Corsi di formazione online sulla sicurezza: quali sono validi?

I corsi di formazione online sulla sicurezza sono validi solo per alcune figure, e dal 25 maggio 2026 l’elenco è cambiato. In e-learning asincrono restano ammessi la formazione generale dei lavoratori, la specifica a rischio basso, il corso per dirigenti, quello per datore di lavoro e quasi tutti gli aggiornamenti. Non sono più ammessi in e-learning il corso per preposti, il corso base del datore di lavoro che fa da RSPP, gli ambienti confinati e le attrezzature dell’art. 73, comma 5.
La regola sta nelle due tabelle del punto 3.5 della Parte IV dell’Accordo Stato-Regioni 17 aprile 2025, rep. atti n. 59/CSR, che ha sostituito in blocco gli accordi del 2011, del 2012 e del 2016.
Chi sta leggendo un elenco scritto prima di quella data — comprese le versioni precedenti di questa pagina — sta guardando regole che non valgono più. Qui sotto c’è la tabella aggiornata, figura per figura, con il riferimento puntuale che serve per difenderla davanti a un ispettore.
Corsi di formazione online sulla sicurezza: quali sono validi oggi
Il punto 3.5 della Parte IV dell’Accordo 59/2025 elenca, per ciascun percorso, le modalità consentite. Questa è la tabella della formazione.
| CORSO | PRESENZA | VIDEOCONFERENZA SINCRONA | E-LEARNING |
| Lavoratori — formazione generale (4 ore) | sì | sì | sì |
| Lavoratori — formazione specifica (4, 8 o 12 ore) | sì | sì | solo rischio basso |
| Preposti (12 ore) | sì | sì | no |
| Dirigenti | sì | sì | sì |
| Datore di lavoro (16 ore) | sì | sì | sì |
| Datore di lavoro che svolge i compiti di RSPP | sì | sì | no |
| RSPP / ASPP | sì | sì | solo modulo A |
| Coordinatore per la sicurezza (CSP/CSE) | sì | sì | solo modulo giuridico |
| Ambienti sospetti di inquinamento o confinati | sì | no | no |
| Attrezzature dell’art. 73, comma 5 (PLE, gru, carrelli, escavatori…) | sì | no | no |
Due note della tabella ufficiale contano più della tabella stessa. La prima: per il rischio medio e alto l’e-learning è consentito solo su progetti formativi individuati da Regioni e Province autonome, quindi non è una scelta dell’azienda. La seconda: nelle aziende classificate a rischio basso l’e-learning non è ammesso per quei lavoratori che svolgono mansioni esposte a rischio medio o alto. Il criterio è la mansione, non il codice ATECO dell’azienda.
E gli aggiornamenti?
La seconda tabella del punto 3.5 è più permissiva. In e-learning sono ammessi gli aggiornamenti di lavoratori, dirigenti, datore di lavoro, datore di lavoro/RSPP, RSPP, ASPP e coordinatori.
Restano esclusi gli aggiornamenti dei preposti, degli addetti agli ambienti confinati e degli operatori di attrezzature. Per queste ultime due categorie è esclusa anche la videoconferenza: si fanno solo in aula.
Aula, videoconferenza sincrona ed e-learning non sono la stessa cosa
L’Accordo distingue quattro modalità: presenza fisica (punto 3.1), videoconferenza sincrona (3.2), e-learning (3.3) e modalità mista o blended (3.4). La confusione fra le due modalità a distanza è all’origine di gran parte degli errori di acquisto.
Videoconferenza sincrona (VCS) significa docente e discenti collegati nello stesso momento, ciascuno da un pc o tablet a uso esclusivo. Lo smartphone non è ammesso. Il punto 3.2 lo dice senza ambiguità: «in coerenza con quanto già definito dal legislatore con la legge 52/2019 […] la videoconferenza sincrona è equiparata alla presenza fisica, fatta eccezione per i moduli didattici che prevedono un addestramento o una prova pratica».
E-learning è invece «un modello formativo in remoto in modalità prevalentemente asincrona»: si segue quando si vuole. È questa la modalità che le tabelle vietano per alcune figure.
Quando un catalogo scrive «corso online», quindi, la domanda giusta è una sola: sincrono o asincrono? Per un preposto la differenza separa un attestato valido da un attestato inutile.
La formazione del preposto non si fa più in e-learning
È la correzione più importante rispetto al quadro precedente, ed era già scritta nella legge prima ancora che nell’Accordo. L’art. 37, comma 7-ter, del D.Lgs. 81/2008, introdotto dalla legge 215/2021, prevede che le attività formative del preposto «devono essere svolte interamente con modalità in presenza» e «ripetute con cadenza almeno biennale».
Il vecchio schema — otto ore per il preposto, di cui cinque online e tre in aula — non esiste più. Oggi il corso è di 12 ore, articolato in quattro aree tematiche, e vi si accede solo dopo aver completato la formazione generale e specifica da lavoratore. L’aggiornamento è di almeno 6 ore ed è biennale, non quinquennale.
Sul punto sono intervenute le FAQ del Ministero del Lavoro del 27 marzo 2026, elaborate insieme a INAIL, INL e Regioni. La FAQ n. 38 chiude la questione: «la modalità e-learning è espressamente esclusa per i corsi di formazione e aggiornamento dei preposti. Sono ammesse solo due modalità: presenza fisica; videoconferenza sincrona (VCS), equiparata alla presenza per la parte teorica».
Chi ha nominato un preposto sa già che la nomina, da sola, non basta: lo abbiamo scritto parlando di formazione dei preposti e responsabilità dell’azienda. Da maggio 2026 non basta nemmeno l’attestato, se è stato preso nel modo sbagliato.
La scadenza che molte aziende hanno già superato
Le disposizioni transitorie dell’Accordo (Parte VII, punto 2) sono esplicite: «l’obbligo di aggiornamento per il preposto, per il quale il corso di formazione o aggiornamento sia stato erogato da più di 2 anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo, dovrà essere ottemperato entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore».
Tradotto: chi si è formato prima del maggio 2023 doveva aggiornarsi entro il maggio 2026. Per tutti gli altri la periodicità biennale decorre dall’entrata in vigore dell’Accordo, come chiarisce la FAQ n. 37.
Quali corsi di formazione online sulla sicurezza restano vietati, e perché
Tre gruppi di percorsi non ammettono l’e-learning per ragioni diverse fra loro.
Le attrezzature dell’art. 73, comma 5. Piattaforme di lavoro elevabili, gru, carrelli elevatori, escavatori, trattori: qui è esclusa anche la videoconferenza. La FAQ n. 19 lo ribadisce per la formazione iniziale e per l’aggiornamento, «per garantire l’efficacia delle esercitazioni pratiche e delle verifiche finali». Chi cerca l’abilitazione online per una PLE non troverà nulla di valido.
Gli ambienti sospetti di inquinamento o confinati. Corso di 12 ore con una sessione pratica obbligatoria di 8: solo aula. La FAQ n. 33 spiega che l’esclusione totale — anche della parte teorica — è una scelta deliberata per i percorsi ad alto contenuto pratico.
Il datore di lavoro che svolge direttamente i compiti di RSPP (art. 34 del D.Lgs. 81/2008). Il suo corso base non è più erogabile in e-learning, mentre l’aggiornamento sì. È il ribaltamento più silenzioso dell’Accordo: era il percorso più venduto online, ed è quello dove l’errore di acquisto costa di più, perché riguarda chi in azienda risponde in prima persona.
Primo soccorso e antincendio: due decreti che l’Accordo non tocca
Sono spesso citati fra i corsi «non erogabili online», ma non dipendono dall’Accordo Stato-Regioni. Hanno regole proprie, e sono più sfumate.
Per gli addetti antincendio vale il DM 2 settembre 2021. L’Allegato III, punto 3.2.1, consente che formazione e aggiornamento utilizzino «limitatamente alla parte teorica […] anche modalità FAD (formazione a distanza) di tipo sincrono». La teoria a distanza sì, dunque, purché in diretta; le prove pratiche con estintore e naspo restano in presenza.
Per il primo soccorso vale il DM 388/2003. L’art. 3, comma 1, prescrive «istruzione teorica e pratica»; il comma 2 affida la formazione a personale medico; il comma 5 impone di ripeterla ogni tre anni «almeno per quanto attiene alla capacità di intervento pratico». Un corso interamente asincrono non soddisfa nessuna di queste tre condizioni.
I requisiti che rendono validi i corsi di formazione online sulla sicurezza
Ammessa la modalità, restano da verificare i requisiti. Il punto 3.3 della Parte IV chiede al soggetto formatore una piattaforma LMS in grado di monitorare e certificare:
- lo svolgimento e il completamento delle attività didattiche di ciascun utente;
- la partecipazione attiva del discente;
- la tracciabilità di ogni attività svolta durante il collegamento e la sua durata;
- la tracciabilità dell’utilizzo delle singole unità didattiche (Learning Objects);
- la regolarità e la progressività di utilizzo del sistema;
- le modalità e il superamento delle valutazioni intermedie e finali.
Ogni modulo va realizzato in conformità allo standard SCORM o a un sistema equivalente. Per ciascun corso il soggetto erogatore deve poi redigere un documento progettuale in dieci punti. Vi si indicano il programma, le modalità, la scheda tecnica della piattaforma, i tempi di fruizione, le modalità di verifica e i nomi del responsabile del progetto, del tutor di contenuto, del tutor di processo e dello sviluppatore. Il documento va reso disponibile al discente, che all’atto dell’iscrizione ne dichiara presa visione.
Valgono poi le regole comuni a tutte le modalità: frequenza minima del 90% delle ore, verifica finale obbligatoria ai sensi dell’art. 37, comma 2, lettera b), massimo 30 partecipanti per corso (limite che non si applica all’e-learning) e rapporto di un docente ogni sei discenti nelle attività pratiche.
Chi può rilasciare l’attestato
Non chiunque abbia una piattaforma. I soggetti formatori sono elencati al punto 1 della Parte I: soggetti istituzionali, soggetti accreditati dalle Regioni, e infine fondi interprofessionali, organismi paritetici ex art. 51, comma 1, e associazioni sindacali comparativamente più rappresentative. L’accreditamento regionale, ricorda la FAQ n. 1, vale solo nella Regione che lo ha rilasciato; gli attestati, invece, valgono su tutto il territorio nazionale.
Sul contenuto dell’attestato c’è una novità che vale la pena leggere due volte. Il punto 6 della Parte I impone che vi compaia, alla lettera d), la modalità di erogazione del corso. Fino a ieri era un dettaglio amministrativo. Oggi è la prova, scritta sul documento stesso, che quel corso poteva o non poteva essere fatto così.
Un caso concreto: dal clic sul catalogo al verbale dell’ispettore
Un’azienda metalmeccanica di quaranta dipendenti nomina tre preposti di reparto. L’ufficio del personale cerca «corso preposto online», trova un catalogo a 79 euro, iscrive i tre, che completano i moduli in tre serate. Arrivano gli attestati in PDF, firmati digitalmente, con la dicitura prevista: modalità di erogazione: e-learning. Il responsabile li archivia nella cartella della formazione e li elenca nel registro aziendale.
Sette mesi dopo, un lavoratore si infortuna al reparto taglio. Arriva la ASL. L’ispettore chiede il DVR, i verbali di consegna dei DPI e gli attestati dei preposti. Legge la riga sulla modalità di erogazione, la confronta con il punto 3.5 della Parte IV, e verbalizza la formazione del preposto come non effettuata. Non incompleta: non effettuata. Da lì discende la contestazione dell’art. 55, comma 5, lettera c), che punisce la violazione dell’art. 37 con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.200 a 5.200 euro, importi soggetti alla rivalutazione periodica dell’art. 306, comma 4-bis.
A firmare quella dichiarazione di conformità della formazione, nel fascicolo aziendale, non è il fornitore del corso: è il datore di lavoro. Il fornitore ha venduto un servizio; l’obbligo formativo, per l’art. 37, resta in capo a chi ha nominato i preposti.
Cosa dice la Cassazione quando la formazione manca
La giurisprudenza su questo è consolidata e severa. La Cassazione penale, sezione IV, 13 febbraio 2024, n. 6301 riguarda un letturista interinale che perde una falange aprendo un tombino. Per i giudici «non può ritenersi adeguata una formazione, in tema di sicurezza, affidata alla mera trasmissione verbale o gestuale». Vi si legge anche che «l’adempimento dell’obbligo di formazione e informazione non è surrogabile dal travaso di conoscenze dai colleghi più esperti». Se non è surrogabile dall’affiancamento di un collega esperto, a maggior ragione non lo è da un percorso che la norma non ammette.
Nello stesso solco la sezione IV, 17 giugno 2025, n. 22843, sull’infortunio di un neoassunto alla troncatrice il primo giorno di lavoro: la Corte ha annullato l’assoluzione, ribadendo che la formazione deve precedere l’adibizione alla mansione e che l’affiancamento non la sostituisce. E la sezione IV, 17 gennaio 2025, n. 2021 ricorda che «la designazione di un preposto al rispetto delle misure di prevenzione non esonera il datore di lavoro da responsabilità ove risulti l’inidoneità» della sua posizione.
Un capitolo a parte merita la Cassazione penale, sezione V, 25 luglio 2023, n. 32261: un datore di lavoro aveva prodotto, dopo un infortunio, attestati di partecipazione a corsi che i tre dipendenti non avevano mai frequentato. Non è più una questione di sicurezza sul lavoro, ma di falsità ideologica ex art. 483 del codice penale. Il confine fra «attestato non valido» e «attestato falso» è più sottile di quanto sembri quando qualcuno, per rimediare in fretta, ritocca una data.
La domanda che quasi nessuno si pone: da quale data si contano le scadenze?
Qui c’è una discordanza documentale che nessun catalogo di corsi segnala, e che sposta i termini di cinque giorni.
Il testo dell’Accordo, Parte VII punto 1, dice: «Il presente accordo entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana». La Gazzetta Ufficiale è la n. 119 del 24 maggio 2025. Su questa base il periodo transitorio di dodici mesi si è chiuso il 24 maggio 2026, e il termine dei ventiquattro mesi per la formazione dei datori di lavoro cade il 24 maggio 2027.
Le FAQ ministeriali del 27 marzo 2026, però, ragionano su un’altra data. La FAQ n. 37 parla di preposti formati «prima del 19.05.2023» e individua l’entrata in vigore nel 19 maggio 2025. Non è un refuso. L’avvertenza pubblicata in Gazzetta precisa che il documento tecnico — l’allegato A, cioè l’Accordo vero e proprio — «è stato pubblicato in data 19 maggio 2025 nel sito web istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (atto repertorio n. 75 del 19 maggio 2025)».
Per un’azienda la conseguenza è una sola, e operativa: quando si calcola la scadenza di un aggiornamento biennale, conviene assumere la data più stringente, cioè il 19 maggio. Cinque giorni non spostano un piano formativo; spostano il giudizio su chi si è mosso all’ultimo momento e ha sbagliato il verso dell’arrotondamento.
Cosa fare, in pratica, prima di comprare un corso
Tre verifiche, nell’ordine.
- La figura. Individuate la riga della tabella del punto 3.5 che riguarda quel lavoratore, non il titolo commerciale del corso. «Corso sicurezza online» non è una figura.
- La modalità. Chiedete per iscritto se è e-learning asincrono o videoconferenza sincrona, e fatevelo confermare prima dell’iscrizione. Comparirà comunque sull’attestato: meglio saperlo prima.
- Il soggetto formatore. Verificate accreditamento o titolo ai sensi del punto 1 della Parte I. Per organismi paritetici e associazioni datoriali l’autocertificazione prevista dal punto 1.3 va richiesta a chi eroga il corso, che deve esibirla agli organi di vigilanza.
Se il fabbisogno riguarda più figure e più scadenze, conviene fare l’esercizio a monte: chi è preposto davvero, chi è dirigente, quali attrezzature richiedono abilitazione. È il lavoro che facciamo con i nostri clienti quando costruiamo il piano formativo, e che trovate nella pagina dedicata ai corsi di formazione sulla sicurezza. La stessa logica vale a monte, nel DVR specifico, dove le mansioni e i rischi vanno descritti per quello che sono: è da lì che discende chi deve fare quale corso.
Due letture utili per completare il quadro: gli obblighi formativi del datore di lavoro dell’impresa affidataria e il caso, deciso in Cassazione, dei lavoratori somministrati rimasti senza formazione.
Domande frequenti sui corsi di formazione online sulla sicurezza
I corsi di formazione online sulla sicurezza sono validi per legge?
Sì, ma solo per le figure indicate nelle tabelle del punto 3.5 della Parte IV dell’Accordo Stato-Regioni 59/2025. Serve inoltre che il soggetto formatore rispetti i requisiti del punto 3.3: piattaforma LMS tracciante, standard SCORM, documento progettuale e verifica finale ai sensi dell’art. 37, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 81/2008.
Il corso per preposto si può ancora fare in e-learning?
No. L’art. 37, comma 7-ter, del D.Lgs. 81/2008 impone la modalità in presenza e la FAQ n. 38 del Ministero del Lavoro del 27 marzo 2026 conferma che l’e-learning è escluso sia per il corso base di 12 ore sia per l’aggiornamento biennale di 6 ore. Sono ammesse solo l’aula e la videoconferenza sincrona.
Che differenza c’è tra videoconferenza sincrona ed e-learning?
La videoconferenza sincrona prevede docente e discenti collegati contemporaneamente e, per il punto 3.2 della Parte IV, è equiparata alla presenza fisica salvo che per addestramento e prove pratiche. L’e-learning è asincrono: si fruisce quando si vuole. Per alcune figure la prima è ammessa e il secondo no.
L’abilitazione per PLE, gru o carrello elevatore si può prendere online?
No. Per le attrezzature dell’art. 73, comma 5, del D.Lgs. 81/2008 sono esclusi sia l’e-learning sia la videoconferenza, per la formazione iniziale e per l’aggiornamento: solo presenza fisica, come chiarito dalla FAQ n. 19.
Cosa rischia l’azienda se il corso non era erogabile in quella modalità?
La formazione viene considerata non effettuata. Si applica l’art. 55, comma 5, lettera c), del D.Lgs. 81/2008 — arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.200 a 5.200 euro, importi rivalutabili ex art. 306, comma 4-bis — e in caso di infortunio la carenza formativa entra nella valutazione della responsabilità penale del datore di lavoro.
Fonti
- Accordo Stato-Regioni 17 aprile 2025, rep. atti n. 59/CSR — Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24 maggio 2025; allegato A pubblicato il 19 maggio 2025 (atto rep. n. 75).
- D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 — artt. 34, 37 (commi 2, 7 e 7-ter), 51, 55, 73 e 306 (Normattiva).
- FAQ sull’Accordo Stato-Regioni 59/2025 — Ministero del Lavoro, INAIL, INL e Regioni, 27 marzo 2026 (in particolare i quesiti 1, 19, 33, 37 e 38).
- Cass. pen., Sez. IV, 13 febbraio 2024, n. 6301 — infortunio del lavoratore interinale e obblighi di formazione.
- Cass. pen., Sez. IV, 17 giugno 2025, n. 22843 — neoassunto alla troncatrice: l’affiancamento non sostituisce la formazione.
- Cass. pen., Sez. IV, 17 gennaio 2025, n. 2021 — nominare un preposto non basta.
- Cass. pen., Sez. V, 25 luglio 2023, n. 32261 — falso attestato di partecipazione ai corsi di formazione.
- DM 2 settembre 2021, Allegato III, punto 3.2.1 — formazione antincendio, FAD sincrona per la sola parte teorica.
- DM 15 luglio 2003, n. 388, art. 3 — formazione degli addetti al primo soccorso, istruzione teorica e pratica.
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