penale.
Sono convinzioni entrambe fragili. La domanda che gli addetti ai lavori continuano a porsi è precisa: quella nomina sposta davvero la responsabilità penale, oppure lascia il committente esattamente dove era? La risposta esiste, è scritta in una riga di legge e in una sentenza del luglio 2026. Non dipende dal ruolo. Dipende da cosa c’è scritto nel foglio.
Committente, responsabile dei lavori e coordinatori: chi è chi in cantiere
Prima di usare le parole conviene fissarle, perché nel Titolo IV del D.Lgs. 81/2008 hanno un significato tecnico che non coincide con l’uso corrente.
Il committente è definito dall’art. 89, comma 1, lettera b): «il soggetto per conto del quale l’intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione». Non è il proprietario dell’immobile: è chi ha affidato i lavori. Le due figure spesso coincidono, ma non è la proprietà a creare la posizione di garanzia.
Il responsabile dei lavori è definito dalla lettera c) dello stesso comma: «soggetto che può essere incaricato dal committente per svolgere i compiti ad esso attribuiti dal presente decreto». Due parole meritano attenzione. «Può»: la nomina è facoltativa nei lavori privati. «I compiti ad esso attribuiti»: quelli del committente, non altri.
I coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione sono un’altra cosa ancora. Non ricevono i compiti del committente: hanno compiti propri, elencati all’art. 91, comma 1, e all’art. 92, comma 1. Il coordinatore per l’esecuzione verifica l’applicazione del PSC, valuta l’idoneità dei POS e sospende le lavorazioni in caso di pericolo grave e imminente direttamente riscontrato, ai sensi della lettera f). Su questo abbiamo già scritto quando l’alta vigilanza del CSE obbliga a fermare il cantiere.
Cosa il responsabile dei lavori non è
Il responsabile dei lavori non è il direttore dei lavori. La direzione lavori è una figura contrattuale del codice civile, che tutela il committente sulla qualità dell’opera. Se il tecnico riceve entrambi gli incarichi, li cumula, ma restano due mandati distinti con due perimetri distinti.
Non è nemmeno una delega di funzioni ai sensi dell’art. 16. La delega serve al datore di lavoro per trasferire obblighi che la legge mette in capo a lui. Il comma 1 le impone cinque requisiti, e vanno letti alla lettera:
- a) atto scritto recante data certa;
- b) possesso, da parte del delegato, dei requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- c) attribuzione al delegato di «tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo» richiesti da quelle funzioni;
- d) attribuzione dell’autonomia di spesa necessaria;
- e) accettazione della delega da parte del delegato, per iscritto.
Ce n’è un sesto, che molti citano insieme agli altri sbagliando comma. La pubblicità non sta al comma 1 ma al comma 2: «alla delega di cui al comma 1 deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità». Non è pedanteria da esame. I cinque requisiti del comma 1 fanno esistere la delega; la pubblicità del comma 2 la rende opponibile.
Il committente di cantiere, comunque, non è in quanto tale un datore di lavoro. La sua è una figura autonoma, con un meccanismo di trasferimento suo, scritto all’art. 93.
Vale la pena trattenere la lettera c), perché torna fra poco. Ciò che rende reale un trasferimento di obblighi non è il titolo attribuito a qualcuno: sono i poteri che gli si mettono in mano.
Il criterio: il responsabile dei lavori esonera solo dentro il perimetro dell’incarico
Qui sta il cuore della questione, ed è un criterio solo. L’art. 93, comma 1, dice: «Il committente è esonerato dalle responsabilità connesse all’adempimento degli obblighi limitatamente all’incarico conferito al responsabile dei lavori».
Le ultime cinque parole reggono tutto. L’esonero non è agganciato alla qualifica, né alla competenza del tecnico, né al fatto che in cantiere ci fosse qualcuno di bravo. È agganciato all’incarico conferito: cioè a un documento, con un contenuto, che un giudice legge riga per riga. Ciò che l’incarico copre esce dalle mani del committente. Ciò che l’incarico non nomina resta sue, per intero.
Ne discende una conseguenza che sorprende molti professionisti. Un incarico redatto in modo stringato — «si nomina il sig. X responsabile dei lavori» e nulla più — protegge il committente meno di un incarico dettagliato. Perché il perimetro dell’esonero è quello che il foglio descrive, e un foglio che non descrive nulla non trasferisce nulla.
Le quattro condizioni perché la nomina funzioni
La giurisprudenza le ha messe in fila con chiarezza. Perché l’effetto liberatorio operi servono quattro cose insieme: che la nomina sia realmente avvenuta; che il contenuto dell’incarico sia sufficientemente ampio e definito; che l’incaricato disponga dei poteri necessari a svolgerlo; che le funzioni siano state esercitate concretamente.
L’ultima condizione è quella che smonta le nomine di facciata. Un responsabile dei lavori nominato e poi mai coinvolto, che non riceve documenti e non partecipa a una riunione, non ha esercitato niente. Il committente che lo ha nominato resta in trincea da solo, con in mano una carta che in giudizio pesa quanto la carta.
Quali obblighi passano al responsabile dei lavori: l’ancoraggio normativo
L’elenco degli obblighi trasferibili è quello dell’art. 90, e conviene percorrerlo con precisione, perché ogni voce corrisponde a una sanzione distinta.
L’art. 90, comma 3, impone di designare il coordinatore per la progettazione «nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea». Il comma 4 impone di designare il coordinatore per l’esecuzione prima dell’affidamento dei lavori, scegliendolo fra chi possiede i requisiti dell’art. 98.
Il comma 5 chiude la scappatoia più usata: la designazione va fatta «anche nel caso in cui, dopo l’affidamento dei lavori a un’unica impresa, l’esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o più imprese». Tradotto: si parte con un’impresa sola, poi arriva il subappalto del ponteggio o dell’impianto, e l’obbligo scatta a lavori iniziati. Chi affida il segmento resta comunque esposto, come abbiamo visto trattando la responsabilità nel subappalto.
Gli obblighi di verifica dell’art. 90, comma 9
Il comma 9 elenca tre verifiche. La lettera a) impone di verificare «l’idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all’allegato XVII». La lettera b) riguarda la dichiarazione dell’organico medio annuo con gli estremi delle denunce INPS, INAIL e casse edili.
La lettera b-bis) è la più recente e la più trascurata: impone di verificare «il possesso della patente o del documento equivalente di cui all’articolo 27» in capo alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi. È la patente a crediti, operativa dal 1° ottobre 2024. La lettera c) riguarda la trasmissione all’amministrazione concedente della notifica preliminare di cui all’art. 99.
Le sanzioni sono all’art. 157, comma 1, e colpiscono «il committente o il responsabile dei lavori». La lettera a) punisce la violazione dell’art. 90, commi 3, 4 e 5, con l’arresto da tre a sei mesi o l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro. La lettera b) punisce la violazione dell’art. 90, comma 9, lettera a), e dell’art. 93, comma 2, con l’arresto da due a quattro mesi o l’ammenda da 1.000 a 4.800 euro. Gli importi sono soggetti alla rivalutazione quinquennale dell’art. 306, comma 4-bis: l’ultima, del 15,9%, si applica alle violazioni commesse dal 6 ottobre 2023.
Cosa resta al committente anche dopo la nomina
Passiamo alla domanda che il lettore aveva davvero in testa: dopo aver nominato tecnico e coordinatori, di cosa risponde ancora chi paga l’opera?
Risponde di tre cose, e nessuna delle tre si sposta con una firma.
La prima è la verifica sull’operato dei coordinatori. L’art. 93, comma 2, è esplicito: la designazione del coordinatore per la progettazione e di quello per l’esecuzione «non esonera il committente o il responsabile dei lavori dalle responsabilità connesse alla verifica dell’adempimento degli obblighi di cui agli articoli 91, comma 1, e 92, comma 1, lettere a), b), c) d) ed e)». Si noti l’esclusione della lettera f): il potere di sospendere le lavorazioni resta un atto personale del coordinatore, non sindacabile a monte.
La seconda è la scelta dell’impresa. La verifica dell’idoneità tecnico-professionale dell’art. 90, comma 9, lettera a), è trasferibile al responsabile dei lavori, ma non evapora: qualcuno deve averla fatta, con le modalità dell’allegato XVII, e deve poterlo dimostrare. Nella pratica è il punto in cui quasi tutti i fascicoli di cantiere sono vuoti, ed è anche il primo che un ispettore chiede.
La terza è l’ingerenza. Se il committente entra nel come si lavora — impone tempi, dirige squadre, decide modalità esecutive — si riprende la posizione di garanzia che aveva ceduto, a prescindere da ogni nomina. È lo stesso principio dell’art. 299 sull’esercizio di fatto dei poteri direttivi, che abbiamo visto operare quando si fornisce l’attrezzatura a un lavoratore autonomo.
Il caso del committente privato
Una precisazione utile a chi ristruttura casa. L’art. 90, comma 11, esclude l’obbligo di designare il coordinatore per la progettazione «ai lavori privati non soggetti a permesso di costruire in base alla normativa vigente e comunque di importo inferiore ad euro 100.000».
Il comma però non finisce lì, e la seconda frase smentisce la lettura che se ne fa più spesso: «In tal caso, le funzioni del coordinatore per la progettazione sono svolte dal coordinatore per la esecuzione dei lavori». Sotto i 100.000 euro non sparisce il coordinamento, sparisce una delle due figure — e i compiti dell’una passano all’altra. Chi legge quel comma come un’esenzione dal coordinatore si trova in cantiere senza nessuno che abbia redatto il piano di sicurezza. Va aggiunto che l’esclusione riguarda quel solo comma: gli obblighi di verifica del comma 9 restano tutti.
La Cassazione penale lo ha ribadito il 4 giugno 2026, con la sentenza n. 20674, decidendo su una caduta mortale da una scala durante il ripristino della copertura del patio di una villetta al mare. Gli obblighi di sicurezza gravano sul committente anche quando è un privato e i lavori hanno natura «meramente domestica»: su questo la Corte non concede sconti.
Ma chi è il committente, quando la casa è di due persone
Nello stesso giudizio la Corte ha però assolto la comproprietaria dell’immobile, annullando senza rinvio la condanna che le era stata inflitta in appello. Il motivo non è che le si chiedesse una diligenza attenuata e l’avesse rispettata: è che committente non era.
La sua condotta si era esaurita in una telefonata al marito, fatta da centinaia di chilometri di distanza. Chiedeva di provvedere alla manutenzione della villa prima dell’estate: una richiesta «del tutto estemporanea ed estremamente generica». Nessuna indicazione di chi dovesse eseguire i lavori. Nessuna descrizione concreta delle opere. Chi aveva affidato l’incarico, individuato il lavoratore e fornito la scala inadeguata era il marito, e su di lui la responsabilità è rimasta per intero.
Il giudice d’appello aveva fatto discendere la posizione di garanzia dalla sola titolarità del diritto reale sulla villa. La Cassazione ha censurato esattamente quel passaggio: committente è chi affida i lavori, sceglie chi li esegue e ne gestisce l’esecuzione, non chi ha l’immobile intestato.
Vale la pena fermarsi un momento, perché il principio è lo stesso che regge tutto questo articolo, guardato dall’altro lato. La posizione di garanzia non si prende con un’etichetta e non si cede con un’etichetta: né quella di proprietario, né quella scritta in fondo a una nomina. Si prende con ciò che si fa, e si cede con ciò che il foglio descrive.
Il caso concreto: una casa colonica, una lettera di incarico, un’assoluzione
Veniamo al cantiere vero, perché dietro il principio c’è un fatto. Con la sentenza n. 27121 del 2026 la Cassazione penale ha deciso il caso di una vecchia casa colonica in ristrutturazione.
Il proprietario aveva avviato un intervento di restauro. In corso d’opera cambia idea e amplia il progetto: si passa alla demolizione parziale di muri portanti. Durante quella fase un lavoratore muore. L’accusa contesta al proprietario l’omicidio colposo: aveva modificato sostanzialmente l’opera senza verificare che il piano di sicurezza e coordinamento fosse aggiornato di conseguenza.
L’argomento dell’accusa è solido in apparenza. Chi cambia il progetto conosce il cantiere, decide, incide. Sembra la definizione stessa dell’ingerenza.
Cosa c’era scritto nel foglio
La difesa produce la lettera di incarico del 3 gennaio 2006 a un geometra. Non una nomina di una riga: un mandato che elencava assistenza e direzione dei lavori, calcolo delle strutture in cemento armato, contrattazione con le imprese esecutrici, predisposizione del piano di sicurezza e coordinamento, coordinamento in fase progettuale ed esecutiva, nomina del coordinatore per l’esecuzione.
La Corte assolve il proprietario, e la motivazione è la lezione da portarsi in studio. Decidere quale risultato realizzare non significa ingerirsi nel come lo si realizza. Il committente può legittimamente demolire, ricostruire, modificare o rinunciare a una parte dell’opera: diventa responsabile sul piano prevenzionistico quando interviene anche sulle modalità esecutive. La modifica sostanziale dell’opera, da sola, non annulla l’incarico già conferito e non fa rinascere una posizione di garanzia.
Una precisazione di onestà tecnica. I fatti risalgono al 2006 e la Corte applica il D.Lgs. 494/1996, allora vigente. Il meccanismo però è oggi identico, trasfuso nell’art. 93, comma 1, e negli obblighi dell’art. 90. Quello che ha salvato il committente non è stata una circostanza del cantiere: è stata l’ampiezza di un documento firmato vent’anni prima, che qualcuno aveva scritto per esteso invece che per formula.
Il rovescio della medaglia
La stessa logica condanna, quando il foglio manca o l’incarico è dato alla persona sbagliata. Nel processo per il crollo di Torre Annunziata del 7 luglio 2017, costato la vita a otto persone, la Cassazione penale, sez. IV, 12 giugno 2026, n. 21697, ha ricordato che sul committente «incombeva il dovere giuridico di affidare l’incarico ad un soggetto dotato di specifica competenza tecnica a fare interventi strutturali». Lì i lavori di demolizione dei tramezzi erano stati avviati senza titoli abilitativi e senza valutazione della sicurezza, e il committente aveva dato ordine di procedere di persona.
Quando il coordinatore non viene nominato affatto
Sull’omessa nomina del coordinatore la Cassazione penale, sez. IV, 23 novembre 2022, n. 44557, aveva già affermato la responsabilità del committente. Un lavoratore era precipitato nel cavedio di una palazzina, sfondando un pavimento in cartongesso. Stava recuperando una scala che dipendenti di un’altra ditta avevano lasciato nel locale: porta rimasta aperta, nessuno che lo avesse avvertito del vuoto sotto i piedi. Il committente non aveva designato né il coordinatore per la progettazione né quello per l’esecuzione, in violazione dell’art. 90, commi 3 e 4.
Due passaggi di quella motivazione meritano di essere portati in cantiere. Il primo: l’obbligo di designare sorge «già solo dalla previsione» che più imprese lavorino nello stesso cantiere, non dal loro incontro effettivo, e tanto meno dalla contemporaneità. Il secondo: era proprio compito del coordinatore organizzare la reciproca informazione fra i datori di lavoro, cioè esattamente la cosa che è mancata. L’omessa nomina non è una irregolarità formale: rende possibile il concretizzarsi del rischio che la nomina serve a evitare.
Una precisazione sul perimetro di quella regola. L’art. 90, comma 5, la estende al caso in cui, dopo l’affidamento dei lavori a un’unica impresa, l’esecuzione o parte di essa venga affidata ad altre. La pluralità che fa scattare l’obbligo può quindi comparire a cantiere già aperto, quando il committente crede di aver chiuso la partita.
La domanda che nessuno si pone sul responsabile dei lavori
Ed eccola: chi risponde dell’obbligo che l’incarico non ha nominato?
La risposta è controintuitiva, e per capirla bisogna guardare la storia della norma. Nella versione originaria del 2008, l’art. 93, comma 1, aveva un secondo periodo: il conferimento dell’incarico al responsabile dei lavori non esonerava comunque il committente dalla verifica degli adempimenti degli obblighi di cui agli articoli 90, 92, comma 1, lettera e), e 99. Quel periodo è stato soppresso dal D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106, in vigore dal 20 agosto 2009.
Conviene guardare cosa è caduto e cosa no, perché i tre richiami non hanno avuto la stessa sorte. Prendiamo l’art. 92, comma 1, lettera e): è la segnalazione che il coordinatore deve fare al committente quando riscontra inosservanze, proponendo di sospendere i lavori, allontanare l’impresa o risolvere il contratto. Quella verifica è sopravvissuta, perché il comma 2 dello stesso art. 93 la ripete e la tiene in vita. Sono cadute invece la verifica sugli obblighi dell’art. 90 e quella sulla notifica preliminare dell’art. 99.
Non è un dettaglio di tecnica legislativa: è la linea che divide le due cose. Sulla condotta dei coordinatori il committente resta un controllore, sempre. Sugli obblighi propri, quelli dell’art. 90, l’esonero è pieno — ma solo entro il perimetro dell’incarico. Fuori da quel perimetro non esiste nessuna rete di sicurezza normativa: ogni obbligo che la lettera di nomina non menziona resta interamente in capo a chi paga l’opera, senza che nessuno glielo dica.
Il conflitto di interessi che si gioca sul foglio di nomina
Qui nasce il conflitto di interessi che nessuno mette sul tavolo. Al committente conviene un incarico il più largo possibile, perché ogni voce elencata è una responsabilità che esce. Al tecnico conviene esattamente il contrario, perché ogni voce elencata è una responsabilità penale che entra. I due interessi sono opposti, e si giocano sullo stesso foglio, di solito redatto da uno solo dei due. Chi lo scrive decide, di fatto, chi finirà imputato.
C’è un secondo vuoto, ancora più silenzioso. La nomina del responsabile dei lavori non va comunicata ad alcun registro pubblico. L’unico luogo in cui compare è la notifica preliminare dell’art. 99, che va trasmessa prima dell’inizio dei lavori. Se il nome non è lì, in caso di infortunio l’organo di vigilanza troverà come unico riferimento il committente.
Cosa firmare, e cosa dire davanti a un ispettore
Da qui si ricava una posizione difendibile, che non è un’opinione ma il combinato disposto di tre norme e quattro pronunce.
Chi affida lavori edili elencati nell’allegato X, richiamato dall’art. 89, comma 1, lettera a), può trasferire i propri obblighi a un responsabile dei lavori. Il trasferimento opera nei limiti dell’art. 93, comma 1: vale ciò che l’atto scrive. L’atto va quindi redatto per voci — designazione dei coordinatori ex art. 90, commi 3 e 4; verifiche ex art. 90, comma 9, lettere a), b), b-bis) e c); notifica preliminare ex art. 99; verifica sull’operato dei coordinatori ex art. 93, comma 2 — e non per formula generica.
Restano fuori da qualunque atto due cose sole: l’ingerenza nelle modalità esecutive e la scelta iniziale di chi si manda in cantiere. La prima è un comportamento e non si delega. La seconda si trasferisce sulla carta, ma va documentata comunque, perché è la prima domanda dell’ispettore. Su questa verifica di idoneità tecnico-professionale e sulla tenuta ordinata dei documenti di cantiere lavoriamo quotidianamente con SmartHSE, e affianchiamo committenti e imprese con la consulenza in materia di sicurezza sul lavoro.
Un’ultima distinzione che evita errori grossolani. Tutto quanto precede vale per i cantieri del Titolo IV. Se invece si affidano lavori o servizi all’interno della propria azienda, il regime è quello dell’art. 26, con la cooperazione, il coordinamento e il DUVRI del comma 3: un binario diverso, che abbiamo percorso parlando di quando l’infortunio in appalto lo paga il committente.
Domande frequenti sul responsabile dei lavori
La nomina del responsabile dei lavori è obbligatoria?
No. L’art. 89, comma 1, lettera c), dice che il committente «può» incaricarlo. Nei lavori pubblici la figura coincide invece con il responsabile del procedimento. Se il committente non nomina nessuno, tutti gli obblighi dell’art. 90 restano a lui.
Il responsabile dei lavori può essere un dipendente del committente?
Sì, la legge non richiede l’esternalizzazione. Servono però i poteri necessari a svolgere l’incarico, compresa l’autonomia di spesa sulle misure di sicurezza. Un incaricato senza budget non esercita alcuna funzione, e l’esonero del committente non opera.
Chi nomina il coordinatore per l’esecuzione, il committente o il responsabile dei lavori?
Lo prevede l’art. 90, comma 4: la designazione spetta al committente «o al responsabile dei lavori», prima dell’affidamento dei lavori. Se la nomina del responsabile comprende espressamente questo compito, la designazione è validamente sua.
Se nomino un responsabile dei lavori sono al riparo dalle sanzioni?
Solo per gli obblighi che l’incarico gli attribuisce. L’art. 157, comma 1, punisce «il committente o il responsabile dei lavori»: l’organo di vigilanza individua il destinatario leggendo l’atto di incarico. Dove l’atto tace, il destinatario è il committente.
Il responsabile dei lavori deve avere requisiti particolari?
La legge non fissa requisiti formali come fa l’art. 98 per i coordinatori. La giurisprudenza chiede però una competenza tecnica adeguata all’opera: la sentenza n. 21697/2026 ha ricordato il dovere di affidare l’incarico a un soggetto capace di gestire interventi strutturali.
Fonti normative e giurisprudenziali
- D.Lgs. 81/2008, art. 90 — Obblighi del committente o del responsabile dei lavori (Normattiva)
- D.Lgs. 81/2008, art. 93 — Responsabilità dei committenti e dei responsabili dei lavori (Normattiva)
- D.Lgs. 81/2008, art. 16 — Delega di funzioni (Normattiva)
- Cassazione penale, sez. IV, 12 giugno 2026, n. 21697 — Crollo di un edificio durante i lavori di ristrutturazione e omicidio colposo plurimo (Osservatorio Olympus, Università di Urbino)
- Cassazione penale, sez. IV, 23 novembre 2022, n. 44557 — Responsabilità del committente per omessa nomina del coordinatore per la sicurezza (Osservatorio Olympus, Università di Urbino)
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