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Formazione Norme e leggi

Corso sicurezza datore di lavoro: obbligatorio per tutti entro maggio 2027

Corso sicurezza datore di lavoro: attestato con scadenza e aggiornamento

Se hai anche un solo dipendente, entro maggio 2027 devi avere in mano un attestato che fino a due anni fa non esisteva. Il corso sicurezza datore di lavoro è diventato un obbligo di legge per tutti, e non riguarda soltanto chi ha scelto di fare da sé il responsabile del servizio di prevenzione. Riguarda te, anche se hai un RSPP esterno e anche se sei sempre stato in regola.

Molti imprenditori non lo sanno ancora, e il termine scade prima di quanto raccontano quasi tutti.

Il corso sicurezza datore di lavoro riguarda anche chi non è RSPP

Fino a poco tempo fa quel corso lo faceva solo il datore che voleva svolgere di persona i compiti dell’RSPP, ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs. 81/2008. Chi nominava un professionista esterno non doveva formarsi. Non è più così.

L’art. 37 comma 7 del D.Lgs. 81/2008, nel testo sostituito dalla Legge 17 dicembre 2021 n. 215, stabilisce che «il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti ricevono un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti». L’obbligo esisteva già sulla carta, ma restava sospeso: mancava l’accordo che ne definisse durata e contenuti. Quell’accordo è arrivato, ed è l’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025.

Da quel momento l’obbligo è esigibile, per ogni datore di lavoro e in ogni settore, a prescindere dal numero di dipendenti e dal livello di rischio. Se vuoi capire perché nominare un RSPP non ti mette al riparo, ne abbiamo scritto qui; per il quadro completo della riforma resta valida la nostra guida all’Accordo Stato-Regioni.

Quante ore dura, e le 6 in più che riguardano i cantieri

Il percorso base è di 16 ore, divise in due moduli: uno giuridico-normativo e uno sull’organizzazione e la gestione della sicurezza. Si può svolgere in aula, in videoconferenza sincrona oppure interamente in e-learning. Su questo il datore ha più libertà del preposto, ma non nel senso che si sente ripetere: l’art. 37 comma 7-ter vuole il preposto formato «in presenza», però il punto 3.2 dell’Accordo equipara la videoconferenza sincrona alla presenza fisica — salvo i moduli di addestramento e le prove pratiche — e la tabella delle modalità di erogazione gliela consente espressamente. Quello che al preposto è precluso, e al datore no, è l’e-learning asincrono. Un’avvertenza se sei anche RSPP di te stesso ai sensi dell’art. 34: il percorso aggiuntivo previsto per quel ruolo in e-learning non è ammesso (stessa tabella, riga «Datore di lavoro/RSPP»).

Ci sono poi 6 ore aggiuntive per il modulo «cantieri». Le FAQ del Ministero del Lavoro del 27 marzo 2026, al quesito 41, chiariscono chi lo deve fare: solo i datori di lavoro e i dirigenti dell’impresa affidataria, ai sensi dell’art. 97 comma 3-ter. Non tutte le imprese che entrano in cantiere, quindi. Solo chi assume quel ruolo.

Infine l’aggiornamento: almeno ogni cinque anni, minimo sei ore. Se svolgi di persona i compiti dell’RSPP, però, per quel ruolo l’aggiornamento quinquennale è di otto ore, non di sei.

Entro quando: due date circolano, e conviene la più stretta

Il termine è di 24 mesi dall’entrata in vigore dell’Accordo, e l’entrata in vigore ha due letture.

La più diffusa parte dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, il 24 maggio 2025, e porta al 24 maggio 2027. Il Ministero del Lavoro però, nelle sue FAQ, dice un’altra cosa: al quesito 11 scrive che l’Accordo «entra in vigore dalla data di pubblicazione sul sito del Ministero del Lavoro ossia 19 maggio 2025», ai sensi dell’art. 32 della Legge 18 giugno 2009 n. 69. E usa quella stessa data in altri due punti, quando fissa il periodo transitorio e i termini di aggiornamento dei preposti.

Contando dal 19 maggio 2025, il termine cade il 19 maggio 2027. Cinque giorni di differenza non valgono il rischio: la data prudente è quella ministeriale.

Cosa rischia chi non fa il corso sicurezza datore di lavoro

Non è una sanzione amministrativa. È una contravvenzione penale.

L’art. 55 comma 5 lettera c) del D.Lgs. 81/2008 richiama espressamente l’art. 37 commi 1, 7, 7-ter, 9 e 10, e punisce il datore di lavoro con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.708,61 a 7.403,96 euro (importi rivalutati dal decreto direttoriale n. 111 del 2023). Il comma 7 è proprio quello della tua formazione: non è un richiamo generico agli obblighi verso i dipendenti.

Un aspetto pesa più della cifra. L’attestato è il primo documento che un ispettore chiede, e il primo che manca quando un infortunio finisce davanti a un giudice. La Cassazione penale ripete da anni che il datore il quale non ha assolto gli obblighi formativi non può poi invocare l’imprudenza del dipendente: la formazione carente diventa la prova della colpa, non la sua smentita.

«Il corso l’ho già fatto»: quando l’attestato è decaduto

Il caso che coglie di sorpresa più imprenditori non lo raccontiamo noi: sta nelle FAQ ministeriali, al quesito 8.

Un datore di lavoro frequenta il corso RSPP-DL nel 2014. Poi non esercita più quella funzione e non fa alcun aggiornamento. Oggi, spiega il Ministero, «si trova oltre la soglia dei dieci anni. In questo caso, l’attestato è decaduto e non è sufficiente un aggiornamento: occorre ripetere il corso abilitante secondo le regole attuali».

La regola è quella del credito formativo: vale solo se accompagnato da aggiornamenti regolari entro un arco massimo di dieci anni. Superata quella soglia il titolo perde efficacia e va rifatto per intero. Chi ha una formazione da DL-RSPP ancora viva se la vede invece riconosciuta dall’Allegato III dell’Accordo, che le attribuisce credito totale. Fino a quando, l’Allegato non lo scrive: la lettura corrente è che il quinquennio di aggiornamento continui a decorrere dalla data dell’attestato, ma è una deduzione, non una parola dell’Accordo.

Il cassetto con l’attestato del 2014 non è una posizione di regolarità: è una posizione da verificare.

La checklist: cosa devi avere in mano

  • L’attestato del corso base da 16 ore, concluso entro il 19 maggio 2027.
  • Le 6 ore del modulo cantieri, se la tua impresa opera come affidataria.
  • La data dell’ultimo aggiornamento, per sapere quando scadono i cinque anni.
  • La verifica che l’attestato pregresso non abbia superato i dieci anni senza aggiornamenti.
  • La prova che il soggetto formatore rientri tra quelli abilitati dall’Accordo.
  • Il registro della formazione di dirigenti e preposti, che seguono regole diverse dalle tue.
  • L’archiviazione documentale di tutto quanto sopra, recuperabile in ispezione.

Quando questi documenti sono sparsi tra mail e cassetti diversi, il problema non è la formazione: è che non sai dire, oggi, a che punto sei. È il lavoro che facciamo con i nostri clienti, partendo dai percorsi formativi obbligatori e mettendo in ordine le scadenze prima che arrivino.

Domande frequenti

Il corso sicurezza datore di lavoro si può fare online?

Sì. Il corso base da 16 ore e l’aggiornamento possono essere svolti in aula, in videoconferenza sincrona o interamente in e-learning. Attenzione se svolgi anche i compiti dell’RSPP: il percorso aggiuntivo dell’art. 34 in e-learning non è ammesso. Per i preposti l’e-learning è escluso, ma restano ammesse sia la presenza fisica sia la videoconferenza sincrona, che l’Accordo equipara alla presenza (FAQ ministeriali del 27 marzo 2026, quesito 38).

Devo farlo anche se ho un RSPP esterno?

Sì. L’obbligo dell’art. 37 comma 7 riguarda il datore di lavoro in quanto tale ed è indipendente dalla nomina dell’RSPP, che resta una figura distinta con compiti propri.

Quante ore dura l’aggiornamento e ogni quanto va fatto?

Almeno sei ore, con periodicità di cinque anni — otto ore se svolgi di persona i compiti dell’RSPP. Anche l’aggiornamento è ammesso in modalità e-learning.

Cosa succede se il termine scade senza che io abbia fatto il corso?

Si applica l’art. 55 comma 5 lettera c) del D.Lgs. 81/2008: arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.708,61 a 7.403,96 euro. È una sanzione penale a carico del datore di lavoro.

La formazione dei miei dipendenti sostituisce la mia?

No. Sono percorsi distinti, con contenuti e durate diverse. La formazione dei lavoratori assolve l’obbligo dell’art. 37 comma 1, quella del datore l’obbligo del comma 7: i ruoli restano separati e vanno documentati separatamente.

Gira questo approfondimento a chi serve

Andrea Reali
Chi l’ha scritto

Andrea Reali

Amministratore e responsabile tecnico · Professore a contratto

Professore a contratto in Igiene Ambientale, Dipartimento di Sanità Pubblica, Medicina Sperimentale e Forense, Università di Pavia (dal 2013) · Abilitato RSPP per tutti i macrosettori ATECO · Consulente Tecnico Ambientale (C.S.E.A.) · Docente-formatore qualificato ai sensi del D.I. 6 marzo 2013

Guida SPL dal 2013 come amministratore e responsabile tecnico: è la firma tecnica dietro i documenti e la formazione dello studio. Laureato a Pavia in Tecniche della Prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, segue salute e sicurezza sul lavoro, ambiente, igiene ambientale e alimentare come RSPP per enti pubblici e aziende private. Le stesse materie le insegna all'Università di Pavia: è questo doppio sguardo — chi la norma la applica e chi la spiega — il filo di ciò che SPL mette per iscritto.

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