Formazione lavoratori rischio medio: obblighi, sanzioni e gestione corretta in azienda

Nel rischio medio sicurezza sul lavoro il lavoratore deve completare 12 ore di formazione: 4 ore di formazione generale, uguali per tutti, più 8 ore di formazione specifica legate ai pericoli della sua azienda. È la classe intermedia fra rischio basso (4 ore di specifica) e rischio alto (12 ore di specifica).
Due cose sono cambiate di recente, e valgono per tutti. Dal 24 maggio 2026 il nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 si applica senza eccezioni: le 8 ore di corso specifico non si svolgono più in e-learning, salvo diversa previsione regionale, e la formazione va completata prima che il lavoratore sia adibito alla mansione. La vecchia finestra dei 60 giorni dall’assunzione non esiste più.
Che cosa significa rischio medio nella sicurezza sul lavoro
Il livello di rischio non è un giudizio sulla singola azienda. È una classificazione di settore: serve a stabilire quante ore di formazione minima spettano ai lavoratori, e nulla di più.
La base normativa è l’articolo 37 del D.Lgs. 81/2008. Il comma 1 impone al datore di lavoro una formazione «sufficiente ed adeguata»; il comma 2 rinvia a un accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni per la durata e i contenuti minimi. Quell’accordo oggi è quello del 17 aprile 2025 (Repertorio atti n. 59/CSR), pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24 maggio 2025.
Quando un luogo di lavoro è a rischio medio
Un luogo di lavoro a rischio medio non è un ambiente «mediamente pericoloso». L’etichetta discende dal settore economico in cui l’azienda opera, non da una misurazione fatta sul posto: due magazzini identici appartengono alla stessa classe anche se uno è ordinato e l’altro no.
Questo spiega perché la classe non dice quasi nulla sui rischi reali di quella squadra, di quel reparto, di quella macchina. Dice soltanto da quante ore parte l’obbligo formativo.
La classe di rischio non sostituisce la valutazione dei rischi
Qui nasce l’equivoco più comune. Un’azienda classificata a rischio medio ha semplicemente un pacchetto formativo minimo di 12 ore. Se il documento di valutazione dei rischi individua pericoli che quelle ore non coprono, la formazione va ampliata.
L’obbligo di valutare tutti i rischi resta in capo al datore di lavoro (artt. 17, comma 1, lettera a, e 28 del D.Lgs. 81/2008) ed è indelegabile. Un DVR specifico serve anche a questo: dire quali corsi servono davvero, oltre al minimo di legge.
Quali aziende rientrano nel rischio medio
La classe si legge, non si intuisce. Dipende dal codice ATECO dell’azienda secondo la tabella dell’allegato IV all’Accordo Stato-Regioni: a ogni settore corrisponde un livello di rischio già stabilito.
Rientrano tipicamente nel rischio medio settori come agricoltura e pesca, trasporti e magazzinaggio, pubblica amministrazione e istruzione. Il commercio, gli uffici e molti servizi stanno di norma nel rischio basso. Le costruzioni, la sanità, la chimica e gran parte della metalmeccanica sono invece a rischio alto.
Il consiglio pratico è banale: leggere il codice ATECO primario sulla visura camerale e confrontarlo con l’allegato. Molti errori nascono da un’azienda che si è classificata «a occhio» come rischio medio mentre il suo codice la colloca nel rischio alto, con 12 ore di specifica invece di 8.
La domanda che quasi nessuno si pone: quale ATECO, il 2007 o il 2025?
Ecco un punto che sfugge, e che oggi manda fuori strada molte aziende in perfetta buona fede. Dal 1° gennaio 2025 è in vigore la classificazione ATECO 2025, obbligatoria negli adempimenti amministrativi dal 1° aprile dello stesso anno: la visura camerale riporta ormai il codice nuovo.
L’allegato IV dell’Accordo, però, è ancora costruito sulla vecchia ATECO 2007. Chi cerca nell’allegato il codice appena letto in visura rischia di non trovarlo, oppure di incrociare per assonanza un settore che non è il suo — e di comprare 8 ore dove ne servono 12.
Finché non arriva un intervento di raccordo, la strada sicura è una sola: ricostruire la corrispondenza del proprio codice con la voce ATECO 2007 e classificare su quella, conservando per iscritto il ragionamento fatto. In caso di verifica, una scelta motivata si difende; una scelta «a occhio» no.
Qual è la durata complessiva della formazione dei lavoratori a rischio medio
Dodici ore, divise in due moduli distinti che non si sostituiscono a vicenda.
- Formazione generale: 4 ore. Riguarda concetti di rischio, danno, prevenzione, organizzazione aziendale, diritti e doveri. Vale come credito formativo permanente: si fa una volta e non si ripete a ogni cambio di azienda.
- Formazione specifica: 8 ore per la classe di rischio medio. Qui si parla dei pericoli reali della mansione, delle attrezzature usate e delle procedure adottate in quel luogo di lavoro.
Al termine c’è una verifica di apprendimento obbligatoria. L’attestato viene rilasciato solo a chi la supera: è una delle novità dell’Accordo 2025, che chiude la stagione dei corsi «di presenza» senza prova finale. Chi si occupa di formazione dei preposti lo ha già sperimentato, visto che per quella figura l’art. 37, comma 7-ter, impone l’aula e un aggiornamento almeno biennale.
Due dettagli che riducono le discussioni interne
Le ore di corso si svolgono durante l’orario di lavoro e non possono comportare oneri economici a carico dei lavoratori: lo dice l’art. 37, comma 12. Non è una cortesia aziendale, è un obbligo.
Va poi tenuta distinta l’abilitazione all’uso delle attrezzature prevista dall’art. 73, comma 5 — carrelli elevatori, piattaforme, gru, trattori. È un percorso ulteriore, con contenuti e prove pratiche proprie: le 12 ore del rischio medio non lo sostituiscono e non lo comprendono.
Il corso a rischio medio si può fare in e-learning?
Di regola no, non per la parte specifica. Le 8 ore vanno svolte in aula oppure in videoconferenza sincrona, cioè con docente e partecipanti collegati nello stesso momento e con interazione reale. L’unica apertura è quella riconosciuta a livello regionale: alcune Regioni possono ammettere l’e-learning sulla specifica con un proprio atto, e va verificato caso per caso.
Resta invece pacificamente ammesso l’e-learning per le 4 ore di formazione generale, e per la specifica del solo rischio basso. È il punto su cui più aziende si sono scoperte dopo il 24 maggio 2026: i pacchetti online, validi fino a ieri, non bastano più per chi rientra nel rischio medio. Il tema è approfondito nell’articolo sui corsi di formazione online e la loro validità.
Quando va erogata la formazione: i 60 giorni non valgono più
L’Accordo del 2011 tollerava che la formazione fosse completata entro 60 giorni dall’assunzione. Quella finestra è stata eliminata.
Oggi vale la regola secca dell’art. 37, comma 4, lettera a): la formazione avviene «in occasione della costituzione del rapporto di lavoro», e per i somministrati all’inizio dell’utilizzazione. Il lavoratore non può essere adibito alla mansione prima di aver concluso sia il modulo generale sia quello specifico. Lo stesso vale per chi cambia mansione o reparto (lettera b) e per il rientro da periodi di integrazione salariale (lettera b-bis). Sul punto la giurisprudenza è netta: lo abbiamo raccontato a proposito della formazione obbligatoria prima di iniziare a lavorare.
Ogni quanto si aggiorna la formazione a rischio medio
L’aggiornamento è quinquennale e dura almeno 6 ore. Non si tratta di ripetere il corso base: serve a coprire le novità normative, i nuovi rischi e le attrezzature entrate in azienda nel frattempo.
Attenzione a una scadenza che passa inosservata. Se in azienda entra una macchina nuova, una tecnologia diversa o una sostanza pericolosa, l’obbligo di formare scatta subito, senza aspettare i cinque anni: lo dice lo stesso comma 4, lettera c).
Cosa rischia chi non forma i lavoratori
La formazione omessa è una contravvenzione penale, non un cavillo amministrativo. L’art. 55, comma 5, lettera c) del D.Lgs. 81/2008 punisce la violazione dell’art. 37, commi 1, 7, 7-ter, 9 e 10, con l’arresto da due a quattro mesi o l’ammenda da 1.708,61 a 7.403,96 euro (importi rivalutati del 15,9% dal decreto direttoriale del Ministero del Lavoro n. 111 del 20 settembre 2023).
C’è poi un moltiplicatore che sorprende quasi sempre. Ai sensi dell’art. 55, comma 6-bis, se la violazione riguarda più di cinque lavoratori gli importi raddoppiano; oltre i dieci lavoratori triplicano. In un magazzino con dodici addetti non formati non si tratta più di una multa: si tratta di oltre ventiduemila euro nel massimo, più il procedimento penale a carico di chi ha firmato.
Un caso concreto: il carrello elevatore usato senza addestramento
La Corte di Cassazione, sezione IV penale, con la sentenza n. 13327 del 13 aprile 2026, ha confermato la condanna di un datore di lavoro il cui dipendente si era infortunato usando un carrello elevatore. Il lavoratore lo aveva preso di propria iniziativa, senza che nessuno glielo avesse ordinato.
La difesa puntava proprio su quello: iniziativa autonoma, quindi responsabilità del lavoratore. La Corte ha respinto l’argomento. L’art. 71, comma 7, impone al datore di riservare certe attrezzature a personale formato, informato e addestrato; senza quell’addestramento, il gesto imprudente è una conseguenza prevedibile della lacuna, non un fatto eccezionale.
Nella stessa pronuncia i giudici hanno chiarito un aspetto processuale non banale: la mancata attivazione della procedura estintiva del D.Lgs. 758/1994 da parte dell’organo di vigilanza non impedisce l’azione penale. Contare sulla prescrizione dell’ispettore per «sistemare» a posteriori è una strategia fragile.
Non basta aver fatto «un corso»: due pronunce del 2026
Con la sentenza n. 2964 del 23 gennaio 2026 la Cassazione ha condannato un datore di lavoro per l’infortunio di un dipendente salito su un trabattello per sistemare casse acustiche sospese, mentre un collega spostava il ponteggio da terra. L’imprudenza del lavoratore non ha scusato l’azienda: senza attrezzature idonee, senza informazione e formazione sui rischi delle lavorazioni effettivamente svolte e senza valutazione di quei rischi, la colpa resta specifica e resta del datore.
Va nella stessa direzione la sentenza n. 1908 del 2026: la responsabilità penale permane quando il lavoratore viene impiegato in mansioni diverse da quelle previste, senza formazione aderente alle lavorazioni di fatto. Il principio comune alle tre pronunce è uno solo: la formazione deve essere reale, non documentale. Un attestato in archivio non basta, se il lavoratore non sa lavorare in sicurezza.
Un magazzino a rischio medio: cosa si firma davvero
Prendiamo un caso ordinario. Impresa di logistica, ATECO nel settore trasporto e magazzinaggio, quindi rischio medio; assunzione di un addetto che dovrà anche movimentare bancali con il carrello elevatore, con inizio previsto lunedì.
Ecco la sequenza che regge a un’ispezione, nell’ordine in cui va percorsa:
- Prima dell’inizio: 4 ore di formazione generale (anche in e-learning) e 8 ore di specifica in aula o videoconferenza sincrona, entrambe concluse con verifica di apprendimento.
- In parallelo: il corso di abilitazione all’uso del carrello elevatore ex art. 73, comma 5, con la sua prova pratica. Senza questo, lunedì il lavoratore non sale sul muletto.
- Alla consegna: attestati nominativi con date, durata, contenuti e nome del docente; registro delle presenze firmato; verbale della verifica finale.
- In azienda: aggiornamento del DVR se la mansione introduce rischi nuovi, consegna dei DPI con ricevuta firmata, informazione ex art. 36 sui rischi specifici del reparto.
- A calendario: scadenza dell’aggiornamento a cinque anni, e quella dell’abilitazione secondo la propria periodicità.
Il datore di lavoro firma gli attestati come richiedente, la consegna dei DPI e la revisione del DVR. L’ispettore, in genere, chiede tre cose nell’ordine: il codice ATECO, gli attestati dei presenti in reparto quel giorno, e le date. Se la data dell’attestato è successiva al primo giorno di lavoro, la contestazione è già scritta.
E se è il lavoratore a non presentarsi al corso?
Capita, e non esonera nessuno. Partecipare ai corsi è un obbligo del lavoratore (art. 20, comma 2, lettera h), sanzionabile in capo a lui. Il datore deve però dimostrare di aver organizzato la formazione, convocato l’interessato e, se serve, impedito la mansione: il tema è trattato per esteso nell’approfondimento sulla mancata partecipazione ai corsi di formazione.
Discorso analogo per i lavoratori somministrati, dove la ripartizione degli obblighi fra agenzia e utilizzatore genera equivoci costosi: ne abbiamo scritto a proposito della mancata formazione dei somministrati.
Il problema vero è tenere le scadenze sotto controllo
Organizzare il corso iniziale è la parte facile. Quello che fa cadere le aziende in ispezione, di solito, è altro: attestati che nessuno trova, aggiornamenti dimenticati, assunzioni recenti mai censite, scadenze scoperte solo quando sono passate.
Una gestione strutturata risolve gran parte del problema, perché rende dimostrabile in pochi minuti ciò che altrimenti richiede giorni di ricerca fra le cartelle. Uno strumento come SmartHSE tiene l’anagrafica formativa aggiornata, avvisa prima delle scadenze e conserva gli attestati in un unico archivio consultabile.
Domande frequenti sul rischio medio
Quante ore totali di formazione servono a rischio medio?
Dodici: 4 ore di formazione generale più 8 ore di formazione specifica. A queste si aggiunge l’aggiornamento di almeno 6 ore ogni cinque anni.
Chi stabilisce se un’azienda è a rischio medio?
Non il consulente e nemmeno il datore di lavoro: la classe deriva dal codice ATECO dell’azienda secondo la tabella allegata all’Accordo Stato-Regioni. Il datore di lavoro deve però verificare che le ore minime bastino rispetto ai rischi emersi nel DVR.
Un lavoratore già formato in un’altra azienda deve rifare il corso?
La formazione generale vale come credito permanente e non si ripete, purché documentata da attestato. La formazione specifica va invece rifatta o integrata quando cambiano azienda, mansione o rischi: è legata al posto di lavoro concreto, non alla persona.
La videoconferenza equivale all’aula?
Sì, se è sincrona: docente e partecipanti collegati contemporaneamente, con possibilità di interagire. È diversa dall’e-learning, che è asincrono e sulla parte specifica del rischio medio non è ammesso, salvo apertura regionale.
Le 12 ore bastano per usare il carrello elevatore?
No. L’abilitazione all’uso delle attrezzature prevista dall’art. 73, comma 5, è un percorso distinto, con prova pratica e periodicità propria. Le 12 ore del rischio medio riguardano i rischi della mansione, non la conduzione dell’attrezzatura.
Da dove partire
Per non sbagliare basta un’anagrafica: codice ATECO, mansioni, attrezzature in uso, scadenze degli attestati già emessi. Da lì si capisce in un pomeriggio chi è in regola e chi no.
SPL Consulenza affianca le aziende in questo lavoro, dai corsi di formazione alla consulenza sulla sicurezza sul lavoro. Il quadro d’insieme delle nuove regole è nell’articolo dedicato all’Accordo Stato-Regioni 2025; il testo ufficiale e le FAQ ministeriali stanno sul sito del Ministero del Lavoro.
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