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Antincendio Gazzetta Ufficiale

Progettazione Antincendio: pubblicato il DM 3 settembre

Progettazione Antincendio

Progettazione Sicurezza Antincendio nei luoghi di lavoro: dopo il D.M. 1 settembre – Decreto Controlli ed il D.M. 2 settembre – Decreto GSA, pubblicato in G.U. il DM 3 settembre 2021 – Decreto Mini Codice.

Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punti 1 e 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Riportiamo di seguito parti del decreto.

Art. 1 Oggetto e campo di applicazione

1. Il presente decreto stabilisce, in attuazione dell’art. 46, comma 3, lettera a), punti 1 e 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, i criteri generali atti ad individuare le misure intese ad evitare l’insorgere di un incendio ed a limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi, nonche’ le misure precauzionali di esercizio.

2. Il presente decreto si applica alle attivita’ che si svolgono nei luoghi di lavoro come definiti dall’art. 62 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ad esclusione delle attivita’ che si svolgono nei cantieri temporanei o mobili di cui al titolo IV del medesimo decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Art. 2 Valutazione dei rischi di incendio

1. La valutazione dei rischi di incendio e la conseguente definizione delle misure di prevenzione, di protezione e gestionali per la riduzione del rischio di incendio costituiscono parte specifica del documento di cui all’art. 17, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

2. La valutazione dei rischi di incendio e’ effettuata in conformita’ ai criteri indicati nell’art. 3 e deve essere coerente e complementare con la valutazione del rischio esplosione, ove richiesta, in ottemperanza al titolo XI, «Protezione da atmosfere esplosive», del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Art. 3 Criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio

1. Le regole tecniche di prevenzione incendi stabiliscono i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per i luoghi di lavoro per i quali risultano applicabili.

2. Per i luoghi di lavoro a basso rischio di incendio, cosi’ come definiti al punto 1, comma 2, dell’allegato I, che costituisce parte integrante del presente decreto, i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio sono riportati nel medesimo allegato.

3. Per i luoghi di lavoro non ricadenti nei commi 1 e 2, i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio sono quelli riportati nel decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015. 4. Per i luoghi di lavoro di cui al comma 2, i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio possono essere quelli riportati nel decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015.

 

In conclusione, rimandiamo alla lettura del decreto: GU Serie Generale n.259 del 29-10-2021

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Fonte Gazzetta Ufficiale

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Simone Ruzza
Chi l’ha scritto

Simone Ruzza

Progettista antincendio, coordinatore per la sicurezza e responsabile tecnico

Ingegneria Civile e Ambientale, Università di Pavia · Iscritto all'Elenco Ministeriale dei Tecnici Antincendio (Ministero dell'Interno — Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco) · Lead Auditor ISO 9001:2015 (TÜV SÜD) · Coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori ai sensi dell'art. 98 D.Lgs. 81/08

Porta le pratiche di prevenzione incendi dalla progettazione al CPI: valutazione del rischio, resistenza al fuoco delle strutture, impianti idrici, rapporto con i Vigili del Fuoco. In cantiere è coordinatore per la sicurezza: piani di sicurezza e coordinamento, verifica dell'idoneità delle imprese, sopralluoghi durante i lavori. In SPL dal 2018.

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