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Antincendio Norme e leggi

SCIA antincendio gasolio: la soglia è la cisterna, non i litri

SCIA antincendio gasolio: cisterna di gasolio ed erogatori in un deposito aziendale

Quasi ogni azienda con un piazzale ha la sua cisterna. Serve a rifornire i muletti, il trattorino, i furgoni che escono la mattina. Sta in un angolo, spesso su un basamento di cemento, e nessuno se ne occupa finché non arriva un controllo. Allora la domanda arriva tutta insieme: quella cisterna andava denunciata ai Vigili del fuoco? La SCIA antincendio gasolio è uno degli adempimenti su cui si sbaglia di più. E si sbaglia in tutte e due le direzioni: c’è chi presenta una segnalazione che non doveva presentare, e c’è chi non la presenta e si ritrova imputato.

Il punto è che la risposta non dipende da quanto gasolio c’è dentro. Dipende da un’altra grandezza, che sta scritta sulla targa del contenitore e che quasi nessuno guarda. La Cassazione ci è tornata sopra il 20 aprile 2026, annullando una condanna proprio perché nessuno dei giudici di merito quella grandezza l’aveva verificata.

Deposito di gasolio o impianto di distribuzione: la distinzione che viene prima

Prima di chiedersi se serva una segnalazione, bisogna sapere di che cosa stiamo parlando. L’Allegato I del D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151 elenca ottanta attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, e il gasolio in azienda può ricadere in due voci diverse.

La prima è l’attività 12: «Depositi e/o rivendite di liquidi infiammabili e/o combustibili e/o oli lubrificanti, diatermici, di qualsiasi derivazione, di capacità geometrica complessiva superiore a 1 m³». È la voce del serbatoio fermo, che sta lì e conserva.

La seconda è l’attività 13: «Impianti fissi di distribuzione carburanti per l’autotrazione, la nautica e l’aeronautica; contenitori-distributori rimovibili di carburanti liquidi». Qui non si conserva soltanto: si eroga. Il contenitore-distributore rimovibile sta in questa voce, al punto a), dove la categoria dipende da due cose insieme: la capacità e il tipo di liquido. In categoria A stanno i «contenitori-distributori rimovibili e non di carburanti liquidi fino a 9 m³ con punto d’infiammabilità superiore a 65 °C». Qui non c’è nessuna soglia minima: la voce 12 scatta oltre 1 m³, la categoria A dell’attività 13 vale fino a 9 m³, cioè anche per una cisterna da 500 litri, purché eroghi. È la cisterna con la pompa e la pistola, quella che si vede in mezzo campo agricolo e in mezzo piazzale industriale.

Sopra i 9 m³ non si esce dall’attività 13: si sale di categoria. Lo stesso punto a) prevede la categoria B per i «solo liquidi combustibili» e la categoria C per «tutti gli altri». Un contenitore-distributore di gasolio da 12 m³ resta quindi attività soggetta, in categoria B — e la differenza non è formale: dalla categoria B in su serve anche l’esame del progetto prima di iniziare i lavori (art. 3 del D.P.R. 151/2011), non la sola SCIA.

E il gasolio quei 65 °C non li supera. Il gasolio per autotrazione conforme alla UNI EN 590 ha un punto di infiammabilità intorno ai 55-56 °C, cioè sotto la soglia scritta nella categoria A. Ci rientra lo stesso, ma per una ragione che va detta: il D.M. 31 luglio 1934 consente di classificare come liquidi di categoria C — i «combustibili», equiparati a quelli con punto di infiammabilità superiore a 65 °C — anche i prodotti con punto di infiammabilità compreso fra 55 e 65 °C, a condizione che la frazione distillata a 150 °C non superi il 2%. Il Ministero dell’Interno l’ha confermato proprio per questo caso con la nota prot. 17382 del 27 dicembre 2013, intitolata «Gasolio in contenitori-distributori rimovibili per autotrazione. D.M. 31 luglio 1934. Liquidi combustibili di categoria C».

E l’equiparazione è condizionata, non automatica. Un gasolio che non rispettasse quel criterio resterebbe un liquido di categoria B — infiammabile, non combustibile — e il contenitore-distributore uscirebbe dalla categoria A. A dirlo è la scheda tecnica del prodotto, non l’etichetta della cisterna.

Le due voci hanno soglie diverse e categorie diverse. Confonderle significa cercare l’obbligo nel posto sbagliato, e concludere che non esiste.

SCIA antincendio gasolio: il criterio è il contenitore, non il contenuto

Ed eccolo, il criterio che decide tutto. L’attività 12 non parla di litri detenuti. Parla di capacità geometrica complessiva: il volume che il contenitore può contenere quando è pieno fino all’orlo, indipendentemente da quanto ce n’è dentro quel giorno.

La differenza non è teorica. Una cisterna omologata da 990 litri riempita a metà resta una cisterna da 990 litri, cioè 0,99 m³: sotto la soglia del metro cubo. Una cisterna da 1.200 litri con dentro 300 litri di gasolio è già 1,2 m³, cioè attività soggetta — anche se in quel momento è quasi vuota.

La parola «complessiva» aggiunge la seconda metà del criterio: i contenitori si sommano. Tre fusti da 400 litri fanno 1,2 m³ e fanno scattare l’obbligo, anche se preso da solo nessuno dei tre lo farebbe scattare. È l’errore più frequente nei piazzali dove il gasolio è arrivato un pezzo per volta.

Perché il criterio è uno solo

Si potrebbe pensare che contino anche l’infiammabilità, la destinazione d’uso, la presenza di lavoratori. Contano, ma dopo. La verifica di soggezione al D.P.R. 151/2011 è una verifica di classificazione: si guarda l’elenco, si trova la voce, si misura la grandezza che quella voce indica. Se la grandezza sta sotto la soglia, l’attività non è soggetta — e nessun ragionamento sulla pericolosità del gasolio può farla rientrare.

L’ancoraggio normativo: gli articoli che decidono

La catena delle norme è breve e va percorsa nell’ordine.

L’art. 16 del D.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139 detta la cornice procedimentale: le procedure di prevenzione incendi sono avviate dai comandi dei Vigili del fuoco su iniziativa dei titolari delle attività, e sono i comandi ad acquisire le segnalazioni certificate di inizio attività. Il suo comma 2 rinvia a uno o più decreti del Presidente della Repubblica l’individuazione delle attività soggette: è da quel rinvio che nasce il D.P.R. 151/2011, ed è nell’art. 4 di quel decreto — non nell’art. 16 — che sta l’obbligo di presentare la SCIA. L’art. 20, comma 1 dello stesso decreto punisce chi la omette: arresto fino a un anno o ammenda da 258 a 2.582 euro. Il comma 2 colpisce più duro chi attesta il falso nelle certificazioni allegate, con reclusione da tre mesi a tre anni e multa da 103 a 516 euro.

La domanda decisiva, però, è a monte: titolare di quale attività? L’art. 20 non punisce chi detiene materiale infiammabile. Punisce chi è titolare di «una delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi», e quelle attività sono soltanto quelle dell’Allegato I.

Dal lato procedurale gli articoli sono quattro. L’art. 3 del D.P.R. 151/2011 impone la valutazione del progetto per le categorie B e C. L’art. 4 disciplina la SCIA e la ricevuta, l’art. 5 il rinnovo periodico dell’asseverazione. L’art. 6 stabilisce l’obbligo permanente di mantenere in efficienza impianti e attrezzature antincendio.

C’è poi una regola tecnica dedicata, e non è più quella che si trova citata quasi ovunque. Oggi vale il D.M. 22 novembre 2017, che approva la regola tecnica di prevenzione incendi «per l’installazione e l’esercizio di contenitori-distributori, ad uso privato, per l’erogazione di carburante liquido di categoria C» — cioè esattamente la cisterna aziendale che rifornisce i muletti. Il suo art. 6 ha abrogato il D.M. 12 settembre 2003, la vecchia regola tecnica sui depositi di gasolio per autotrazione ad uso privato fino a 9 m³: citarlo oggi come norma vigente è un errore, esattamente come citare il D.M. 10 marzo 1998. È la norma che dice come va fatto il contenitore, non se vada segnalato.

E l’art. 679 del codice penale

Accanto alla contestazione antincendio ne viaggia quasi sempre una seconda: l’art. 679 c.p., omessa denuncia di materie esplodenti, che punisce con l’arresto fino a dodici mesi o con l’ammenda fino a 371 euro chi non denuncia all’autorità di detenere materie esplodenti «ovvero materie infiammabili, pericolose per la loro qualità o quantità».

È una norma penale in bianco: il precetto lo riempiono le leggi speciali. Se quelle leggi non impongono la denuncia per quella quantità di gasolio detenuta per uso interno, la contravvenzione non regge. Una fattispecie penale deve essere determinata, e non si ricava dall’idea generica che il gasolio bruci.

Cosa deve fare il datore di lavoro, in concreto

Dalla qualificazione discendono cose diverse da firmare. Ecco la sequenza operativa, nell’ordine in cui va percorsa.

Primo: misurare, non stimare. Va reperita la documentazione del contenitore — targa, dichiarazione di conformità, omologazione — e va annotata la capacità geometrica dichiarata. Non il livello del gasolio: la capacità del recipiente.

Secondo: sommare. Vanno censiti tutti i contenitori di liquidi combustibili presenti nella stessa attività, fusti e taniche comprese, e vanno sommate le capacità.

Terzo: classificare. Se il totale supera 1 m³ si ricade nell’attività 12; se c’è erogazione con pompa si guarda anche l’attività 13. Individuata la voce, si legge la categoria (A, B o C), perché da quella dipende se serva anche la valutazione del progetto ex art. 3.

Quarto: presentare o motivare. Se l’attività è soggetta si presenta la SCIA ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 151/2011, con l’asseverazione del tecnico abilitato. Se non lo è, la conclusione non resta in testa a nessuno: si scrive. Una nota tecnica agli atti, con i numeri e la voce dell’Allegato I esclusa, è ciò che distingue una scelta motivata da una dimenticanza.

Quinto, e vale in entrambi i casi: aggiornare la valutazione del rischio incendio. Su questo torniamo più avanti, perché è il punto dove si perdono quasi tutti.

Il caso: 700 litri, una cisterna da 990 e una condanna annullata

La vicenda è quella decisa dalla Cassazione penale, sez. III, 20 aprile 2026, n. 14378.

Partiamo dal fatto. Il legale rappresentante di una società in accomandita semplice deteneva circa 700 litri di gasolio per autotrazione in una cisterna mobile omologata di capacità massima 990 litri, collocata presso il deposito aziendale. Quel carburante serviva a rifornire i muletti che si muovevano dentro il deposito, e non era destinato alla vendita.

Le contestazioni erano due: al capo A l’omessa richiesta degli adempimenti di prevenzione incendi, ex art. 20, comma 1, del D.Lgs. 139/2006; al capo B l’omessa denuncia di materie infiammabili ex art. 679 c.p.

Il Tribunale di Nocera Inferiore lo condannò il 4 febbraio 2025, con sospensione condizionale della pena. La Corte d’appello di Salerno confermò il 15 luglio 2025, con ammenda di 280 euro, e per di più revocò d’ufficio il beneficio della sospensione condizionale.

Il ragionamento della Corte d’appello stava in una riga: gli adempimenti erano dovuti «perché si trattava di materiale infiammabile».

La Cassazione ha annullato con rinvio, definendo quella motivazione meramente apparente. Il passaggio è netto: l’art. 20, comma 1, del D.Lgs. 139/2006 «non prevede l’obbligo di richiedere il rilascio di un certificato antincendio ogniqualvolta sia detenuto materiale infiammabile, ma solo nei casi specificamente indicati dal D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151». La domanda decisiva — quell’attività rientra nell’elenco dell’Allegato I? — non era stata posta né risolta da nessuno dei due gradi.

Che cosa ha detto la Corte sul capo B

Sul capo B la Corte ha aggiunto che l’art. 679 c.p. ha carattere sanzionatorio di precetti contenuti in leggi speciali: senza una norma sufficientemente precisa che imponga la denuncia di quel gasolio detenuto per uso interno, la condanna urta contro il principio di tassatività. La revoca della sospensione condizionale, infine, era stata disposta senza impugnazione del pubblico ministero, in violazione del divieto di reformatio in peius dell’art. 597, comma 3, c.p.p.

Fino alla firma

Che cosa avrebbe evitato tutto questo? Un foglio. La targa della cisterna diceva 990 litri, cioè 0,99 m³: sotto la soglia del metro cubo dell’attività 12. Bastava che quel numero fosse stato letto, verbalizzato e conservato agli atti insieme alla dichiarazione di conformità del contenitore, e allegato alla valutazione dei rischi.

Attenzione a come si legge questa pronuncia. La Cassazione non ha assolto l’imputato e non ha stabilito che quella cisterna fosse fuori dagli obblighi. Ha detto che nessuno lo aveva verificato, e ha rimandato il processo ad altra sezione della Corte d’appello di Salerno perché lo verifichi. È una differenza che conta: la sentenza non regala un’esenzione, impone un accertamento.

La domanda che nessuno si pone: fuori dalla SCIA antincendio gasolio, il rischio resta

Qui arriva l’equivoco più pericoloso, e nasce proprio dalle sentenze favorevoli. Chi legge che la cisterna da 990 litri non fa scattare l’obbligo tira un respiro e archivia la pratica. Sbagliato.

Il D.P.R. 151/2011 stabilisce quali attività sono sottoposte ai controlli dei Vigili del fuoco. Non stabilisce dove ci sia un rischio di incendio. Sono due piani diversi, e il secondo è governato dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

L’art. 46, comma 2 impone di adottare idonee misure per prevenire gli incendi e tutelare l’incolumità dei lavoratori in tutti i luoghi di lavoro soggetti al decreto — non solo in quelli soggetti al D.P.R. 151/2011. Il comma 3, lettera a), punti da 1 a 4, e la lettera b) rimandano ai decreti attuativi per le misure, i controlli, la gestione delle emergenze e i requisiti degli addetti.

Quei decreti oggi ci sono, e sono tre. Il D.M. 1 settembre 2021 regola i controlli e la manutenzione. Al D.M. 2 settembre 2021 spettano la gestione della sicurezza antincendio e la formazione degli addetti. Il D.M. 3 settembre 2021, il cosiddetto minicodice, detta i criteri generali per i luoghi di lavoro. Quest’ultimo è in vigore dal 29 ottobre 2022 e ha sostituito il D.M. 10 marzo 1998, che non è più applicabile. Citarlo come vigente, in un documento di oggi, è un errore.

Una cisterna di gasolio nel piazzale entra quindi nella valutazione del rischio incendio a prescindere dalla SCIA. Da lì discendono la classificazione del livello di rischio, le misure di prevenzione, il piano di emergenza e la designazione degli addetti antincendio. Se poi il gasolio viene travasato o scaldato, si affaccia anche il rischio di esplosione e con esso la valutazione ATEX.

Un DVR che dimentica il rischio incendio

Su questo secondo piano la giurisprudenza è molto meno indulgente. Nella Cassazione penale, sez. IV, 3 maggio 2019, n. 18323 un operaio riportò ustioni con prognosi superiore a quaranta giorni. Una favilla della fiamma ossidrica accese i vapori di un diluente, contenuto in un bidone a circa tre metri di distanza. Il fatto avvenne a Collesalvetti il 1° febbraio 2013. Il documento di valutazione dei rischi quel diluente lo considerava, ma solo come agente chimico per le malattie professionali: il rischio di incendio ed esplosione non era stato valutato affatto. La Corte rigettò il ricorso, ricordando l’obbligo di analizzare tutti i fattori di pericolo concretamente presenti con il massimo grado di specificità, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 81/2008.

La lezione operativa è questa: non essere soggetti ai controlli dei Vigili del fuoco non alleggerisce di un grammo l’obbligo di valutare il rischio. Semmai lo rende più solitario, perché nessun Comando verrà a dire come si fa.

Che cosa tiene, oggi, davanti a un ispettore

Mettiamo in fila le tre pronunce, senza costruire simmetrie che non esistono.

La n. 14378/2026 dice che l’obbligo di SCIA nasce dalla classificazione, non dall’infiammabilità, e che una motivazione che salta quel passaggio è apparente. Con la n. 18323/2019 si stabilisce invece che il rischio incendio va valutato anche dove nessuna procedura antincendio è imposta dall’esterno. Più vecchia è la terza, e va raccontata per quello che è: nella Cassazione penale, sez. III, 2 ottobre 2012, n. 38104 un imprenditore del trasporto merci deteneva anch’egli 700 litri di gasolio. Il capo di imputazione ex art. 679 c.p. colloca la detenzione «in agro di (Omissis)», e la sentenza chiama quel luogo «il suddetto impianto aziendale»: un impianto d’impresa, come quello della vicenda di Salerno. Il ricorso fu dichiarato inammissibile. La Corte confermò il diniego dell’oblazione speciale prevista dall’art. 162-bis, comma 4, c.p. per la gravità del fatto: pesò «la sussistenza di una situazione di rilevante pericolo per l’incolumità pubblica, imprudentemente protratta nel tempo dall’imputato, in un impianto frequentato da una pluralità di persone».

Sarebbe comodo dire che due sentenze con gli stessi 700 litri si contraddicono. Non è così, e la differenza è istruttiva — ma non sta nel luogo, che anche nel 2012 era un impianto aziendale. Sta nella domanda posta ai giudici: nel 2012 la Corte non affrontò né la soglia né la classificazione dell’attività, ma la gravità del fatto ai fini dell’oblazione, e quella gravità la misurò sulla frequentazione dell’impianto e sulla durata della condotta, non sui metri cubi. Stessa quantità, domande giuridiche diverse.

Ne esce una posizione difendibile, e si regge su un fascicolo, non su un’opinione: la misura documentata della capacità geometrica di ogni contenitore, la somma scritta, la voce dell’Allegato I applicata o motivatamente esclusa, e la valutazione del rischio incendio aggiornata in ogni caso. Chi ha questi quattro pezzi risponde in trenta secondi. Chi non li ha discute per due gradi di giudizio, come è successo a Salerno.

Il fascicolo da tenere pronto

Se il fascicolo non c’è, o non si sa da dove cominciare, è il tipo di verifica che si chiude in mezza giornata con un supporto tecnico: la consulenza sulla sicurezza sul lavoro serve esattamente a mettere per iscritto quello che oggi sta nella testa di qualcuno, e l’aggiornamento del DVR specifico è il posto dove quella misura va a finire.

Domande frequenti

Serve la SCIA antincendio gasolio per una cisterna da 900 litri?

In base alla sola attività 12 dell’Allegato I al D.P.R. 151/2011, no: la soglia è la capacità geometrica complessiva superiore a 1 m³, e 900 litri valgono 0,9 m³. Vanno però sommati tutti gli altri contenitori presenti, e soprattutto va verificato se ci sia erogazione: se quella cisterna è un contenitore-distributore si ricade nell’attività 13, punto a), che non ha soglia minima: la stessa cisterna da 900 litri diventa attività soggetta in categoria A. E sopra i 9 m³ non si esce dall’attività: si passa in categoria B. Sotto il metro cubo si esce dalla voce 12, non da tutte.

Conta il gasolio contenuto o la capacità del serbatoio?

Conta la capacità geometrica del contenitore. Una cisterna da 1.500 litri riempita con 200 litri è già oltre la soglia, perché la norma misura il recipiente e non il livello del liquido in un dato momento.

Se l’attività non è soggetta, non devo fare nulla?

Al contrario. Restano pienamente applicabili l’art. 46 del D.Lgs. 81/2008 e il D.M. 3 settembre 2021: valutazione del rischio incendio, misure di prevenzione, piano di emergenza e formazione degli addetti non dipendono dalla SCIA.

Che cosa rischia chi omette la segnalazione quando era dovuta?

L’art. 20, comma 1, del D.Lgs. 139/2006 prevede l’arresto fino a un anno o l’ammenda da 258 a 2.582 euro. Chi attesta il falso nelle certificazioni allegate risponde invece ai sensi del comma 2, con reclusione da tre mesi a tre anni e multa da 103 a 516 euro.

Il D.M. 10 marzo 1998 vale ancora come riferimento?

No. È stato sostituito dal D.M. 3 settembre 2021, in vigore dal 29 ottobre 2022. Un documento di valutazione che lo cita come norma vigente è, su questo punto, da rifare.

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Simone Ruzza
Chi l’ha scritto

Simone Ruzza

Progettista antincendio, coordinatore per la sicurezza e responsabile tecnico

Ingegneria Civile e Ambientale, Università di Pavia · Iscritto all'Elenco Ministeriale dei Tecnici Antincendio (Ministero dell'Interno — Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco) · Lead Auditor ISO 9001:2015 (TÜV SÜD) · Coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori ai sensi dell'art. 98 D.Lgs. 81/08

Porta le pratiche di prevenzione incendi dalla progettazione al CPI: valutazione del rischio, resistenza al fuoco delle strutture, impianti idrici, rapporto con i Vigili del Fuoco. In cantiere è coordinatore per la sicurezza: piani di sicurezza e coordinamento, verifica dell'idoneità delle imprese, sopralluoghi durante i lavori. In SPL dal 2018.

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