Somministrazione, mancata formazione e infortunio: responsabilità del DdL

Lavoratori somministrati, mancata formazione e infortunio: le responsabilità del Datore di Lavoro.
La Corte di Cassazione ha confermato la condanna dell’amministratore di una Srl e di un dipendente per le gravi lesioni riportate da un lavoratore “somministrato”, schiacciato da un carrello elevatore guidato da un collega in retromarcia.
Sentenza della Cassazione
La sentenza Cass. Pen., Sez. IV, 26 giugno 2024, n. 25078, esamina la responsabilità per infortuni occorsi a lavoratori non dipendenti diretti ma inviati con contratti di somministrazione. La Cassazione ha respinto la difesa che attribuiva l’infortunio alla distrazione della vittima, affermando invece la responsabilità del datore di lavoro per il mancato adempimento dell’obbligo di formazione del dipendente che guidava il carrello.
Obblighi di Formazione
Il datore di lavoro è responsabile per la mancata formazione dei dipendenti. L’infortunio è una conseguenza diretta e prevedibile della negligenza nel formare adeguatamente il lavoratore, che ha agito imprudentemente.
Ricorso e Motivazioni
Il datore di lavoro ha contestato la sentenza, sostenendo che l’infortunio fosse dovuto esclusivamente alla distrazione della vittima. La Cassazione ha respinto il ricorso, confermando che l’obbligo di formazione non può essere surrogato dalla conoscenza personale del lavoratore.
Precedenti Giurisprudenziali
La giurisprudenza conferma che il datore di lavoro è responsabile anche se il comportamento imprudente del lavoratore ha contribuito all’infortunio. Le norme antinfortunistiche mirano a garantire la sicurezza sul lavoro in ogni circostanza.
In conclusione, la sentenza sottolinea l’importanza della formazione e della vigilanza sui lavoratori, ribadendo la responsabilità del datore di lavoro in caso di inadempienze.
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