Dispositivi di sicurezza manomessi: chi risponde quando la macchina «va meglio così»

In quasi ogni reparto c’è una macchina che «va meglio così»: un riparo bloccato con una fascetta, un microinterruttore ponticellato, una fotocellula coperta col nastro. Sono dispositivi di sicurezza manomessi, e finché tutto funziona nessuno ci pensa. Il giorno dell’infortunio quella fascetta diventa la prima cosa che l’ispettore fotografa.
La domanda del titolare è sempre la stessa: non l’ho tolto io, perché rispondo io? Due sentenze della Cassazione penale del luglio 2026 rispondono con la stessa regola e arrivano a esiti opposti, perché i fatti erano diversi: è in quella differenza che si vede cosa protegge davvero un datore.
Perché i dispositivi di sicurezza manomessi restano una responsabilità del datore
Il lavoratore che rimuove una protezione commette un illecito suo. L’art. 20, comma 2, lettera f) del D.Lgs. 81/2008 gli vieta di «rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza», e l’art. 59, comma 1 lo punisce con l’arresto fino a un mese o l’ammenda da 284,77 a 854,30 euro.
Quella sanzione non sposta niente dal tavolo del datore, a cui la legge chiede tre cose:
- mettere a disposizione attrezzature idonee (art. 71, comma 1) e sottoporle a «idonea manutenzione», per garantire «nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza» (art. 71, comma 4, lettera a, n. 2);
- affidare le macchine che richiedono conoscenze particolari solo a lavoratori addestrati (art. 71, comma 7, lettera a);
- richiedere l’osservanza delle disposizioni aziendali (art. 18, comma 1, lettera f) e vigilare sugli obblighi dei lavoratori (art. 18, comma 3-bis).
Proprio il comma 3-bis contiene la sola via d’uscita prevista dal legislatore: la responsabilità resta esclusiva del lavoratore quando l’inadempimento è addebitabile unicamente a lui e «non sia riscontrabile un difetto di vigilanza» del datore. Tutto si gioca su quelle ultime cinque parole.
Il caso: 191 giorni di prognosi per un contenitore di panna spray
Uno stabilimento alimentare, una macchina sleeveratrice, un montatore chiamato a intervenire. I microinterruttori di sicurezza erano disattivati. Il contenitore di panna spray, appoggiato su un fondello inadeguato, si è compresso ed è esploso in faccia all’operaio: trauma cranio-facciale, 191 giorni di prognosi, 28% di invalidità INAIL.
La difesa ha puntato sull’imprudenza dell’infortunato. La Cassazione penale, sez. IV, n. 27213 del 20 luglio 2026 ha dichiarato il ricorso inammissibile e confermato la condanna al risarcimento. Motivo: la condotta del lavoratore «non si poneva al di fuori delle sue mansioni» e non attivava «un rischio eccentrico o esorbitante» rispetto a quello governato dal titolare della posizione di garanzia. Imprudente sì, ma prevedibile: senza formazione adeguata l’imprudenza non diventa causa esclusiva dell’evento.
La stessa regola, l’esito opposto: quando la prassi non è conoscibile
Una sentenza depositata quattro giorni prima ha lasciato in piedi l’assoluzione di un altro datore, pronunciata dal Tribunale di Torino «perché il fatto non costituisce reato». Lì nessun dispositivo era stato manomesso: il tornio aveva «marcatura CE, protezioni funzionanti» ed era «corredato da istruzioni». Al datore si contestava di non avere valutato nel DVR il rischio di un’operazione che i manutentori si erano messi a fare di loro iniziativa — lucidare un perno con carta abrasiva e guanti — e in cui un manutentore ha perso più dita.
La sentenza n. 26679 del 16 luglio 2026 ha rigettato il ricorso della Procura enunciando il criterio: «in presenza di una prassi elusiva delle prescrizioni volte alla tutela della sicurezza, è ravvisabile la colpa del datore di lavoro quando vi sia prova della sua conoscenza, ovvero della sua colpevole ignoranza, di tale prassi». È lo stesso criterio che governa i ripari manomessi: bloccare un riparo con una fascetta è, a tutti gli effetti, una prassi elusiva delle prescrizioni di sicurezza. Cambia l’oggetto, non la regola.
Cosa aveva quel datore, che l’altro non aveva
L’assoluzione non è arrivata per buona fede. È arrivata perché quella lavorazione risultava saltuaria, non era prevista nelle procedure e non era mai emersa nelle riunioni sulla sicurezza. In una parola: non era conoscibile. Dove invece la prassi è quotidiana, o resa necessaria dai tempi di produzione, la colpevole ignoranza è provata dal fatto stesso che tutti la praticassero.
Il confine fra le due sentenze non è morale, è documentale: passa da verbali, registri di manutenzione, attestati di addestramento e richiami. Carte che esistono prima dell’infortunio, oppure non esistono affatto.
Quanto costano i dispositivi di sicurezza manomessi
Le contravvenzioni arrivano anche senza infortunio, alla prima ispezione. Per le violazioni dell’art. 71, commi 1, 2, 4 e 7, l’art. 87, comma 2 prevede l’arresto da tre a sei mesi o l’ammenda da 3.559,60 a 9.112,57 euro. Per l’omessa formazione dell’art. 37 si applica l’art. 55, comma 5, lettera c): arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.708,61 a 7.403,96 euro. Importi rivalutati del 15,9% dal decreto direttoriale MLPS n. 111/2023.
Con l’infortunio si passa al codice penale. L’art. 590, comma 3 punisce le lesioni gravi commesse violando le norme antinfortunistiche con la reclusione da tre mesi a un anno, le gravissime da uno a tre anni. E un dettaglio che pochi conoscono: non serve la querela del lavoratore. L’ultimo comma dell’art. 590 rende il delitto procedibile d’ufficio, anche se il dipendente non denuncia nessuno.
La checklist: cosa devi avere in mano oggi
- Un giro macchina per macchina, con data e firma, che verifichi ripari, microinterruttori, fotocellule e pulsanti di emergenza.
- Il registro degli interventi di manutenzione: è la prova richiesta dall’art. 71, comma 4.
- Una procedura scritta di messa in sicurezza per manutenzioni e pulizie, sul modello LOTO della UNI EN 17975. È lì che le protezioni si disattivano «per un attimo».
- Gli attestati di addestramento su quella specifica attrezzatura, non un corso generico: se l’organico è cambiato, controlla chi manca dai corsi di formazione.
- Un preposto individuato per iscritto (art. 18, comma 1, lettera b-bis) che vigili e riferisca: il preposto è il tuo terminale in reparto.
- I verbali delle riunioni in cui la prassi scorretta è stata vietata, e il richiamo disciplinare quando emergono dispositivi di sicurezza manomessi: tollerarli una volta li trasforma in prassi aziendale, e la prassi è conoscibile per definizione.
- Il DVR allineato alle macchine reali, perché ogni attrezzatura nuova o modificata va rivalutata: vedi l’aggiornamento del DVR dopo un macchinario nuovo.
Nessuno di questi punti costa molto. Costa tenerli aggiornati, perché una difesa costruita dopo l’infortunio non è una difesa. Se vuoi sapere come stanno oggi le tue macchine e le tue carte, SmartHSE è il servizio con cui accompagniamo le aziende in questa verifica.
Domande frequenti
Se è l’operaio a manomettere il riparo, il datore risponde comunque?
Nella grande maggioranza dei casi sì. L’art. 18, comma 3-bis lascia la responsabilità esclusiva al lavoratore solo quando non è riscontrabile alcun difetto di vigilanza. Se la manomissione durava da tempo, o rendeva più rapida la produzione, la vigilanza è considerata mancata.
Cosa rende una prassi scorretta «non conoscibile»?
Secondo la Cassazione n. 26679/2026: il fatto che sia occasionale, che non sia prevista dalle procedure aziendali e che non sia mai emersa nelle riunioni o nei controlli. Circostanze che si provano con documenti datati, non a posteriori.
Rischio qualcosa anche se nessuno si è fatto male?
Sì. Le violazioni sull’uso delle attrezzature e sulla formazione sono contravvenzioni autonome, contestabili in ispezione: l’art. 87, comma 2 arriva a 9.112,57 euro di ammenda.
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