Integrazione salariale: lavoratori con obbligo di permanenza domiciliare

COVID-19: integrazione salariale per lavoratori con obbligo di permanenza domiciliare.
L’INPS ha fornito le indicazioni sui trattamenti di integrazione salariale per sospensione dei lavoratori residenti o domiciliati in Comuni interessati da provvedimenti di permanenza domiciliare adottati dall’autorità pubblica per l’epidemia da COVID-19.
Le indicazioni sono contenute nel Messaggio n. 304 del 25 gennaio 2021.
In particolare, il documento si riferisce ai datori di lavoro operanti nelle Regioni:
- Emilia Romagna,
- Veneto,
- Lombardia,
che abbiano sospeso l’attività lavorativa, anche limitatamente alla prestazione dei lavoratori sopra indicati a causa dell’impossibilità di raggiungere il luogo di lavoro da parte degli stessi (ai sensi dell’art. 19 del D.L. n. 104/2020, convertito con modificazioni nella Legge n. 126/2020).
Questi possono presentare domanda di accesso ai trattamenti di integrazione salariale CIGO, CIGD, ASO e CISOA.
La domanda riguarda il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 aprile 2020 in relazione alla durata delle misure previste dai provvedimenti delle pubbliche autorità, fino a un massimo di 4 settimane complessive per le prestazioni di CIGO, ASO e CIGD e di 20 giornate per la CISOA.
La domanda deve riportare la causale “COVID-19 – Obbligo permanenza domiciliare”.
Sono ammessi a questo specifico trattamento solo i lavoratori per i quali non hanno trovato applicazione le tutele previste in ragione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Inoltre, l’Istituto segnala che i datori di lavoro che accedono alle misure in questione non sono tenuti al versamento del contributo addizionale.
Consigliamo la lettura del Messaggio n. 304 – (PDF)
Fonte www.lavoro.gov.it
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