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Responsabilità nel subappalto: quando risponde chi ha affidato i lavori

Responsabilità nel subappalto: verifica dei documenti di sicurezza, POS e checklist di cantiere

Nei cantieri e negli stabilimenti italiani il subappalto è la regola, non l’eccezione: chi vince la commessa quasi mai esegue tutto con proprie maestranze. E quasi sempre, il giorno in cui la firma sul contratto di subappalto viene apposta, chi la appone pensa una cosa sola: da qui in avanti la sicurezza di quegli uomini non è più affare mio. È il punto in cui la responsabilità nel subappalto smette di essere una questione contrattuale e diventa una questione penale — e su cui, dopo quindici anni di Testo Unico, coordinatori, RSPP e datori di lavoro continuano a ragionare per intuizione anziché per criterio.

Il dubbio non è teorico. Tra la fine del 2024 e la primavera del 2026 la Corte di cassazione penale, sezione IV, è tornata almeno tre volte sulla stessa domanda: quando l’impresa che subappalta risponde dell’infortunio occorso al dipendente di un’altra impresa, che ha un proprio datore di lavoro, un proprio POS e una propria organizzazione? La risposta della Corte è più severa di quanto il senso comune contrattuale suggerisca, ma non è arbitraria: la responsabilità nel subappalto ruota attorno a un criterio unico, che questo articolo isola e porta fino al documento da firmare.

Appaltatore o impresa affidataria: la distinzione che decide la responsabilità nel subappalto

Prima di ragionare di responsabilità nel subappalto occorre sapere che nome ha, giuridicamente, l’impresa che subappalta. Perché non è uno solo, e il regime cambia.

Fuori dal cantiere edile — in uno stabilimento, in un impianto industriale, in un’azienda che affida lavori a terzi nel proprio ciclo produttivo — l’impresa che affida a valle è semplicemente il datore di lavoro committente ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 81/2008. Ha tre obblighi nominati: verificare l’idoneità tecnico-professionale dell’impresa a cui affida (art. 26, comma 1, lettera a), fornire informazioni dettagliate sui rischi specifici dell’ambiente in cui si andrà a operare (art. 26, comma 1, lettera b) e cooperare e coordinarsi con l’altra impresa (art. 26, comma 2, lettere a e b). Quest’ultimo comma comprende anche l’obbligo di reciproca informazione, che è esattamente il punto su cui si è consumata la vicenda che vedremo.

Dentro il cantiere temporaneo o mobile la stessa impresa cambia veste: diventa impresa affidataria, cioè — secondo la definizione dell’art. 89, comma 1, lettera i) — l’impresa titolare del contratto d’appalto con il committente, che nell’esecuzione può avvalersi di imprese subappaltatrici. E qui gli obblighi sono più intensi, non meno: l’art. 97, comma 1 le impone di verificare le condizioni di sicurezza dei lavori affidati e l’applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento; il comma 2 le riferisce comunque gli obblighi dell’art. 26; il comma 3 le impone di verificare la congruenza dei POS delle imprese esecutrici rispetto al proprio prima di trasmetterli al coordinatore.

Perché POS e PSC non azzerano gli obblighi dell’art. 26

Esiste una scorciatoia mentale molto diffusa: «siamo in cantiere, quindi vale il Titolo IV, quindi l’art. 26 non si applica e il DUVRI non serve». È vera a metà. L’art. 96, comma 2 stabilisce che l’accettazione del PSC e la redazione del POS costituiscono, per quel singolo cantiere, adempimento agli obblighi di cui all’art. 26, commi 1 lettera b), 2, 3 e 5. Adempimento documentale, però. La distinzione tra POS e PSC non fa sparire l’obbligo sostanziale di coordinarsi: lo incanala in due documenti. E un documento non coordina nulla se le decisioni prese in cantiere non ci arrivano dentro.

Il criterio discriminante: l’autonomia completa del segmento subappaltato

Qui sta il cuore della questione, ed è un criterio solo — non un elenco di indizi da pesare. Tutta la responsabilità nel subappalto, sul piano penale, si decide su questo passaggio.

La Cassazione lo formula in negativo, e lo ha fatto con particolare nettezza nella sentenza della sezione IV n. 45405 dell’11 dicembre 2024: chi affida i lavori è esonerato dagli obblighi di protezione soltanto nel caso in cui i lavori subappaltati rivestano una completa autonomia, sicché non possa verificarsi alcuna sua ingerenza rispetto ai compiti del subappaltatore. In quel caso — un lavoratore precipitato da circa quindici metri, dall’ultimo piano di un ponteggio ancora in fase di montaggio, dove non erano stati inseriti i perni di collegamento fra i montanti e dove nessuna linea vita era stata predisposta a cui ancorare la cintura — la condizione non ricorreva. L’infortunio fu mortale: la condanna è per omicidio colposo (artt. 113 e 589, commi 1 e 2, del codice penale), e il ricorso dell’affidataria è stato dichiarato inammissibile.

Riformulato in positivo, il criterio suona così: chi trattiene la direzione tecnica trattiene la posizione di garanzia. Non conta il nome del contratto, non conta la presenza di una delega, non conta che i lavori li esegua materialmente qualcun altro. Conta se l’impresa che ha subappaltato ha continuato a decidere come, quando e in quali condizioni si lavora. Se ha continuato a deciderlo, il segmento subappaltato non è autonomo: è una porzione della sua organizzazione, eseguita da mani altrui.

Il principio di effettività: perché la delega non sposta il criterio

È il medesimo principio di effettività che l’art. 299 del Testo Unico enuncia per le posizioni di garanzia in generale: le posizioni gravano anche su chi eserciti in concreto i poteri giuridici del datore di lavoro, del dirigente o del preposto, a prescindere dall’investitura formale. Applicato al subappalto, significa che la delega di funzioni dell’art. 16 — con i suoi requisiti di forma scritta, data certa e autonomia di spesa — non è nemmeno il tema: nessuna delega può trasferire un obbligo che il delegante continua di fatto a esercitare.

La conseguenza operativa: chi verifica cosa, e prima di quando

Dal criterio discendono compiti precisi, e ciascuno ha un momento in cui va assolto. Confonderli è il modo più rapido per trovarsi indifendibili quando la responsabilità nel subappalto viene contestata in sede penale.

L’impresa affidataria deve, prima dell’ingresso della subappaltatrice: verificarne l’idoneità tecnico-professionale con le modalità dell’Allegato XVII, richiamato dall’art. 97, comma 2; accertare la congruenza del POS della subappaltatrice rispetto al proprio, prima di trasmetterlo al coordinatore (art. 97, comma 3); riconoscerle senza alcun ribasso gli oneri della sicurezza per apprestamenti e impianti di cui al punto 4 dell’Allegato XV (art. 97, comma 3-bis). E deve farlo con personale — datore, dirigenti, preposti — in possesso di adeguata formazione, come pretende il comma 3-ter: la verifica non è un adempimento di segreteria.

Il coordinatore per l’esecuzione fa un’altra cosa, e le due non si sostituiscono. Al CSE l’art. 92, comma 1, lettera b) affida la verifica dell’idoneità del POS, e la lettera f) il potere-dovere di sospendere le singole lavorazioni in caso di pericolo grave e imminente. L’affidataria predispone le precondizioni di sicurezza; il coordinatore esercita l’alta vigilanza sulla configurazione complessiva. Nessuno dei due copre l’altro.

Negli appalti pubblici: l’autorizzazione al subappalto non trasferisce nulla

Vale la pena di aggiungere che nel settore pubblico il subappalto è oggi disciplinato dall’art. 119 del D.Lgs. 36/2023 — l’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 è abrogato dal 1° luglio 2023 — e che neppure l’autorizzazione della stazione appaltante sposta di un millimetro la posizione di garanzia prevenzionistica. Il nuovo codice, anzi, va nella direzione opposta a quella che l’affidamento a valle suggerisce: l’art. 119, comma 6, stabilisce che il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto. Solidale, non esclusiva del subappaltatore: la formula «responsabile in via esclusiva» apparteneva all’abrogato art. 105, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 e oggi non ha più cittadinanza. È una responsabilità civile-contrattuale verso la committenza pubblica, distinta da quella penale di cui si discute qui — ma la direzione è la stessa: subappaltare non è cedere.

Il caso concreto: una riunione, una sospensione, un’informazione mai arrivata

La sentenza della Cassazione penale, sezione IV, n. 18646 del 25 maggio 2026 è il modo migliore per vedere il criterio all’opera, perché il fatto è tanto banale quanto istruttivo: una vicenda ordinaria in cui la responsabilità nel subappalto si sposta a monte per una sola omissione. (Avvertenza sulla fonte: di questa pronuncia abbiamo reperito soltanto massime e commenti di fonti secondarie, fra loro concordi su ogni dettaglio; il testo integrale non risulta ancora pubblicato nelle banche dati aperte, e va controllato lì appena disponibile. Il criterio che il caso illustra, però, non poggia su di essa: è quello fissato da Cass. 45405/2024 e ribadito da Cass. 14596/2026, entrambe verificabili sul testo integrale.)

Stabilimento per la produzione di ceramica. È in corso l’installazione di una rete di adduzione del gas per i forni. La committente affida a un’impresa appaltatrice, che mantiene la direzione tecnica dell’intervento e la fornitura, e che subappalta a una seconda impresa l’esecuzione materiale.

Due giorni prima dell’infortunio si tiene una riunione tecnica fra il rappresentante della committente e il preposto dell’appaltatrice. In quella sede si decide, correttamente, di sospendere temporaneamente i lavori sulla copertura del capannone: le falle fra le tegole in eternit rendono instabile quella porzione di struttura. Una decisione giusta, presa dalle persone giuste.

Alla riunione la subappaltatrice non c’è. Nessuno la informa. Il suo dipendente, ignaro della sospensione, sale sulla copertura per installare le tubazioni e precipita da oltre sette metri, riportando lesioni con invalidità permanente e inabilità superiore a quaranta giorni.

Perché è stato condannato l’appaltatore e non il datore dell’infortunato

Il legale rappresentante dell’appaltatrice — non della ditta per cui l’infortunato lavorava — viene condannato per lesioni colpose gravi commesse con violazione delle norme antinfortunistiche (art. 590, comma 3, del codice penale), per violazione dell’art. 26, comma 2. La Corte respinge il ricorso con un passaggio che vale la pena di leggere per intero nella sua sostanza: l’appaltatrice titolare della direzione tecnica continuava a dettare le direttive esecutive e a coordinare le scelte, sicché l’attività della subappaltatrice non era qualificabile come completamente autonoma; e la circolazione delle informazioni rilevanti per la sicurezza è tanto più necessaria e cogente proprio verso chi non ha partecipato alla riunione in cui la decisione è stata presa — obblighi che, precisa la Corte, hanno carattere immanente per l’intera durata del contratto d’appalto.

Una precisazione che va tenuta distinta dal ragionamento della Corte, perché è nostra: l’assenza di una delega formale, in casi come questo, non è una circostanza aggravante in senso tecnico. È qualcosa di più semplice e più difficile da smontare — è la prova che la posizione di garanzia non è mai stata trasferita a nessuno, e quindi che è rimasta dov’era.

Che cosa si sarebbe dovuto firmare, e quando

Il documento che avrebbe cambiato l’esito di quel processo esisteva già come possibilità, e costava dieci minuti. Alla chiusura della riunione tecnica del giorno X, il preposto dell’appaltatrice avrebbe dovuto redigere e sottoscrivere un verbale di coordinamento contenente quattro elementi: la data e i presenti; la decisione assunta («sospensione delle lavorazioni sulla copertura fino a verifica di stabilità»); l’elenco nominativo delle imprese destinatarie, comprese quelle assenti; la modalità e l’ora di trasmissione a ciascuna. Sottoscritto per ricevuta dal datore di lavoro della subappaltatrice, o trasmesso via PEC con ricevuta di consegna conservata.

Con quel foglio agli atti, la difesa dell’appaltatrice non sarebbe stata «non spettava a noi» — argomento che il criterio dell’autonomia completa demolisce — ma «abbiamo assunto la misura e l’abbiamo trasmessa a chi doveva applicarla», che è la sola difesa che regge. Senza quel foglio, la decisione corretta presa in riunione è rimasta un fatto interno, e la sua correttezza si è ritorta contro chi l’aveva presa: la Corte ha potuto affermare che l’appaltatrice sapeva del pericolo. La consapevolezza non condivisa non attenua nulla: dimostra che il rischio era noto proprio a chi avrebbe potuto fermarlo.

La domanda che nessuno si pone: chi verbalizza il coordinamento?

Ed eccoci al vuoto che questa vicenda illumina, e di cui in cantiere non parla quasi nessuno — benché sia il punto in cui la responsabilità nel subappalto diventa, molto concretamente, un problema di carta.

Il Titolo IV prescrive con precisione chi redige il PSC, chi redige il POS, chi li verifica, chi li accetta, chi li trasmette. Il punto 2.1.2, lettera g), dell’Allegato XV impone perfino che il PSC contenga le modalità organizzative della cooperazione e del coordinamento, nonché della reciproca informazione, fra i datori di lavoro e tra questi ed i lavoratori autonomi. Ma da nessuna parte, in tutto il decreto, è previsto un obbligo esplicito di verbalizzare la singola riunione di coordinamento e di tracciarne la trasmissione ai destinatari. Il PSC deve dire come ci si coordina; nessuna norma impone di certificare che, quel martedì, ci si sia coordinati davvero e che l’informazione sia arrivata a destinazione.

È un vuoto documentale che nella pratica quotidiana viene riempito da un rituale sostitutivo: la firma sul registro delle presenze in riunione. Ma il registro attesta chi c’era; il problema penale, come dimostra la sentenza n. 18646/2026, nasce sempre da chi non c’era. Il documento che manca non è quello che elenca i presenti: è quello che dimostra la trasmissione agli assenti.

La domanda operativa, allora, è questa: nel vostro cantiere, se un ispettore chiedesse la prova che la decisione di sicurezza assunta il mese scorso è arrivata all’ultima impresa della catena, cosa gli mostrereste? Se la risposta è «l’abbiamo detto in cantiere», il PSC prescrive un modello organizzativo che nessuno sta eseguendo — ed è precisamente il tipo di scostamento fra documento e realtà che il nostro servizio di verifica dell’idoneità tecnico-professionale e gestione documentale è costruito per intercettare prima che lo intercetti un giudice.

Responsabilità nel subappalto: la posizione difendibile davanti a un ispettore

Le tre pronunce convergono, e insieme costituiscono una posizione che si può sostenere in contraddittorio senza esitare.

Il criterio lo fissa Cass. pen. sez. IV n. 45405/2024: esonero solo in caso di completa autonomia dei lavori subappaltati, cioè in assenza di qualsiasi ingerenza.

Ne mostra il versante documentale Cass. pen. sez. IV n. 14596 del 22 aprile 2026. In un cantiere fotovoltaico un operaio precipita da un lucernario non portante. La Corte ritiene causalmente rilevante l’omissione dell’affidataria, che aveva essa stessa determinato le modalità di posa dei pannelli — a tappo — senza verificare né la portanza del piano di calpestio né la congruenza dei POS ai sensi dell’art. 97, commi 1 e 3. Quella dell’affidataria, chiarisce la sentenza, è una verifica preventiva e generale, volta a mettere la subappaltatrice in condizione di operare in sicurezza. Non è l’alta vigilanza che compete al coordinatore.

Chiude il cerchio sul lato informativo Cass. pen. sez. IV n. 18646 del 25 maggio 2026: la misura di sicurezza adottata e non comunicata equivale, sul piano causale, alla misura non adottata.

Che cosa si compra, e che cosa no, firmando un subappalto

Chi affida lavori a valle non compra un’esenzione: compra un obbligo diverso. Non risponde di come il subappaltatore impugna l’attrezzo — quello resta il suo datore di lavoro — ma risponde delle precondizioni in cui lo fa impugnare e delle informazioni che gli fa arrivare. Sono due obblighi che si adempiono soltanto per iscritto e soltanto prima, mai dopo. Va aggiunto, per completezza, che le lesioni colpose gravi commesse in violazione delle norme antinfortunistiche costituiscono reato presupposto della responsabilità amministrativa dell’ente ai sensi dell’art. 25-septies del D.Lgs. 231/2001: accanto alla persona fisica condannata, il procedimento coinvolge la società.

La verifica della responsabilità nel subappalto, in definitiva, si gioca su una domanda che ogni impresa affidataria dovrebbe porsi il giorno stesso della firma: di quello che accadrà lassù, quante decisioni continuo a prendere io? Ogni decisione trattenuta è una porzione di posizione di garanzia trattenuta con essa. Se la gestione documentale del cantiere non la rispecchia, il contratto dice una cosa e i fatti ne diranno un’altra — e in sede penale vincono i fatti.

Domande frequenti sulla responsabilità nel subappalto

Se ho subappaltato tutti i lavori, resta una mia responsabilità nel subappalto?

No. L’esonero opera soltanto se i lavori subappaltati rivestono completa autonomia, senza alcuna ingerenza da parte di chi ha affidato (Cass. pen. sez. IV n. 45405/2024). Se l’impresa affidataria mantiene la direzione tecnica o detta le modalità esecutive, conserva la propria posizione di garanzia. Restano inoltre sempre in capo a essa gli obblighi dell’art. 97, commi 1, 2 e 3 del D.Lgs. 81/2008.

Chi verifica il POS dell’impresa subappaltatrice?

Entrambi, ma con oggetti diversi. Il datore di lavoro dell’impresa affidataria ne verifica la congruenza rispetto al proprio POS, prima di trasmetterlo al coordinatore (art. 97, comma 3). Il coordinatore per l’esecuzione ne verifica l’idoneità (art. 92, comma 1, lettera b). La verifica dell’affidataria non è sostituita da quella del coordinatore.

La delega di funzioni mi mette al riparo?

No, se continuo a esercitare in concreto i poteri delegati. L’art. 299 del D.Lgs. 81/2008 sancisce il principio di effettività: la posizione di garanzia grava su chi esercita di fatto i poteri, indipendentemente dall’investitura formale. Una delega ex art. 16 non può trasferire obblighi che il delegante continua a esercitare.

Serve il DUVRI in un cantiere edile?

No, quando è previsto il PSC. L’art. 96, comma 2, stabilisce che l’accettazione del PSC e la redazione del POS costituiscono, per quel cantiere, adempimento agli obblighi dell’art. 26, commi 1 lettera b), 2, 3 e 5. Attenzione però: l’adempimento è documentale, non sostanziale. L’obbligo di cooperazione e reciproca informazione fra le imprese resta pienamente operativo.

La riunione di coordinamento va verbalizzata per legge?

Non esiste un obbligo esplicito di verbalizzare la singola riunione: l’Allegato XV, punto 2.1.2 lettera g), impone che il PSC descriva le modalità organizzative della cooperazione, del coordinamento e della reciproca informazione, ma non prescrive un verbale con prova di trasmissione. In sede penale, tuttavia, quella prova è ciò che distingue una misura adottata da una misura soltanto pensata: redigerlo e trasmetterlo alle imprese assenti è una cautela fortemente consigliata.

Fonti normative e giurisprudenziali

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Andrea Reali
Chi l’ha scritto

Andrea Reali

Amministratore e responsabile tecnico · Professore a contratto

Professore a contratto in Igiene Ambientale, Dipartimento di Sanità Pubblica, Medicina Sperimentale e Forense, Università di Pavia (dal 2013) · Abilitato RSPP per tutti i macrosettori ATECO · Consulente Tecnico Ambientale (C.S.E.A.) · Docente-formatore qualificato ai sensi del D.I. 6 marzo 2013

Guida SPL dal 2013 come amministratore e responsabile tecnico: è la firma tecnica dietro i documenti e la formazione dello studio. Laureato a Pavia in Tecniche della Prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, segue salute e sicurezza sul lavoro, ambiente, igiene ambientale e alimentare come RSPP per enti pubblici e aziende private. Le stesse materie le insegna all'Università di Pavia: è questo doppio sguardo — chi la norma la applica e chi la spiega — il filo di ciò che SPL mette per iscritto.

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