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SCIP e Regolamento REACH – nuovi obblighi

Da gennaio 2021 è attiva SCIP, la banca dati sulle sostanze ad alta pericolosità nei prodotti (SVHC) con i relativi nuovi obblighi di notifica.

L’art. 9, par. 1, lett. i) della Direttiva quadro sui rifiuti, modificata dalla Direttiva 2018/851, prevede che, a partire dal 5 gennaio 2021, le aziende che forniscono articoli contenenti sostanze SVHC in Candidate list in una concentrazione superiore allo 0.1% p/p debbano fornire informazioni su questi articoli all’ECHA, attraverso la banca dati SCIP.

SCIP è il database contenente le informazioni sulle sostanze preoccupanti negli articoli o in oggetti complessi (“Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products)”) istituito per ottemperare alla Direttiva quadro sui Rifiuti.

A che cosa serve la banca dati SCIP?

Il database SCIP nasce nel più ampio contesto delle disposizioni per l’“economia circolare” con la ridefinizione della Direttiva Quadro Rifiuti, con il fine di ridurre la produzione di rifiuti contenenti sostanze pericolose, aumentare la sicurezza delle operazioni di trattamento di questi rifiuti e migliorare la tracciabilità di tali sostanze lungo l’intero ciclo di vita di materiali e prodotti.

In linea con il Regolamento REACH e il Piano di azione per l’economia circolare, inoltre, anche la banca dati SCIP si pone come strumento finalizzato alla progressiva sostituzione delle sostanze SVHC con altre più sicure o con alternative tecnologiche.

Chi deve presentare una notifica SCIP?

L’obbligo di presentare una notifica SCIP riguarda tutti gli articoli immessi sul mercato dell’UE contenenti una sostanza estremamente preoccupante presente nell’elenco di sostanze candidate in una concentrazione superiore a 0,1% p/p.

I seguenti fornitori di articoli devono fornire informazioni all’ECHA:

  • produttori e assemblatori dell’UE,
  • importatori dell’UE,
  • distributori dell’UE di articoli e altri attori della catena di approvvigionamento che immettono articoli sul mercato.

I dettaglianti e gli altri soggetti della catena di approvvigionamento che forniscono articoli direttamente ed esclusivamente ai consumatori sono esentati dall’obbligo di presentare informazioni alla banca dati SCIP.

Che cosa è obbligatorio notificare?

Questo nuovo adempimento rappresenta l’estensione dell’obbligo di comunicazione dall’art. 33, par. 1, del Regolamento REACH.

Dal 5 gennaio 2021, gli operatori non dovranno soltanto comunicare le informazioni minime dei propri articoli con sostanze incluse nella Candidate List ai destinatari di tali articoli, ma anche informare ECHA attraverso la banca dati SCIP.

L’obbligo di notifica si applica a tutti gli articoli che contengono una sostanza SVHC in percentuale superiore allo 0,1% in peso (p/p).

Nel caso di oggetti complessi – come definiti all’art. 3, par. 3, del Regolamento REACh – per articoli in quanto tali si intendono le parti che possono essere separate dai fornitori, ad esempio una guarnizione di un macchinario.

Le informazioni che devono essere notificate nella banca dati SCIP sono più estese di quelle minime richieste all’art. 33 del Regolamento REACH:

  1. Descrizione dell’articolo;
  2. In caso di oggetto complesso, informazioni sui componenti che contengono sostanze SVHC oltre la concentrazione soglia di 0,1% p/p, specificando in che numero/quantità l’articolo correlato è contenuto nell’oggetto complesso;
  3. Informazioni sulla sostanza: nome della sostanza, identificazione della versione della Candidate List, intervallo di concentrazione;
  4. Informazioni sul corretto utilizzo e smaltimento dell’articolo/prodotto.

Quali informazioni devono essere comunicate all’ECHA?

I fornitori di articoli devono notificare all’ECHA le seguenti informazioni:

  • dati che consentano l’identificazione dell’articolo;
  • il nome, l’intervallo di concentrazione e l’ubicazione della/e sostanza/e presente/i nell’elenco delle sostanze candidate presente/i in quell’articolo;
  • altre informazioni che consentano l’uso sicuro dell’articolo, in particolare che ne garantiscano la corretta gestione quando viene convertito in rifiuto.

Come prepararsi alla banca dati SCIP?

Per prepararsi al meglio a questo importante cambiamento consigliamo di:

  1. Verificare se sussiste l’obbligo di notifica per le proprie attività;
  2. In caso positivo, inquadrare il proprio ruolo all’interno della catena di approvvigionamento;
  3. Analizzare le caratteristiche dei prodotti ricevuti dai fornitori, ovvero tutti gli articoli in quanto tali ivi inclusi gli oggetti complessi per i quali si è destinatari;
  4. Analizzare le caratteristiche dei gli articoli e dei prodotti, anche complessi, che la propria attività immette sul mercato;
  5. Identificare, tra questi ultimi, quelli che contengono sostanze SVHC in concentrazione superiore allo 0,1% p/p.

Quali dati trasmessi alla banca dati SCIP saranno pubblicati dall’ECHA?

Le informazioni trasmesse alla banca dati SCIP saranno accessibili al pubblico e pertanto disponibili prontamente agli operatori dei rifiuti nell’obiettivo di colmare le attuali lacune nel flusso delle informazioni.

L’ECHA pubblicherà le informazioni ricevute come pervenute sul proprio sito web.

La qualità dei dati resta di competenza di ciascun soggetto obbligato.

Allo stesso tempo, l’ECHA garantirà la protezione delle informazioni commerciali riservate, qualora giustificata.

In conclusione, rimandiamo alla lettura dei documenti forniti dagli enti competenti.

Gira questo approfondimento a chi serve

Andrea Reali
Chi l’ha scritto

Andrea Reali

Amministratore e responsabile tecnico · Professore a contratto

Professore a contratto in Igiene Ambientale, Dipartimento di Sanità Pubblica, Medicina Sperimentale e Forense, Università di Pavia (dal 2013) · Abilitato RSPP per tutti i macrosettori ATECO · Consulente Tecnico Ambientale (C.S.E.A.) · Docente-formatore qualificato ai sensi del D.I. 6 marzo 2013

Guida SPL dal 2013 come amministratore e responsabile tecnico: è la firma tecnica dietro i documenti e la formazione dello studio. Laureato a Pavia in Tecniche della Prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, segue salute e sicurezza sul lavoro, ambiente, igiene ambientale e alimentare come RSPP per enti pubblici e aziende private. Le stesse materie le insegna all'Università di Pavia: è questo doppio sguardo — chi la norma la applica e chi la spiega — il filo di ciò che SPL mette per iscritto.

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