Antincendio Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco
Progettazione sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro

Progettazione sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro: INAIL, in collaborazione con il Corpo Nazionale dei vigili del Fuoco, ha pubblicato una monografia finalizzata alla diffusione della cultura della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro.
La pubblicazione riporta indicazioni, di tipo normativo e pratico, per la valutazione dei rischi d’incendio nei luoghi di lavoro e l’esame di due casi studio relativi, rispettivamente, a un luogo di lavoro a basso e non basso rischio d’incendio, in applicazione dei provvedimenti: il D.M. 1 settembre 2021 “Controlli”, il D.M. 2 settembre 2021 “GSA” e il D.M. 3 settembre 2021 “Minicodice”.
La monografia INAIL La progettazione della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro riporta indicazioni, di tipo normativo e pratico, alla luce dei più recenti decreti ministeriali in materia di prevenzione incendi nei luoghi di lavoro, che entreranno in vigore nelle prossime settimane e nello specifico:
- il D.M. 1 settembre 2021 (c.d. decreto “Controlli”), in vigore dal 25 settembre 2022;
- il D.M. 2 settembre 2021 (c.d. decreto “GSA”), in vigore dal 4 ottobre 2022;
- il D.M. 3 settembre 2021 (c.d. decreto “Minicodice”), in vigore dal 29 ottobre 2022.
Come indicato in prefazione, l’entrata in vigore dei tre provvedimenti, che attuano le previsioni di cui all’art. 46, comma 3, D.Lgs. n. 81/2008, conduce alla definitiva abrogazione del D.M. 10 marzo 1998, “Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro”, che ha per molti anni rappresentato il principale strumento normativo per la valutazione dei rischi d’incendio nei luoghi di lavoro. La scelta del legislatore di emanare tre distinti decreti è stata suggerita dalla vastità della tematica, dalla volontà di semplificarne la lettura e l’applicazione da parte degli utilizzatori, nonché favorirne la gestione in occasione degli inevitabili aggiornamenti futuri.
La pubblicazione descrive quanto stabilito dalla normativa italiana ai fini della prevenzione incendi nei luoghi di lavoro, anche nei suoi risvolti penali, e si sofferma sulle novità legislative inerenti la valutazione dei rischi incendio da parte del datore di lavoro.
Per il D.M. 1 settembre 2021
Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a) punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 la pubblicazione riporta il complesso articolato normativo, i principali contenuti della circolare esplicativa 6 ottobre 2021 DCPREV 14804, uno schema di sintesi e alcuni commenti.
Per il D.M. 2 settembre 2021
Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell’art. 46, comma 3, lettera a) punto 4 e lettera b) del d.lgs. 81/08, oltre al completo testo normativo, viene citata la circolare 19 ottobre 2021 DCPREV n. 15472, che fornisce i suoi primi chiarimenti applicativi. Viene poi segnalato il D.M. 28 settembre 2021 “Modalità di separazione delle funzioni di formazione, svolte dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, da quelle di attestazione di idoneità, a norma dell’articolo 26 – bis, comma 5, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139”, e riportata una sintesi commentata del decreto.
Per il D.M. 3 settembre 2021
Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro ai sensi dell’art. 46, comma 3, lettera a), punti 1 e 2, del d.lgs. 81/08, oltre al suo testo, viene riportata la circolare esplicativa 8 novembre 2021 DCPREV n. 16700, la sua sintesi e diversi commenti.
Nella pubblicazione si evidenzia in particolare come il D.M. 3 settembre 2021 abbia stabilito che la valutazione dei rischi di incendio e la conseguente definizione delle misure di prevenzione, protezione e gestionali dovrà essere conforme ai criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio, indicati al suo art. 3.
Detto decreto riguarda tutti i luoghi di lavoro, mentre il suo allegato I, relativo ai “criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio”, si applica solamente per i luoghi di lavoro a basso rischio.
In considerazione della considerevole innovazione normativa in ambito di valutazione dei rischi d’incendio nei luoghi di lavoro, il documento fa anche una riflessione circa le competenze necessarie al datore di lavoro (e/o al RSPP) che dovrà procedere all’effettuazione della valutazione in questione. Infatti, secondo il D.M. in parola è prevista una frequente applicazione del D.M. 3 agosto 2015 (c.d. Codice di prevenzione incendi) per la quale potrebbe essere necessaria la competenza propria del professionista antincendio, da parte del datore di lavoro, del RSPP o di un consulente esterno.
Vengono poi illustrati due casi studio applicativi dei nuovi decreti ministeriali relativi a:
- un ufficio a basso rischio di incendio;
- un’attività commerciale a rischio di incendio non basso.
Nel primo caso studio, proponendosi di analizzare i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per un’attività non soggetta e non normata, è stato applicato il D.M. 3 settembre 2021 “Minicodice”, attraverso l’analisi dei luoghi di lavoro, la valutazione semiquantitativa del rischio di incendio e la strategia antincendio.
Nel secondo caso studio è stata, invece, analizzata un’attività non soggetta e non normata, ma nell’ipotesi di non poter applicare completamente la “strategia semplificata” di cui all’allegato I, D.M. 3 settembre 2021. Pertanto, per la progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio nell’attività in esame, si è dovuto seguire, per intero, il D.M. 3 agosto 2015 “Codice di Prevenzione Incendi”.
In appendice alla monografia viene infine riportato il testo coordinato del D.M. 10 marzo 1998 alla luce dei nuovi decreti.
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Fonte HSE+
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