Infortunio: sanzione amministrativa per omessa o tardata denuncia
Da Inail la circolare n. 24 del 9 settembre 2021, che riguarda la sanzione amministrativa per omessa o tardata denuncia di infortunio.
La circolare n. 24 del 9 settembre 2021:
- riepiloga la normativa vigente in tema di obbligo di denuncia a fini assicurativi per gli infortuni prognosticati non guaribili entro tre giorni ai sensi dell’articolo 53 del d.P.R. 1124 del 1965
- fornisce chiarimenti sul regime sanzionatorio in caso di mancato/tardivo obbligo di denuncia infortuni (a fini assicurativi) o comunicazione infortuni (a fini statistici) a seguito di alcune incertezze manifestate dalle strutture territoriali.
Riportiamo brevemente gli argomenti trattati dalla circolare.
Come presentare la denuncia di infortunio:
- può pervenire esclusivamente tramite gli appositi servizi telematici.
- In caso di incidenti a lavoratori domestici e per i datori di lavoro non imprenditori per gli infortuni occorsi ai lavoratori occasionali, la denuncia deve pervenire tramite PEC alla sede INAIL competente, oppure tramite posta.
Quando deve essere presentata:
- entro due giorni da quello in cui il datore di lavoro ha avuto notizia dell’infortunio,
- entro 24 ore in caso di infortuni mortali o infortuni con pericolo di morte.
Il giorno iniziale da cui decorre il termine di due giorni per la presentazione della denuncia di infortunio è quello successivo alla data in cui il datore di lavoro ha ricevuto dal lavoratore il numero identificativo del certificato di infortunio tramesso all’INAIL dal medico o dalla struttura sanitaria.
Se la prognosi viene prolungata:
- per gli infortuni guaribili entro tre giorni, che si prolungano al quarto, il termine per la denuncia decorre dal giorno successivo alla data di ricezione dei riferimenti dell’ulteriore certificazione medica.
Se non si procede alla denuncia:
- l’importo sanzionatorio per la violazione dell’art. 53 del d.P.R. n. 1124 del 30 giugno 1965 va da un minimo si 1.290,00€ ad un massimo di 7.745,00€
Il pagamento estingue il procedimento sanzionatorio limitatamente alle inosservanze oggetto di diffida e a condizione dell’effettiva ottemperanza alla diffida stessa.
Tempistiche e modalità di pagamento della sanzione:
- se gli illeciti con sanzione minima non vengono regolarizzati entro quindici giorni possono essere estinti con il pagamento della sanzione in misura ridotta di 2.580€.
- Il pagamento deve essere fatto tramite il modello F23 utilizzando i codici tributo appositamente previsti.
- se non vengono sanati entro i quindici giorni, viene fatto rapporto all’Ispettorato territoriale del lavoro, il quale provvede all’emissione dell’ordinanza – ingiunzione e alla gestione delle fasi successive.
La circolare sottolinea l’autonomia dei procedimenti sanzionatori correlati all’accertamento della violazione delle diverse norme che stabiliscono gli obblighi di denuncia degli infortuni ai fini assicurativi e gli obblighi di comunicazione degli infortuni ai fini statistici e informativi, in virtù dello specifico ambito di applicazione previsto dalle medesime norme.
Dal 12 ottobre 2017 sono entrati in vigore gli obblighi previsti dall’articolo 18, comma 1, lettera r), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 in materia di comunicazione degli infortuni a fini statistici e informativi al Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP).
In conclusione, rimandiamo alla lettura della circolare (PDF):
- Circolare Inail n. 24 del 9 settembre 2021
Sanzione amministrativa per omessa o tardata denuncia di infortunio di cui all’articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. Ambito di applicazione. Chiarimenti.
Fonte INAIL
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