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Tesserini di cantiere: nuove indicazioni INL e aggiornamento sanzioni

Con la Nota INL del 23 gennaio 2025, n. 656, sono stati forniti importanti chiarimenti in merito all’obbligo dei tesserini di riconoscimento nei cantieri, in seguito alle modifiche introdotte dalla Legge 13 dicembre 2024, n. 203. Questi aggiornamenti riguardano l’evoluzione normativa derivante dal D.Lgs. 81/2008 e dal D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla Legge 4 agosto 2006, n. 248, e definiscono nuovi obblighi e sanzioni.
Obbligo del tesserino nei cantieri
In passato, l’art. 36-bis, commi 3, 4 e 5, del D.L. n. 223/2006 richiedeva che, nei cantieri edili, i datori di lavoro dotassero il personale di un tesserino identificativo corredato da fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro. Tale obbligo estendeva anche ai lavoratori autonomi che operavano direttamente nei cantieri, i quali provvedevano per proprio conto.
In presenza di più datori di lavoro o lavoratori autonomi, il committente dell’opera era ritenuto responsabile in solido. Per le aziende con meno di dieci dipendenti era consentito adempiere a tale obbligo mediante un apposito registro di cantiere, vidimato dalla Direzione provinciale del lavoro (ora sede territoriale dell’INL), nel quale venivano annotati gli estremi del personale impiegato quotidianamente, considerando tutti i lavoratori indipendentemente dalla tipologia contrattuale.
Nuovo quadro normativo e sanzioni
Con l’abrogazione dell’art. 36-bis, commi 3, 4 e 5, il quadro normativo si è armonizzato con le disposizioni del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. Le regole ora si fondano sugli articoli:
- Art. 26, comma 8: per i lavoratori impiegati in regime di appalto o subappalto, dove il datore di lavoro dell’impresa appaltatrice o subappaltatrice che non fornisce il tesserino è sanzionato ai sensi dell’art. 55, comma 5, lett. i) con una multa da 142,38 a 711,92 euro per ciascun lavoratore.
- Art. 20, comma 3: prevede che i lavoratori debbano esporre il tesserino; in caso contrario, la sanzione amministrativa pecuniaria per il lavoratore si attesta tra 71,19 e 427,16 euro.
- Art. 21, comma 1, lett. c): stabilisce l’obbligo per i lavoratori autonomi che operano in un luogo di lavoro in regime di appalto o subappalto; per loro, il mancato possesso o esposizione del tesserino comporta sanzioni, conformemente alle disposizioni degli articoli 60, comma 1 e comma 2.
Ulteriori precisazioni e modifiche operative
Il chiarimento INL evidenzia anche che:
- La responsabilità solidale del committente per l’inosservanza dell’obbligo del tesserino cessa, qualora nel cantiere siano presenti contemporaneamente più datori di lavoro o lavoratori autonomi.
- Non è più consentito, per i datori di lavoro con meno di dieci dipendenti, avvalersi del registro di cantiere vidimato per adempiere all’obbligo, come invece era previsto in precedenza.
- La procedura sanzionatoria, ora regolata dall’art. 301-bis del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., prevede che, in caso di violazioni, il trasgressore possa estinguere l’illecito amministrativo mediante il pagamento di una somma pari alla misura minima prevista, a condizione che regolarizzi la propria posizione entro il termine stabilito dall’organo di vigilanza, superando così l’inapplicabilità della diffida di cui all’art. 13 del D.Lgs. 124/2004 e s.m.i.
Conclusioni
I chiarimenti forniti dall’INL rappresentano un aggiornamento fondamentale per imprese e lavoratori autonomi che operano nei cantieri, garantendo maggiore chiarezza sugli obblighi di identificazione e sulle relative sanzioni. È essenziale che gli operatori del settore si adeguino tempestivamente alle nuove disposizioni per evitare sanzioni amministrative.
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