Accordo Stato Regioni Formazione
Accordo Stato-Regioni formazione sicurezza: cosa prevede e cosa è cambiato dal 24 maggio 2026

Quando si parla di accordo Stato-Regioni formazione sicurezza oggi si parla di un solo testo: l’Accordo del 17 aprile 2025 (Rep. atti n. 59/CSR), pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24 maggio 2025 ed entrato in vigore lo stesso giorno. Ha sostituito integralmente gli Accordi del 2011, del 2012 e del 2016.
Il dato che conta adesso è un altro, ed è una data già passata. Il periodo transitorio è finito il 24 maggio 2026: da allora un corso impostato sui vecchi Accordi non vale più come adempimento dell’obbligo formativo. Non è un problema di qualità del corso — è un problema di validità del titolo che l’azienda tiene in cartella.
Cos’è l’Accordo Stato-Regioni e perché quello del 2025 sostituisce tutti gli altri
L’Accordo Stato-Regioni non è una legge autonoma. È l’atto con cui la Conferenza permanente Stato-Regioni riempie di contenuto una delega che sta nel Testo Unico: l’art. 37, comma 2, del D.Lgs. 81/2008 rimanda proprio a un accordo in sede di Conferenza per fissare durata, contenuti minimi e modalità della formazione.
Fino al 2025 quella delega era stata esercitata a pezzi, in quindici anni: un accordo per lavoratori, dirigenti e preposti nel 2011, uno per le attrezzature nel 2012, uno per i datori di lavoro-RSPP nel 2016. Chi doveva applicarli teneva insieme tre testi e le rispettive interpretazioni.
Il testo del 2025 ne ha fatto un corpo unico. Trovate l’Accordo e le FAQ interpretative sul sito del Ministero del Lavoro, che dal luglio 2025 pubblica anche i chiarimenti del gruppo interistituzionale con INAIL, INL e Regioni.
Accordo Stato-Regioni per la formazione sicurezza: cosa è cambiato dal 25 maggio 2026
La Parte VII dell’Allegato A dell’Accordo prevedeva due finestre di adeguamento. Una è chiusa, l’altra è ancora aperta.
- 12 mesi, scaduti il 24 maggio 2026: fino a quella data si potevano avviare corsi secondo gli Accordi abrogati e secondo l’Allegato XIV del D.Lgs. 81/2008 nella versione previgente.
- 24 mesi, in scadenza il 24 maggio 2027: è il termine entro cui i datori di lavoro devono aver concluso il nuovo corso previsto dalla Parte II, punto 3.
Attenzione a non confondere le due scadenze, perché l’errore è frequente e ha conseguenze diverse. La prima riguarda tutti i percorsi formativi e ormai è alle spalle: un corso lavoratori avviato oggi sul modello 2011 non produce un attestato spendibile. La seconda riguarda solo il datore di lavoro e concede ancora dieci mesi.
La formazione già svolta, invece, resta valida. Le FAQ ministeriali del luglio 2025 lo dicono senza ambiguità: i corsi conclusi secondo gli Accordi precedenti sono riconosciuti, e l’aggiornamento si calcola dalla data di fine corso. Nessuno deve rifare da capo ciò che ha già fatto, salvo il caso delle attrezzature entrate ora nell’elenco.
Le durate, figura per figura
Accordo Stato-Regioni e formazione sicurezza dei lavoratori
Per i lavoratori l’impianto resta quello conosciuto: 4 ore di formazione generale, uguali per tutti, più una parte specifica graduata sul rischio dell’attività — 4 ore per il rischio basso, 8 ore per il rischio medio, 12 ore per il rischio alto. L’aggiornamento è quinquennale e dura almeno 6 ore.
Cambia però il momento in cui la formazione deve essere completata. L’art. 37, comma 4, del D.Lgs. 81/2008 la colloca alla costituzione del rapporto di lavoro, al trasferimento o al cambio di mansione, all’introduzione di nuove attrezzature o sostanze pericolose. Non “entro qualche settimana”: prima che il lavoratore sia adibito alla mansione.
Preposti: 12 ore, senza e-learning
Il corso per preposti passa da 8 a 12 ore, e va ripetuto con cadenza almeno biennale — non quinquennale come per le altre figure — o prima se l’evoluzione dei rischi lo richiede.
Sulla modalità c’è un punto che genera confusione, e vale la pena chiarirlo. L’art. 37, comma 7-ter chiede che la formazione del preposto si svolga interamente con modalità in presenza, e letta da sola quella frase sembra escludere qualsiasi corso a distanza. Non è così: l’Accordo del 17 aprile 2025, in coerenza con la legge 52/2019, stabilisce che la videoconferenza sincrona è equiparata alla presenza fisica, con la sola eccezione dei moduli che prevedono addestramento o prova pratica. La tabella delle modalità di erogazione lo conferma riga per riga: per i preposti, sia per il corso completo sia per l’aggiornamento, presenza e videoconferenza sono entrambe consentite.
Quello che resta escluso è l’e-learning, in nessuna forma: né per le 12 ore né per l’aggiornamento. Il preposto deve avere un docente collegato in diretta, che lo veda e a cui possa rivolgersi. Chi aveva l’ultimo aggiornamento più vecchio di due anni alla data di entrata in vigore doveva rimettersi in pari entro dodici mesi.
Dirigenti: 12 ore più il modulo cantieri
Per i dirigenti la durata base scende da 16 a 12 ore. Si aggiunge però un modulo di 6 ore per chi opera nei cantieri temporanei o mobili. L’aggiornamento resta di 6 ore ogni cinque anni.
Datore di lavoro: il corso che prima non esisteva
Questa è la novità che tocca più aziende. Il datore di lavoro deve frequentare un corso di 16 ore, diviso in una parte normativa e una gestionale, con l’aggiunta del modulo cantieri di 6 ore per le imprese affidatarie. L’obbligo vale a prescindere dal fatto che abbia assunto o meno l’incarico di RSPP.
La formazione base non è erogabile in e-learning. L’aggiornamento successivo è di 8 ore ogni cinque anni, per tutte le classi di rischio, e quello sì può essere seguito a distanza. Il termine per concludere il corso è il 24 maggio 2027: chi ha già fatto il percorso da datore di lavoro-RSPP secondo l’Accordo 2011 se lo vede riconosciuto per intero.
Le attrezzature con abilitazione: tre voci nuove
L’Accordo interviene anche sulla formazione richiesta dall’art. 73, comma 5, del D.Lgs. 81/2008, quella che in cantiere tutti chiamano “patentino”. L’elenco delle attrezzature che la richiedono si allunga di tre voci:
- carriponte e gru a cavalletto;
- caricatori per la movimentazione di materiali (CMM);
- macchine agricole raccogli-frutta.
Restano confermate le categorie già note: PLE, gru per autocarro, gru a torre, gru mobili, carrelli elevatori semoventi, trattori agricoli o forestali, macchine movimento terra, pompe per calcestruzzo.
Per le tre voci nuove il riconoscimento della formazione pregressa non è automatico. Vale solo se i contenuti già erogati risultano conformi a quanto l’Accordo chiede oggi — e la verifica di quella conformità spetta all’azienda, non al centro di formazione che ha rilasciato l’attestato anni fa.
Un vincolo pratico da non trascurare: nelle esercitazioni il rapporto tra istruttore e allievi non può superare 1 a 6, e la parte pratica non è mai erogabile a distanza. L’aggiornamento resta quinquennale, di 4 ore, prevalentemente pratico.
Formazione a distanza: cosa è ammesso e cosa no
Qui l’Accordo ha messo ordine in una materia che era diventata una zona grigia. La videoconferenza sincrona è equiparata alla presenza per i moduli teorici, purché la partecipazione sia tracciabile. L’e-learning asincrono resta ammesso per i moduli base e per gli aggiornamenti, secondo standard nazionali su tutoraggio, tracciabilità e valutazione finale.
Ci sono però esclusioni secche, e sono quelle su cui si sbaglia. Fuori dalla videoconferenza sincrona: operatori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati e conduttori di attrezzature — cioè i percorsi che prevedono addestramento pratico. Fuori dall’e-learning in ogni caso: i preposti. Nessuna modalità a distanza, mai, per le parti pratiche e per l’addestramento.
Un dettaglio che sembra minore e in verifica ispettiva non lo è: lo smartphone non è ammesso per la formazione sincrona online. Servono PC o tablet individuali. Se avete dubbi su quali percorsi restino validi online, il punto è approfondito in corsi di formazione online: quali sono validi.
Verifica dell’apprendimento e verifica dell’efficacia: due cose diverse
La novità più impegnativa dell’Accordo non riguarda le ore. Riguarda ciò che si deve dimostrare dopo.
La verifica dell’apprendimento è obbligatoria per tutti i corsi, iniziali e di aggiornamento. Si fa con test — almeno 30 domande per i percorsi base, 10 per gli aggiornamenti, soglia di superamento al 70% — oppure con colloquio. Chi non supera la prova non ha completato la formazione.
La verifica dell’efficacia è un’altra cosa, e viene dopo: l’Accordo chiede di misurare se la formazione ha davvero cambiato i comportamenti durante la prestazione lavorativa. Analisi degli infortuni e dei mancati infortuni, questionari, osservazione sul campo. Non la fa il centro di formazione: la fa il datore di lavoro, nella propria organizzazione, e deve restarne traccia.
A monte di entrambe c’è il progetto formativo, ora obbligatorio per ogni corso: obiettivi, contenuti, durata, metodologie, modalità di valutazione, criteri di aggiornamento. È il documento che trasforma un elenco di ore in un percorso difendibile.
Cosa mettere agli atti: il fascicolo che l’ispettore chiede
Alla domanda “cosa devo tenere in azienda” la risposta operativa è un elenco corto e verificabile. In caso di controllo servono, per ogni lavoratore:
- l’attestato con data, durata, contenuti e riferimento all’Accordo 2025;
- il registro delle presenze firmato, e per la FAD i log di tracciamento;
- l’esito della verifica dell’apprendimento;
- il registro dell’addestramento, che l’art. 37, comma 5 impone di documentare: l’addestramento va fatto da persona esperta e sul luogo di lavoro;
- il progetto formativo del corso;
- la traccia della verifica di efficacia.
Manca qualcosa in questo elenco? È lì che si apre la contestazione. L’omessa formazione è punita dall’art. 55, comma 5, lettera c), del D.Lgs. 81/2008 con l’arresto da due a quattro mesi o l’ammenda da 1.708,61 a 7.403,96 euro — importi rivalutati del 15,9% dal decreto direttoriale n. 111 del 20 settembre 2023. E il comma 6-bis dello stesso articolo raddoppia gli importi se la violazione riguarda più di cinque lavoratori, li triplica oltre i dieci.
Tenere questo materiale sparso tra cartelle, email e archivi di fornitori diversi è il modo più comune di trovarsi scoperti pur avendo fatto i corsi. Un sistema di gestione come SmartHSE serve esattamente a questo: scadenze, attestati e registri in un unico posto interrogabile.
Il caso concreto: un’assunzione, una troncatrice, una mano
Le regole viste finora diventano concrete in una vicenda che la Cassazione ha deciso nel 2025.
Un uomo viene assunto come operaio la mattina del 25 febbraio. Lo stesso giorno è in reparto, vicino a una troncatrice dotata di sega, affiancato da un collega esperto che deve spiegargli le lavorazioni. Nessuno gli chiede di intervenire sulla macchina. Durante una pausa del collega, però, decide da solo di usarla: perde la mano sinistra.
Il Tribunale di Nocera Inferiore assolve il datore di lavoro perché il fatto non sussiste — il lavoratore aveva agito di sua iniziativa, contro le istruzioni ricevute. Il Procuratore ricorre. Con la sentenza Cass. pen., sez. IV, 17 giugno 2025, n. 22843 la Corte annulla l’assoluzione: l’affiancamento di un collega esperto non sostituisce gli obblighi di informazione e formazione degli artt. 36 e 37, comma 1, e dentro l’area di rischio governata dal datore non c’è esonero di responsabilità.
Ora si torni indietro di poche ore rispetto all’infortunio e si guardi cosa avrebbe dovuto esserci in cartella prima che quell’uomo entrasse in reparto: il progetto formativo del corso generale e specifico, il registro firmato delle 4 + 8 ore, l’esito del test, il registro dell’addestramento sulla troncatrice controfirmato dalla persona esperta che l’ha condotto. Quattro documenti. Il primo giorno di lavoro, prima della mansione — non entro il mese.
Un secondo caso, con lo stesso esito
È lo stesso principio che la Corte aveva applicato due mesi prima in Cass. pen., sez. IV, 22 aprile 2025, n. 15697: un tubo in cemento da oltre 40 chili caduto sulla mano di un lavoratore che scaricava materiali, 140 giorni di malattia, condanna del legale rappresentante per violazione degli artt. 18, comma 1, lettera f), 37, comma 1, e 169, comma 1. La motivazione è netta: se il lavoratore fosse stato correttamente istruito, l’infortunio ragionevolmente non si sarebbe verificato. Il tema è ripreso anche nel nostro approfondimento sulla formazione obbligatoria prima di adibire il lavoratore alla mansione.
La domanda che nessuno si pone: l’attestato conforme all’Accordo basta a difendersi?
Tutti chiedono quante ore servono. Quasi nessuno chiede la cosa che decide i processi: avere fatto esattamente le ore previste mi mette al riparo?
No. E la ragione è nella gerarchia delle fonti. L’Accordo fissa il minimo di durata e contenuti; l’obbligo sostanziale resta quello dell’art. 37, comma 1, che pretende una formazione “sufficiente ed adeguata” ai rischi specifici della mansione. Il giudice penale non misura le ore: misura l’adeguatezza rispetto al rischio che si è concretizzato.
La Cassazione lo ha detto in modo netto nel 2026. Con la sentenza Cass. pen., sez. IV, 17 aprile 2026, n. 14188 — un boscaiolo senza esperienza travolto dalla ceppaia che stava rimuovendo con la motosega, condanna del titolare per omicidio colposo — la Corte ha affermato che gli obblighi formativi non si esauriscono nei rischi delle singole mansioni, ma si estendono ai rischi dell’ambiente di lavoro e dell’attività complessivamente svolta.
Tradotto per chi gestisce un’azienda: il corso conforme all’Accordo è la condizione di partenza, non la difesa. La difesa sta nel documentare che quella formazione era pertinente ai rischi reali, che l’addestramento è avvenuto sulla macchina vera e che qualcuno ha verificato se è servita. È esattamente ciò che l’Accordo 2025 chiede oggi con il progetto formativo e la verifica di efficacia — e non è un caso.
Cosa aggiunge il DL 159/2025
Sull’Accordo si è innestato pochi mesi dopo il D.L. 31 ottobre 2025, n. 159, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2025, n. 198. Tre punti toccano direttamente la formazione.
Il primo punto è la tracciabilità: il comma 14 dell’art. 37 è stato riscritto e il vecchio libretto formativo del cittadino è sostituito dal fascicolo elettronico del lavoratore, alimentato verso la piattaforma SIISL. Cambia poi l’aggiornamento del RLS, ora esteso anche alle imprese sotto i quindici dipendenti, con modalità rimesse alla contrattazione collettiva. Da ultimo, sono stati fissati termini stringenti per l’avvio della formazione nei rapporti di breve durata del settore turistico-ricettivo. I dettagli sono nel nostro approfondimento sul DL 159/2025.
Come muoversi adesso, in concreto
Chi deve mettersi in regola oggi ha una sequenza abbastanza semplice da seguire.
- Ricognizione: per ogni persona, che corso ha fatto, quando, con quale attestato e quando scade l’aggiornamento.
- Attrezzature: verificare chi usa carroponte, CMM o raccogli-frutta e se ha una formazione con contenuti conformi.
- Preposti: controllare la data dell’ultimo aggiornamento e programmarlo in presenza.
- Datore di lavoro: pianificare le 16 ore entro il 24 maggio 2027, senza arrivare all’ultimo trimestre.
- Archivio: raccogliere progetti formativi, registri, test ed evidenze di efficacia in un unico fascicolo.
Se serve una mano a fare la ricognizione o a erogare i percorsi conformi al nuovo Accordo, potete vedere i corsi di formazione sulla sicurezza che eroghiamo e scriverci per una verifica della situazione aziendale.
Domande frequenti sull’accordo Stato-Regioni per la formazione sicurezza
I corsi fatti con il vecchio Accordo del 2011 sono ancora validi?
Sì. La formazione conclusa secondo gli Accordi precedenti è riconosciuta e l’aggiornamento decorre dalla data di fine corso. Ciò che non si può più fare, dal 24 maggio 2026, è avviare nuovi corsi impostati su quei modelli. Fa eccezione la formazione sulle attrezzature entrate ora nell’elenco delle abilitazioni, riconosciuta solo se i contenuti erogati erano conformi.
Entro quando il datore di lavoro deve fare il corso di 16 ore?
Entro il 24 maggio 2027, cioè 24 mesi dall’entrata in vigore dell’Accordo. Il corso base non è erogabile in e-learning. Chi ha già svolto il percorso da datore di lavoro-RSPP secondo l’Accordo del 2011 ottiene il riconoscimento integrale e deve solo mantenere l’aggiornamento quinquennale di 8 ore.
La formazione dei preposti si può fare online?
In e-learning no, in nessuna forma. In videoconferenza sincrona sì: il docente è collegato in diretta e la partecipazione è verificabile, e questo soddisfa il requisito della presenza. La durata è di 12 ore e l’aggiornamento è almeno biennale.
Quali documenti devo tenere in azienda per dimostrare la formazione?
Attestato, registro presenze firmato o log di tracciamento per la FAD, esito della verifica di apprendimento, registro dell’addestramento previsto dall’art. 37, comma 5, progetto formativo del corso ed evidenza della verifica di efficacia. È il fascicolo che viene richiesto in caso di controllo o di indagine dopo un infortunio.
Cosa rischia l’azienda se la formazione manca?
L’art. 55, comma 5, lettera c), del D.Lgs. 81/2008 prevede l’arresto da due a quattro mesi o l’ammenda da 1.708,61 a 7.403,96 euro. Gli importi raddoppiano oltre i cinque lavoratori coinvolti e triplicano oltre i dieci. In caso di infortunio, l’omessa formazione diventa l’elemento su cui si costruisce la responsabilità penale del datore di lavoro.
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