Tutela lavoratori fragili: aggiornamento INPS

Il messaggio INPS 24 marzo 2022 n. 1349 rivede le tutele previdenziali di cui all’articolo 26 del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020, per i lavoratori del settore privato assicurati per la malattia alla luce degli ulteriori aggiornamenti normativi.
A fronte del nuovo quadro normativo, vengono ribadite le istruzioni già fornite agli uffici medico-legali competenti sul territorio. Tali uffici devono proseguire la “consueta trattazione dei certificati trasmessi dai lavoratori del settore privato (inclusi i lavoratori marittimi) assicurati per la malattia INPS afferenti alle tutele di cui all’articolo 26 (commi 1, 2 e 6), e agli operatori amministrativi con funzioni sanitarie”. Per la gestione delle pratiche a pagamento diretto con certificati afferenti alla tutela di cui al comma 2 (lavoratori in condizione di fragilità) dell’articolo 26, le strutture territoriali INPS provvederanno, all’istruttoria amministrativa degli eventi verificatisi nel 2022 fino al 31 marzo 2022.
Tutela previdenziale lavoratori fragili
In merito al riconoscimento della tutela previdenziale per i lavoratori c.d. fragili, il D.L. 24 dicembre 2021, n. 221, art. 17, comma 1, ha previsto la proroga delle sole disposizioni inerenti alla modalità di svolgimento dell’attività lavorativa (D.L. n. 18/2020 – conv. legge 24 aprile 2020, n. 27 – art. 26 comma 2-bis).
Il decreto Min. Salute, MLPS e PA 4 febbraio 2022 ha individuato le “patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità, in presenza delle quali, fino al 28 febbraio 2022, la prestazione lavorativa è normalmente svolta in modalità agile”.
Il D.L. n. 221/2021 (conv. legge 18 febbraio 2022, n. 11) ha prorogato al 31 marzo 2022 le disposizioni:
- D.L. n. 18/2020, art. 26 comma 2-bis, inerente lo svolgimento in modalità agile dell’attività lavorativa per i lavoratori in condizione di fragilità;
- D.L. n. 18/2020, art. 26 comma 2, relativo all’equiparazione del periodo di assenza dal servizio a ricovero ospedaliero con conseguente erogazione della prestazione economica.
La tutela previdenziale per i lavoratori c.d. fragili del settore privato assicurati per la malattia INPS è riconosciuta dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022, mentre per l’equiparazione della quarantena/isolamento fiduciario con sorveglianza attiva a malattia il termine rimane fissato al 31 dicembre 2021 (v. indicazioni messaggio INPS n. 679/2022).
Il presente messaggio sostituisce il messaggio 11 marzo 2022 n. 1126.
INPS – Messaggio 24 marzo 2022 n. 1349
Fonte Teknoring
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