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Sicurezza Antincendio nei luoghi di lavoro: Decreto GSA 2 settembre 2021

Sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro: il decreto GSA 2 settembre 2021

La sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro non è più disciplinata dal DM 10 marzo 1998: quel decreto è abrogato dal 29 ottobre 2022. Oggi valgono tre decreti del settembre 2021, e quello che stabilisce come si gestisce l’emergenza, chi designa gli addetti e come si formano è il DM 2 settembre 2021, il cosiddetto decreto GSA.

Questo articolo era stato pubblicato nell’ottobre 2021, quando il decreto era appena uscito e non era ancora in vigore. Da allora il quadro si è chiuso: i termini transitori sono scaduti, il vecchio decreto è sparito e sono maturate le prime scadenze di aggiornamento. Qui trovi il quadro come si presenta adesso a chi deve applicarlo.

Quale decreto disciplina la sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro

I decreti sono tre, emanati in attuazione dell’art. 46, comma 3, lettera a) e lettera b) del D.Lgs. 81/2008. Ognuno copre una materia diversa e ha una data di entrata in vigore propria.

  • DM 1 settembre 2021 — controlli, verifiche e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio. In vigore dal 25 settembre 2022.
  • DM 2 settembre 2021 — gestione della sicurezza antincendio in esercizio e in emergenza, designazione e formazione degli addetti. In vigore dal 4 ottobre 2022 (art. 8, comma 1).
  • DM 3 settembre 2021, il «minicodice» — criteri generali di progettazione ed esercizio per i luoghi di lavoro. In vigore dal 29 ottobre 2022.

Il decreto GSA è quello che tocca da vicino il datore di lavoro e l’RSPP. Non progetta niente: dice come si organizza la gestione quotidiana e cosa deve succedere quando suona l’allarme.

Del DM 10 marzo 1998 non è rimasto nulla, ma i corsi fatti allora restano validi

Qui serve una precisazione, perché l’abrogazione è avvenuta in due tempi e la confusione è frequente.

Il decreto GSA, all’art. 7, comma 3, ha abrogato solo una parte del DM 10 marzo 1998: l’art. 3, comma 1, lettera f) e gli articoli 5, 6 e 7. È accaduto il 4 ottobre 2022. L’abrogazione completa è arrivata venticinque giorni dopo, con l’art. 4, comma 2 del DM 3 settembre 2021: «Dalla data di entrata in vigore del presente decreto è abrogato il decreto del Ministro dell’interno del 10 marzo 1998». Quel decreto è entrato in vigore un anno dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 259 del 29 ottobre 2021, quindi il 29 ottobre 2022.

Restano due termini transitori, previsti dall’art. 7 del decreto GSA, e sono entrambi scaduti:

  • 4 aprile 2023 — i corsi già programmati con i contenuti dell’Allegato IX del DM 10 marzo 1998 erano validi se svolti entro sei mesi dall’entrata in vigore (art. 7, comma 1). La finestra è chiusa: oggi un corso si tiene solo con i programmi dell’Allegato III.
  • 4 ottobre 2023 — chi, al 4 ottobre 2022, aveva l’ultima formazione più vecchia di cinque anni doveva aggiornarsi entro dodici mesi (art. 7, comma 2).

Attenzione a non leggere male il primo termine. Non significa che gli attestati conseguiti con il vecchio Allegato IX siano decaduti. I chiarimenti dei Vigili del Fuoco lo dicono in modo esplicito: è fatta salva la validità dei corsi e degli esami svolti secondo la normativa precedente, e gli argomenti nuovi si recuperano in sede di aggiornamento. Quel termine riguardava i corsi già programmati, non quelli già fatti.

Che cosa impone il decreto GSA per la sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro

Il perimetro è ampio: il decreto si applica a tutti i luoghi di lavoro definiti dall’art. 62 del D.Lgs. 81/2008. Gli obblighi si possono ridurre a quattro.

Le misure di gestione. Vanno adottate in funzione dei fattori di rischio presenti, secondo i criteri degli Allegati I e II (art. 2, comma 1). L’Allegato I copre l’esercizio ordinario, l’Allegato II l’emergenza.

Il piano di emergenza. È obbligatorio in tre casi, elencati dall’art. 2, comma 2: luoghi con almeno dieci lavoratori; luoghi aperti al pubblico con più di cinquanta persone contemporaneamente presenti, a prescindere dal numero di lavoratori; attività dell’Allegato I al DPR 151/2011. Fuori da questi casi il piano non è dovuto, ma le misure organizzative da attuare in caso di incendio vanno comunque scritte nel DVR (art. 2, comma 4). Su come si costruisce, abbiamo un approfondimento dedicato alle procedure di emergenza aziendali.

L’informazione e la formazione dei lavoratori. Riguarda tutti, non solo gli addetti, e segue i criteri dell’Allegato I (art. 3). È un obbligo distinto dalla formazione della squadra.

La valutazione del rischio di incendio. Non sta nel decreto GSA ma nel minicodice, che all’art. 2, comma 1 la qualifica come parte specifica del documento di cui all’art. 17, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 81/2008. Non è un allegato facoltativo del DVR: ne è una sezione.

Chi designa gli addetti antincendio, e chi non può rifiutare

La designazione spetta al datore di lavoro, ai sensi dell’art. 4, comma 1 del decreto GSA e dell’art. 18, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 81/2008. Nei casi previsti dall’art. 34 può designare sé stesso.

Il lavoratore designato ha poco margine: l’art. 43, comma 3 del D.Lgs. 81/2008 stabilisce che i lavoratori «non possono, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione». Lo stesso comma pretende che siano formati, in numero sufficiente e dotati di attrezzature adeguate.

Quanti devono essere? Il decreto non dà un numero fisso legato ai dipendenti, e chi cerca quella tabella non la troverà. Al punto 2.1 dell’Allegato II si legge che il numero dev’essere congruo rispetto alle turnazioni e alle assenze ordinariamente prevedibili. Discende dal piano di emergenza, non da una soglia di organico. Chi ha tre addetti su un turno solo e nessuno sul turno di notte non è in regola, per quanto il registro sia in ordine. Approfondiamo il tema nell’articolo sul ruolo e gli obblighi degli addetti antincendio.

Quante ore dura il corso e ogni quanto si aggiorna

L’Allegato III definisce tre livelli di attività e, per ciascuno, un percorso formativo con durata e contenuti minimi. Il livello lo individua il datore di lavoro sulla base della valutazione del rischio di incendio.

  • Livello 3 — stabilimenti di soglia inferiore e superiore, fabbriche di esplosivi, centrali termoelettriche, impianti nucleari, scuole e uffici con oltre 1.000 persone presenti, e le altre attività elencate al punto 3.2.2. Corso 3-FOR, 16 ore.
  • Livello 2 — le attività dell’Allegato I al DPR 151/2011 che non sono di livello 3, più i cantieri dove si detengono infiammabili o si usano fiamme libere, esclusi quelli interamente all’aperto (punto 3.2.3). Corso 2-FOR, 8 ore.
  • Livello 1 — tutto il resto, dove le sostanze e le condizioni offrono scarsa possibilità di sviluppo di focolai (punto 3.2.4). Corso 1-FOR, 4 ore.

L’aggiornamento è la novità che il DM 10 marzo 1998 non prevedeva. L’art. 5, comma 5 impone corsi con cadenza almeno quinquennale: 1-AGG, 2 ore; 2-AGG, 5 ore; 3-AGG, 8 ore. La frequenza dev’essere completa, senza assenze neanche parziali, e non si può frequentare in parte un corso di livello superiore.

Il 2026 è l’anno in cui questo obbligo comincia a mordere davvero. Chi si è formato o aggiornato nel 2021 arriva a scadenza quest’anno. Il conteggio dei cinque anni parte dalla data dell’ultima attività di formazione o aggiornamento, non dall’entrata in vigore del decreto. Vale la pena verificare gli attestati prima che scadano: i nostri corsi di formazione sulla sicurezza coprono i tre livelli e i relativi aggiornamenti.

Il caso: l’operaio che afferra il fusto in fiamme

Il 6 giugno 2017, in un’officina metalmeccanica, un operaio taglia profilati con una mola angolare. Le scintille raggiungono un contenitore di plastica con del solvente, appoggiato sopra il banco di lavoro. Il solvente prende fuoco.

L’operaio afferra il fusto in fiamme per portarlo fuori. Il liquido incandescente esce e lo investe: ustioni sul 44% della superficie corporea.

La difesa ha sostenuto che quel gesto fosse abnorme e imprevedibile, e che interrompesse il nesso causale. La Cassazione ha respinto la tesi (Cass. pen., Sez. IV, 31 gennaio 2025, n. 4165): l’azione impulsiva è stata la conseguenza diretta dell’assenza di formazione, perché un lavoratore non addestrato non possiede gli strumenti cognitivi per valutare razionalmente il pericolo. Al datore di lavoro è stata contestata l’omessa formazione specifica in materia di prevenzione incendi, gestione delle emergenze e rischio chimico.

Percorriamo il caso fino alla firma. In quell’officina serviva: la valutazione del rischio di incendio come sezione del DVR, che avrebbe intercettato il solvente sul banco accanto a una lavorazione che produce scintille; la designazione scritta degli addetti; l’attestato del corso corrispondente al livello dell’attività; il piano di emergenza, se ricorreva uno dei tre casi dell’art. 2, comma 2; e la formazione dell’art. 3 a tutti i lavoratori, quella che insegna la cosa più difficile da insegnare — quando non intervenire. La firma che mancava non era su un modulo di nomina. Era su un registro di formazione che nessuno aveva mai compilato.

La domanda che nessuno si pone: il corso giusto può non bastare

Immagina di aver fatto tutto bene. L’attività è di livello 2, i tuoi addetti hanno frequentato il corso 2-FOR da 8 ore, gli attestati sono agli atti. Sei in regola?

Non necessariamente. L’art. 5, comma 2 impone, per le attività elencate nell’Allegato IV, che gli addetti conseguano anche l’attestato di idoneità tecnica di cui all’art. 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512 — quello che si ottiene con l’esame presso il Comando dei Vigili del Fuoco.

Il punto è che l’Allegato III e l’Allegato IV usano soglie diverse, e i Vigili del Fuoco lo segnalano espressamente: le due classificazioni non sono strettamente correlate. Il confronto è netto:

  • Uffici — livello 3 sopra le 1.000 persone (Allegato III), ma idoneità tecnica già sopra le 500 (Allegato IV, lettera m).
  • Scuole — livello 3 sopra le 1.000 persone, idoneità tecnica già sopra le 300 (lettera l).
  • Alberghi — idoneità tecnica sopra i 100 posti letto (lettera j).
  • E ancora: campeggi e villaggi turistici oltre 400 persone, locali di spettacolo oltre 100 posti, case di riposo per anziani, edifici tutelati aperti al pubblico con superficie oltre 1.000 m².

Ne segue un caso concreto molto comune. Un ufficio con 600 dipendenti è di livello 2: corso da 8 ore, non 16. Ma rientra nell’Allegato IV, quindi i suoi addetti devono anche superare l’esame di idoneità tecnica. Chi guarda solo la tabella dei corsi conclude di essere a posto e non lo è. Lo stesso vale per una scuola con 400 alunni e per un albergo da 120 posti letto.

Sicurezza antincendio in cantiere: il decreto GSA si applica solo in parte

È un punto che sfugge spesso. Per i cantieri temporanei o mobili del Titolo IV e per le attività del D.Lgs. 105/2015, l’art. 1, comma 3 del decreto GSA limita l’applicazione agli articoli 4, 5 e 6: designazione degli addetti, loro formazione e requisiti dei docenti.

Non si applicano quindi in cantiere le disposizioni sulle misure di gestione e sul piano di emergenza dell’art. 2, che in quel contesto restano governate dal PSC e dal POS. Il minicodice, dal canto suo, esclude i cantieri dal proprio campo di applicazione già all’art. 1, comma 2.

Cosa dice la giurisprudenza sulla squadra antincendio

Tre pronunce delimitano il perimetro della responsabilità, e conviene leggerle insieme. Due riguardano fatti anteriori al decreto GSA — quindi giudicati sotto il DM 10 marzo 1998 — ma il criterio che affermano è generale e non è cambiato con la riforma.

Sulla designazione puramente formale: Cass. pen., Sez. III, 13 settembre 2005, n. 33288. Un amministratore delegato aveva designato i componenti della squadra senza specificarne i compiti, senza comunicare loro la nomina e senza formarli. Per la Corte non basta un’indicazione meramente formale: occorre che i lavoratori indicati abbiano avuto notizia di farne parte.

Sulla presenza effettiva: Cass. pen., Sez. IV, 6 giugno 2011, n. 22334. Incendio notturno in un albergo da 350 posti letto, tre morti. La squadra di emergenza esisteva e contava ventiquattro persone, ma quella notte non era in servizio nessuno dei componenti: c’erano il portiere e un facchino. La condanna dell’amministratrice e del direttore si è retta proprio su quell’assenza.

Sull’organizzazione dell’esodo: Cass. pen., Sez. IV, 6 novembre 2024, n. 40695. Incendio in una casa di riposo, innescato alle 3:50 dalla sigaretta di un ospite; muore un uomo disabile. Sono stati chiamati a rispondere il legale rappresentante della cooperativa e il responsabile della prevenzione incendi, per l’assenza di rilevatori di fumo, la mancata vigilanza sul divieto di fumo nelle stanze, la formazione insufficiente del personale e un piano di emergenza inadeguato a ospiti non autosufficienti. Dove le persone presenti non possono evacuare da sole, l’obbligo organizzativo assume particolare cogenza.

Il filo comune è uno solo: la squadra antincendio si valuta per quello che è in grado di fare la notte in cui serve, non per gli attestati che ha in archivio.

Domande frequenti sulla sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro

Il DM 10 marzo 1998 è ancora in vigore?
No. È abrogato integralmente dal 29 ottobre 2022, per effetto dell’art. 4, comma 2 del DM 3 settembre 2021. Una parte era già stata abrogata il 4 ottobre 2022 dall’art. 7, comma 3 del decreto GSA.

Ogni quanto si aggiorna l’addetto antincendio?
Almeno ogni cinque anni (art. 5, comma 5 del DM 2 settembre 2021). La durata dell’aggiornamento dipende dal livello: 2 ore per l’1-AGG, 5 per il 2-AGG, 8 per il 3-AGG. I cinque anni decorrono dall’ultima attività di formazione o aggiornamento.

Il datore di lavoro può essere lui stesso addetto antincendio?
Sì, nei casi previsti dall’art. 34 del D.Lgs. 81/2008, richiamato dall’art. 4, comma 1 del decreto GSA. Deve però frequentare i corsi previsti, esattamente come gli altri addetti.

Un lavoratore può rifiutare la designazione ad addetto antincendio?
Solo per giustificato motivo. Lo stabilisce l’art. 43, comma 3 del D.Lgs. 81/2008.

Quando il piano di emergenza è obbligatorio?
In tre casi previsti dall’art. 2, comma 2 del decreto GSA: almeno dieci lavoratori occupati; luogo aperto al pubblico con oltre cinquanta persone contemporaneamente presenti; attività ricompresa nell’Allegato I al DPR 151/2011. Negli altri casi servono comunque misure organizzative, riportate nel DVR.

Il testo del decreto e gli allegati

Gli allegati del DM 2 settembre 2021, in PDF:

Il testo integrale è in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 237 del 4 ottobre 2021.

Verificare se la gestione antincendio della tua azienda regge questi obblighi richiede di incrociare valutazione del rischio, livello formativo degli addetti ed elenco dell’Allegato IV. È parte del lavoro che facciamo con la consulenza sulla sicurezza sul lavoro.

Gira questo approfondimento a chi serve

Simone Ruzza
Chi l’ha scritto

Simone Ruzza

Progettista antincendio, coordinatore per la sicurezza e responsabile tecnico

Ingegneria Civile e Ambientale, Università di Pavia · Iscritto all'Elenco Ministeriale dei Tecnici Antincendio (Ministero dell'Interno — Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco) · Lead Auditor ISO 9001:2015 (TÜV SÜD) · Coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori ai sensi dell'art. 98 D.Lgs. 81/08

Porta le pratiche di prevenzione incendi dalla progettazione al CPI: valutazione del rischio, resistenza al fuoco delle strutture, impianti idrici, rapporto con i Vigili del Fuoco. In cantiere è coordinatore per la sicurezza: piani di sicurezza e coordinamento, verifica dell'idoneità delle imprese, sopralluoghi durante i lavori. In SPL dal 2018.

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