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Nolo a caldo delle PLE nei cantieri edili

Nolo a caldo delle PLE in cantiere edile

Il nolo a caldo è il contratto con cui un’impresa mette a disposizione di un’altra un’attrezzatura di lavoro insieme a un proprio dipendente che la manovra, senza assumersi l’esecuzione di alcuna lavorazione: l’organizzazione del lavoro resta in capo a chi noleggia. È questa la differenza che conta, perché quando l’operatore smette di eseguire ordini altrui e comincia a lavorare in autonomia, il contratto non è più un nolo: è un subappalto, e cambia chi risponde penalmente.

Nei cantieri edili il ricorso al nolo delle PLE — le piattaforme di lavoro elevabili — è cresciuto molto, e con esso i dubbi degli addetti ai lavori. Questo contributo prova a scioglierli uno per uno: che cosa significa esattamente noleggio a caldo, con quale criterio si distingue dal subappalto mascherato, chi redige il POS, che cosa prevede l’art. 119 del nuovo Codice dei contratti pubblici e — punto che quasi nessuno affronta — se al noleggiatore a caldo serva la patente a crediti.

Nolo a caldo: significato e differenza con il nolo a freddo

Il nolo di una PLE può essere «a freddo» oppure «a caldo». La distinzione va fissata prima di usarla, perché tutto il resto ne discende.

  • Nel nolo a freddo viene locata la sola attrezzatura, che deve essere perfettamente rispondente alle norme di legge e regolamentari vigenti a essa applicabili. A manovrarla è un lavoratore dell’impresa che la prende a noleggio.
  • Nel nolo a caldo il locatore mette a disposizione dell’imprenditore anche un proprio dipendente. Quel dipendente deve avere competenza specifica e documentata nell’uso di quell’attrezzatura: informazione, formazione e addestramento.

Detto in forma più stringente: il noleggio a caldo ha per oggetto la concessione in uso di un’attrezzatura di lavoro e la prestazione di un operatore specializzato, indispensabile per condurla. Sono due prestazioni in un contratto solo, ed è per questo che genera confusione.

Una precisazione che spesso sfugge riguarda l’art. 72 del D.Lgs. 81/2008, intitolato agli obblighi dei noleggiatori. Il suo comma 2 impone di attestare il buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza dell’attrezzatura. Impone anche di acquisire una dichiarazione del datore di lavoro sui lavoratori incaricati dell’uso e sulla loro formazione.

Quel comma, però, si rivolge testualmente a chi «noleggi o conceda in uso attrezzature di lavoro senza operatore». Descrive cioè il nolo a freddo. Nel nolo a caldo l’attrezzatura non esce dalla disponibilità del noleggiatore: costui resta datore di lavoro del proprio operatore e risponde come tale.

Il criterio che distingue il nolo a caldo dal subappalto

Il criterio è uno solo, e non è la denominazione scritta sul contratto: chi organizza il lavoro dell’operatore.

In un effettivo nolo a caldo di una PLE il noleggiatore non è obbligato al raggiungimento di uno scopo specifico. Si limita a mettere a disposizione l’attrezzatura e l’addetto al suo utilizzo. Non si riscontra alcuna attività autonoma per l’esecuzione del lavoro: l’organizzazione rimane nelle mani dell’impresa che deve eseguire l’opera. L’operatore, in concreto, viene «inglobato» nell’organizzazione dell’impresa esecutrice.

Il caso opposto è quello in cui l’operatore non entra a far parte di quell’organizzazione. Non agisce come semplice conduttore della PLE, incaricato di sollevare in altezza l’addetto all’intervento. Gli viene invece affidata una lavorazione prevista dall’appalto, che esegue direttamente e in piena autonomia: la posa di una grondaia, per dire. Allora il contratto di nolo a caldo non è tale ed è da considerarsi un vero e proprio subappalto mascherato.

In quel caso l’impresa che effettua il nolo è un’impresa esecutrice, come definita all’art. 89, comma 1, lettera i-bis), del D.Lgs. 81/2008: impresa che «esegue un’opera o parte di essa impegnando proprie risorse umane e materiali». Sarà quindi soggetta a tutti gli adempimenti previsti per le imprese esecutrici, POS compreso.

La prova del criterio: chi impartisce gli ordini

Il criterio si verifica sul campo con una domanda semplice. Se l’operatore della PLE riceve istruzioni dal capocantiere dell’impresa esecutrice su dove posizionarsi, quando salire e quando fermarsi, siamo nel nolo. Riceve invece dal proprio datore di lavoro l’incarico di completare una lavorazione, e la porta a termine decidendo da sé come farlo? Allora siamo nel subappalto, comunque le parti abbiano intitolato il documento.

Nolo a caldo e nuovo codice appalti: che cosa dice l’art. 119

Qui si annida l’equivoco più diffuso. Negli appalti pubblici di lavori vale l’art. 119, comma 2, del D.Lgs. 36/2023, il Codice dei contratti pubblici. La norma stabilisce che costituisce comunque subappalto qualsiasi contratto con terzi che abbia a oggetto attività richiedenti impiego di manodopera. Fra queste indica espressamente le forniture con posa in opera e i noli a caldo,

…se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell’importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l’incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell’importo del contratto da affidare.

Questa previsione non deve trarre in inganno. Vale ai fini della disciplina dei contratti pubblici — autorizzazioni, quote, obblighi verso la stazione appaltante — non ai fini prevenzionistici. Nel nostro caso ci si muove nell’alveo della normativa sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.

Lì il discrimine resta un altro: la prestazione dell’operatore è accessoria rispetto alla messa a disposizione dell’attrezzatura? Se l’operatore si limita a far funzionare la macchina e soggiace agli ordini dell’impresa incaricata del lavoro, la risposta è sì. Il contratto di noleggio a caldo non può allora essere assimilato al subappalto, e l’azienda noleggiatrice non è qualificabile come impresa esecutrice.

Una segnalazione doverosa, perché è il punto in cui questo tema invecchia più in fretta: il D.Lgs. 50/2016 è abrogato dal 1° luglio 2023. Chi trova ancora riferimenti all’art. 105 del vecchio Codice sta leggendo materiale superato.

Chi fa cosa: gli obblighi dell’impresa noleggiatrice e di quella esecutrice

L’impresa noleggiatrice, oltre agli obblighi comuni a tutte le imprese, è soggetta in particolare agli adempimenti di cui:

  • Agli artt. 17 e 28, valutazione dei rischi e redazione del DVR.
  • All’art. 23, obblighi dei fabbricanti e dei fornitori.
  • All’art. 71, idoneità e verifiche periodiche dell’attrezzatura messa a disposizione.
  • Agli artt. 37 e 73, informazione, formazione, addestramento e abilitazione all’uso delle attrezzature.

Tutti adempimenti che rientrano a pieno titolo nella corretta gestione della sicurezza sul lavoro, e che vanno pianificati anche — anzi, soprattutto — quando il rapporto è di nolo a caldo.

Non essendo qualificabile come impresa esecutrice, il noleggiatore non ha l’obbligo di redigere il POS per lo specifico cantiere in cui interviene con il proprio operatore. La lavorazione che comporta l’uso della PLE va invece prevista nel POS dell’impresa affidataria, il cui personale la esegue. E il CSE dovrà verificare che ciò sia stato concretamente fatto.

Chi deve avere l’abilitazione, e chi no

La persona dell’impresa esecutrice che viene sollevata sul cestello comandato dal dipendente del noleggiatore non è qualificabile come «operatore» ai sensi dell’art. 69, comma 1, lettera e), del D.Lgs. 81/2008. A differenza di questi, non è soggetta all’obbligo di abilitazione specifica previsto dall’art. 73, comma 5, per l’uso delle attrezzature di lavoro. Resta però persona soggetta alla formazione generale e specifica e all’addestramento previsto per i DPI di III categoria, imbracatura compresa (artt. 77 e 78).

Attenzione a una novità che rende obsoleta buona parte della modulistica in circolazione. L’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 (Rep. atti n. 59/CSR) è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24 maggio 2025. Ha sostituito integralmente i precedenti Accordi del 21 dicembre 2011 e del 22 febbraio 2012: il primo sulla formazione dei lavoratori, il secondo sull’abilitazione degli operatori di attrezzature come le PLE. Il periodo transitorio di dodici mesi, che consentiva di avviare i corsi con le regole precedenti, è ormai concluso. Chi cita ancora l’Accordo del 2012 come fonte vigente dell’abilitazione PLE lavora su un riferimento superato: ne abbiamo scritto nel nuovo Accordo Stato-Regioni 2025.

Al nolo a caldo serve la patente a crediti?

È la domanda che quasi nessun articolo sul nolo a caldo si pone, e dal 1° ottobre 2024 è quella che costa di più sbagliare.

L’art. 27 del D.Lgs. 81/2008 è stato riscritto dal D.L. 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, e attuato dal D.M. 18 settembre 2024, n. 132. Impone il possesso della patente a «le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a), ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale».

La circolare INL n. 4 del 23 settembre 2024 ha chiarito il criterio. Sono tenuti al possesso della patente i soggetti che operano «fisicamente» nei cantieri. Restano fuori chi effettua mere forniture e i professionisti intellettuali: ingegneri, architetti, geometri.

Applicato al noleggio, il criterio traccia una linea netta. Il nolo a freddo è consegna di un bene: mera fornitura, nessuna patente. Nella stessa direzione va la risposta dell’INL sulle operazioni di carico e scarico eseguite con l’ausilio di attrezzature, ricondotte alla mera fornitura perché l’uso del mezzo è funzionale alla consegna.

Il nolo a caldo è altra cosa. Manda in cantiere un lavoratore che vi opera fisicamente, per ore, manovrando una macchina dentro le lavorazioni altrui. Non è una fornitura che si esaurisce con la consegna, e la patente serve.

Quanto costa sbagliare

Le conseguenze economiche non sono simboliche. Chi opera in cantiere senza patente, o con una patente scesa sotto i quindici crediti, subisce una sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori affidati nello specifico cantiere. La sanzione non è comunque inferiore a 12.000 euro — il minimo è stato raddoppiato dal DL 159/2025, convertito dalla L. 198/2025 — e non è soggetta alla procedura di diffida di cui all’art. 301-bis. A questo si aggiunge l’esclusione dai lavori pubblici per sei mesi.

E il conto arriva anche a monte. Ai sensi dell’art. 90, comma 9, lettera b-bis), il committente o il responsabile dei lavori deve verificare il possesso della patente presso le imprese esecutrici e i lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto. Chi non lo fa è punito, ai sensi dell’art. 157, con una sanzione da 711,92 a 2.562,91 euro.

Sono esonerate le imprese con attestazione SOA in classifica pari o superiore alla III (art. 100, comma 4, del D.Lgs. 36/2023). Su questo fronte abbiamo raccolto i chiarimenti operativi nelle FAQ INL sulla patente a crediti.

Il caso concreto: la villetta, le grondaie e la firma sui documenti

Vediamo come tutto questo si applica davvero in cantiere.

Su una villetta a due piani fuori terra si deve rifare una porzione del tetto, sostituire le grondaie ed eseguire altre opere di lattoneria. Ci si troverà con almeno due o tre imprese: scattano l’obbligo di nomina di CSP e CSE, la redazione del POS per le imprese esecutrici e quanto altro previsto dal Capo I del Titolo IV.

Sono previsti lavori in quota in un ambiente dove non sarà realizzabile un ponteggio. Il CSP sa quindi che per sostituire le grondaie si impiegherà anche una PLE. Nel PSC dovrà definire le regole da rispettare per eliminare o ridurre i rischi nell’uso della piattaforma, tenendo conto delle particolarità del contesto: verifica della portanza del piano d’appoggio, individuazione delle aree di posizionamento, segnalazioni a terra e inibizione del transito durante i lavori. E ancora: massimo sbraccio, interferenze con linee aeree, con veicoli e pedoni, con altre lavorazioni non eliminabili.

Queste previsioni devono essere fatte proprie dall’impresa esecutrice. Nel suo POS andranno indicati i rischi propri dei lavori in quota e i modi con cui l’impresa recepisce le previsioni del PSC. A questo punto, per portare in quota il proprio lattoniere, può noleggiare la PLE a freddo — se ha un operatore abilitato — oppure ricorrere al nolo a caldo.

I documenti che devono esistere prima che la piattaforma si alzi

Se l’impresa sceglie il nolo a caldo, ecco che cosa serve, con nome e firma, prima che si cominci.

  • Il contratto di nolo a caldo, che descriva la prestazione per quello che è. Messa a disposizione di attrezzatura e operatore, senza affidamento di lavorazioni.
  • Il POS aggiornato dell’impresa esecutrice, firmato dal suo datore di lavoro, che contempli l’uso della PLE fra le modalità di esecuzione del lavoro.
  • L’abilitazione dell’operatore del noleggiatore ai sensi dell’art. 73, comma 5. Accanto, la documentazione delle verifiche periodiche della piattaforma (art. 71, comma 11).
  • La patente a crediti del noleggiatore, che il committente o il responsabile dei lavori ha l’obbligo di verificare.
  • Il verbale dell’informativa all’operatore sulle regole del contesto specifico. Datato, firmato da chi la impartisce e da chi la riceve, prima dell’inizio dei lavori.

È esattamente questa la pila di documenti che un ispettore chiede di vedere. E se manca l’ultimo, di solito è perché nessuno si è posto la domanda che segue.

Che cosa rimane «scoperto» nel nolo a caldo

Abbiamo un PSC che ha definito le regole del contesto. Abbiamo un POS che le ha recepite e ha analizzato i rischi propri, ammesso che il CSE ne abbia verificato l’idoneità. Sembra tutto coperto. Non lo è.

L’operatore del noleggiatore possiede l’abilitazione prevista dalla legge. Non possiede però le informazioni specifiche sulle particolarità del contesto in cui è chiamato a manovrare la PLE per portare in quota il lattoniere. Conosce la macchina; non conosce quel cantiere.

Per compensare questa obiettiva carenza non serve alcun DUVRI tra impresa esecutrice e noleggiatore: non sussiste un contratto di appalto, ma un contratto di nolo. Basta — ed è necessario — che l’impresa esecutrice metta l’operatore al corrente delle regole da applicare in quel contesto. Serve un’apposita attività informativa, da effettuarsi prima dell’inizio dei lavori.

Sembra un adempimento minore. La giurisprudenza recente dice il contrario.

Che cosa dice la Cassazione sul nolo a caldo

La Corte di cassazione penale, sezione IV, con la sentenza 30 ottobre 2009, n. 41791, ha stabilito che nel caso di nolo a caldo non si è di fronte a un appalto: grava quindi su chi utilizza la PLE l’obbligo di garantire la sicurezza durante l’esecuzione del lavoro, perché nella sua organizzazione si erano inseriti il macchinario e l’operatore previsti dal contratto. Pronunce analoghe si leggono in Cass. pen. sez. IV, 4 settembre 2009, n. 34327, 5 giugno 2009, n. 23604 e 9 gennaio 2012, n. 109, dove è affermato che nel nolo a caldo non grava alcun obbligo di coordinamento ex art. 26 tra noleggiatore e noleggiante.

Il quadro, però, non si è fermato al 2012, e le due pronunce più recenti spostano il baricentro dalla qualificazione del contratto agli adempimenti concreti.

Cassazione n. 20798/2024: il POS non aggiornato e l’informativa mancata

Con la sentenza 28 maggio 2024, n. 20798, la sezione IV si è occupata del montaggio di un ponteggio mobile autosollevante, noleggiato a caldo con personale specializzato. Mentre un dipendente dell’impresa esecutrice posizionava un segmento di traliccio e il preposto del noleggiatore rimuoveva a mano alcuni ostacoli lasciando incustodita la pulsantiera di comando, la piattaforma si ribaltava e il lavoratore precipitava, morendo.

La Corte ha ribadito che in regime di nolo a caldo non ricorre l’appalto ai sensi dell’art. 26 e che «ciascun datore di lavoro è rimasto garante dei rischi inerenti alle lavorazioni cui erano addetti i rispettivi dipendenti». Ma proprio da lì è discesa la condanna del legale rappresentante dell’impresa esecutrice. Il rischio era pure indicato nel POS del noleggiatore. Lui però non aveva provveduto alla valutazione e al conseguente aggiornamento del proprio POS, inserendo l’uso del ponteggio mobile fra le modalità di esecuzione della prestazione lavorativa. Né aveva adempiuto agli obblighi di informazione e formazione. Condannato anche il preposto del noleggiatore.

La lezione operativa è netta: la qualificazione corretta del contratto non è uno scudo. Non esonera dal mettere la lavorazione nel proprio POS, né dall’informare chi entra in cantiere.

Cassazione n. 19424/2025: quando i piani non dicono quale contratto si applica

Ancora più istruttiva è la sentenza 24 maggio 2025, n. 19424. Si caricavano nastri trasportatori su un rimorchio con un carrello elevatore telescopico cui era stato applicato un gancio. Di fatto una gru, per la quale l’operatore non era abilitato. Il mezzo sollevava un nastro rimasto agganciato a una catena: l’oscillazione colpiva un lavoratore, che moriva.

Fra i profili di colpa la Corte ha valorizzato un difetto documentale che riguarda direttamente il nostro tema: i piani non davano «indicazioni chiare su quando dovesse essere utilizzata la gru (con noleggio a caldo) e quando invece il sollevatore telescopico (noleggio a freddo)». Da qui la condanna del coordinatore per l’esecuzione ai sensi dell’art. 92, comma 1, lettere b) e c), per mancato adeguamento del PSC e omessa verifica dell’idoneità del POS, e dell’amministratore dell’impresa ai sensi dell’art. 97, commi 1 e 3.

Il messaggio per chi redige i documenti di cantiere è diretto: la qualificazione del rapporto va scritta nei piani, attrezzatura per attrezzatura e fase per fase. Un PSC che non dice quando si opera in nolo a caldo e quando in nolo a freddo è un PSC equivoco, e l’equivocità è stata contestata come colpa. Su questo perimetro abbiamo approfondito la responsabilità del CSE.

Domande frequenti sul nolo a caldo

Che cosa significa nolo a caldo?

Significa noleggiare un’attrezzatura di lavoro insieme all’operatore che la manovra, dipendente del noleggiatore e formato per quell’uso. Nel nolo a freddo, invece, si noleggia la sola macchina e a condurla è un lavoratore abilitato dell’impresa che la prende a noleggio.

Il nolo a caldo è sempre subappalto?

No. Ai fini della sicurezza sul lavoro è subappalto solo quando l’operatore esegue in autonomia una lavorazione dell’appalto, invece di limitarsi a far funzionare la macchina sotto le direttive dell’impresa esecutrice. Negli appalti pubblici vale in più il criterio quantitativo dell’art. 119, comma 2, del D.Lgs. 36/2023: soglia del 2% dell’importo delle prestazioni affidate o 100.000 euro, con incidenza della manodopera superiore al 50%.

Chi redige il POS in caso di nolo a caldo?

Lo redige l’impresa esecutrice, che deve inserirvi la lavorazione svolta con l’attrezzatura noleggiata. Il noleggiatore a caldo, non essendo impresa esecutrice, non è tenuto a redigere un POS per quel cantiere. L’omissione dell’aggiornamento del POS è ciò che ha fondato la condanna nella sentenza n. 20798/2024.

Serve il DUVRI tra impresa esecutrice e noleggiatore?

No, perché non sussiste un contratto di appalto. È però necessaria un’informativa specifica all’operatore del noleggiatore sulle regole del contesto di cantiere, da effettuare e documentare prima dell’inizio dei lavori.

Il noleggiatore a caldo deve avere la patente a crediti?

Sì: il suo operatore lavora fisicamente in cantiere, quindi non ricorre l’esclusione per le mere forniture prevista dall’art. 27, comma 1, del D.Lgs. 81/2008. Il nolo a freddo, che si esaurisce nella consegna del bene, resta invece fuori dall’obbligo. Sono esonerate le imprese con attestazione SOA in classifica pari o superiore alla III.

In sintesi

Il nolo a caldo è legittimo e utile. Regge però solo se i documenti raccontano la stessa cosa che accade in cantiere: un contratto che descrive una messa a disposizione e non un affidamento di lavorazioni, il POS dell’impresa esecutrice aggiornato all’uso dell’attrezzatura, l’abilitazione dell’operatore, la patente a crediti verificata dal committente, l’informativa sul contesto firmata prima che si cominci. Quando uno di questi anelli manca, la qualificazione contrattuale non protegge nessuno. Lo dicono, con parole diverse, tutte le sentenze citate qui sopra.

Se avete un cantiere in cui convivono imprese diverse e attrezzature a noleggio, un servizio strutturato di sicurezza cantieri serve proprio a questo: qualificare correttamente i rapporti, tenere allineati PSC e POS e non lasciare scoperta l’ultima informativa. Per la gestione documentale di scadenze, abilitazioni e verifiche periodiche, strumenti come SmartHSE riducono il rischio che a mancare sia proprio il foglio che l’ispettore chiede per primo.

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Simone Ruzza
Chi l’ha scritto

Simone Ruzza

Progettista antincendio, coordinatore per la sicurezza e responsabile tecnico

Ingegneria Civile e Ambientale, Università di Pavia · Iscritto all'Elenco Ministeriale dei Tecnici Antincendio (Ministero dell'Interno — Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco) · Lead Auditor ISO 9001:2015 (TÜV SÜD) · Coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori ai sensi dell'art. 98 D.Lgs. 81/08

Porta le pratiche di prevenzione incendi dalla progettazione al CPI: valutazione del rischio, resistenza al fuoco delle strutture, impianti idrici, rapporto con i Vigili del Fuoco. In cantiere è coordinatore per la sicurezza: piani di sicurezza e coordinamento, verifica dell'idoneità delle imprese, sopralluoghi durante i lavori. In SPL dal 2018.

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