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COVID-19 Gazzetta Ufficiale

Covid-19 e genitori lavoratori: congedi e bonus

genitori lavoratori

Smartworking, congedi e bonus baby sitting a disposizione dei genitori lavoratori.

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge 13 marzo 2021, n. 30 in vigore dal 13 marzo 2021.

Il D.L. reca “Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena”.

Il provvedimento introduce ulteriori restrizioni finalizzate al contenimento della diffusione epidemiologica e prevede misure in favore dei genitori lavoratori dipendenti.

Riportiamo di seguito le principali misure.

Genitore di figlio convivente minore di 16 anni

Lavoratore dipendente, alternativamente all’altro genitore, può svolgere la prestazione di lavoro in smartworking per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell’attività didattica in presenza, alla durata dell’infezione da SARS Covid-19 del figlio, nonché alla durata della quarantena del figlio disposta dalla ASL competente a seguito di contatto ovunque avvenuto.

Genitore lavoratore dipendente di figlio convivente minore di 14 anni

Nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in smartworking, alternativamente all’altro genitore, può astenersi dal lavoro per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio, alla durata dell’infezione da SARS Covid-19 del figlio, nonché alla durata della quarantena del figlio.

Tale beneficio è riconosciuto anche ai genitori con figli con disabilità grave (art. 4, comma 1, L. 5 febbraio 1992, n. 104) iscritti a scuole di ogni ordine e grado per le quali sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura;

Per i periodi di astensione è riconosciuta un’indennità pari al 50% della retribuzione in luogo della retribuzione stessa

Figli di età compresa fra 14 e 16 anni

Uno dei genitori, alternativamente all’altro, ha diritto, qualora la prestazione lavorativa non sia eseguibile in smartworking, di astenersi dal lavoro ma senza corresponsione di retribuzione o indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con espresso divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.

Per i figli conviventi minori di 14 anni

Inoltre, il D.L. dispone che i lavoratori:

  • iscritti alla gestione separata INPS,
  • autonomi,
  • del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, impiegato per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica,
  • dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato,

possano scegliere la corresponsione di uno o più bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 100 euro settimanali e secondo le condizioni dettate dal Decreto.

Le modalità operative per accedere ai benefici in questione verranno stabilite dall’INPS.

In conclusione, rimandiamo alla lettura del documento.

Decreto Legge 13 marzo 2021, n. 30.

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Andrea Reali
Chi l’ha scritto

Andrea Reali

Amministratore e responsabile tecnico · Professore a contratto

Professore a contratto in Igiene Ambientale, Dipartimento di Sanità Pubblica, Medicina Sperimentale e Forense, Università di Pavia (dal 2013) · Abilitato RSPP per tutti i macrosettori ATECO · Consulente Tecnico Ambientale (C.S.E.A.) · Docente-formatore qualificato ai sensi del D.I. 6 marzo 2013

Guida SPL dal 2013 come amministratore e responsabile tecnico: è la firma tecnica dietro i documenti e la formazione dello studio. Laureato a Pavia in Tecniche della Prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, segue salute e sicurezza sul lavoro, ambiente, igiene ambientale e alimentare come RSPP per enti pubblici e aziende private. Le stesse materie le insegna all'Università di Pavia: è questo doppio sguardo — chi la norma la applica e chi la spiega — il filo di ciò che SPL mette per iscritto.

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