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Gazzetta Ufficiale Ministero della Transizione Ecologica

Impianti eolici e inquinamento acustico: i criteri del MiTe

Impianti eolici

Impianti eolici e inquinamento acustico: il Decreto ministeriale del MiTe determina i criteri per la misurazione del rumore.

Il Decreto del Ministero della Transizione ecologica del 1 giugno 2022 reca

“Determinazione dei criteri per la misurazione del rumore emesso dagli impianti eolici e per il contenimento del relativo inquinamento acustico”.

Il Decreto ministeriale determina i criteri per la misurazione del rumore e per l’elaborazione dei dati finalizzati alla verifica, anche in fase previsionale, del rispetto dei valori limite del rumore prodotto da impianti mini e macro eolici come individuati dal regolamento di cui all’art. 11, comma 1, legge 26 ottobre 1995, n. 447.

Il provvedimento determina inoltre, nelle more dell’emanazione del regolamento di esecuzione previsto dal medesimo comma 1 cit., i criteri di contenimento del relativo inquinamento acustico.

Per gli impianti microeolici i criteri di misura sono quelli indicate all’Allegato B del D.M. 16 marzo 1998, che tengono conto della peculiarità della sorgente indagata che richiede tempi di misura sufficientemente lunghi, viste le sue caratteristiche di variabilità nel tempo al variare delle condizioni meteorologiche (in particolare, i criteri richiedono l’esecuzione simultanea di rilevamenti in continuo dei livelli di rumore e dei parametri meteorologici, per tutto il tempo di misura); le rilevazioni, inoltre, devono permettere di valutare i vari livelli sonori al ricettore nelle condizioni di vento più gravose.

La procedura per l’esecuzione delle misure e per la determinazione dei livelli di rumore è riportata, nel dettaglio, nei tre allegati al decreto in commento:

  • 1, «Norme tecniche per l’esecuzione delle misure»;
  • 2, «Procedura che prevede lo spegnimento degli aerogeneratori potenzialmente impattanti»;
  • 3, «Procedura che non prevede lo spegnimento degli aerogeneratori potenzialmente impattanti».

Ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. c), L. 26 ottobre 1995, n. 447, gli impianti eolici sono classificati quali sorgenti fisse di rumore e, pertanto, soggetti al rispetto dei limiti determinati dai comuni con la classificazione in zone del proprio territorio sulla base del D.P.C.M. 14 novembre 1997.

Nel caso del rumore eolico le valutazioni vengono eseguite unicamente in facciata agli edifici e, pertanto, non trovano applicazione al verificarsi della sola condizione contenuta nella lett. a) del comma 2, art. 4, D.P.C.M. cit.

I valori misurati con i criteri di cui all’art. 4 cit. da utilizzarsi per le verifiche del rispetto dei valori limite di cui alle lett. a) e b), comma 2, art. 4 cit. sono quelli connessi alle condizioni di massima rumorosità dell’impianto.

Si ricorda da ultimo che nel Decreto in commento si precisa che il regolamento di esecuzione previsto all’art. 11, comma 1, L. 26 ottobre 1995, n. 447 cit. relativo ai criteri di contenimento dell’inquinamento acustico prodotto dagli impianti eolici terrà conto anche delle indicazioni contenute nelle linee guida sul rumore ambientale dell’Organizzazione mondiale della sanità del 2018 (Environmental Noise Guidelines for the European Region).

Scarica il PDF: Ministero della transizione ecologica – Decreto 1 giugno 2022 (G.U. 16 giugno 2022 n. 139)

 

Fonte HSE+

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Andrea Reali
Chi l’ha scritto

Andrea Reali

Amministratore e responsabile tecnico · Professore a contratto

Professore a contratto in Igiene Ambientale, Dipartimento di Sanità Pubblica, Medicina Sperimentale e Forense, Università di Pavia (dal 2013) · Abilitato RSPP per tutti i macrosettori ATECO · Consulente Tecnico Ambientale (C.S.E.A.) · Docente-formatore qualificato ai sensi del D.I. 6 marzo 2013

Guida SPL dal 2013 come amministratore e responsabile tecnico: è la firma tecnica dietro i documenti e la formazione dello studio. Laureato a Pavia in Tecniche della Prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, segue salute e sicurezza sul lavoro, ambiente, igiene ambientale e alimentare come RSPP per enti pubblici e aziende private. Le stesse materie le insegna all'Università di Pavia: è questo doppio sguardo — chi la norma la applica e chi la spiega — il filo di ciò che SPL mette per iscritto.

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