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Agevolazioni

Decreto Aiuti Ter 2022: sostegno a imprese e professionisti

Decreto Aiuti Ter 2022

Decreto Aiuti Ter 2022: misure a sostegno di imprese e professionisti con il DECRETO-LEGGE 23 settembre 2022, n. 144.

Pubblicato in GU del 23.09.2022 il Decreto Aiuti Ter n. 144/2022, in vigore dal 24 settembre.

Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttivita’ delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)

Di seguito una sintesi di alcune delle misure a sostegno di imprese e famiglie.

Bonus energetici alle imprese

Prorogati temporalmente e potenziati quantitativamente i contributi straordinari alle imprese per l’acquisto di energia e gas, riconosciuti sotto forma di credito d’imposta:

  • per quelle “energivore”, il bonus è pari al 40% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata e utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022 (per il periodo luglio-settembre è stato al 25%);
  • per le “gasivore”, il bonus è pari al 40% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas naturale, consumato nei mesi di ottobre e novembre 2022, per usi energetici diversi da quelli termoelettrici (per il terzo trimestre è stato al 25%);
  • per le imprese “non energivore” dotate di contatori con potenza pari almeno a 4,5 kW (in questo caso, è anche ampliata la platea dei beneficiari, in quanto, precedentemente, il limite era fissato a 16,5 kW), il bonus è pari al 30% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022 (per il trimestre luglio-settembre è stato al 15%);
  • per le imprese “non gasivore”, il bonus è pari al 40% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas naturale, consumato nei mesi di ottobre e novembre 2022, per usi energetici diversi da quelli termoelettrici (per il terzo trimestre è stato al 25%).

I crediti sono utilizzabili in compensazione, senza applicazione degli “ordinari” limiti annuali, entro il 31 marzo 2023.

A tale data viene prorogato anche il termine, precedentemente fissato al 31 dicembre 2022, entro cui utilizzare gli analoghi contributi spettanti per i consumi del terzo trimestre – articolo 6, Dl 115/2022.

Inoltre, non concorrono alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile Irap, non rilevano ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi, delle spese e degli altri componenti negativi di reddito, sono cumulabili con altre agevolazioni riguardanti i medesimi costi, a condizione che il cumulo non determini il superamento del costo sostenuto.

Infine, sono cedibili, esclusivamente per intero, ad altri soggetti, con possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di soggetti “qualificati” (banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario, imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia).

Entro il 16 febbraio 2023 i beneficiari dei bonus (inclusi quelli relativi al terzo trimestre) dovranno comunicare all’Agenzia delle entrate, a pena di decadenza dal diritto a fruire del restante credito, l’importo maturato nel 2022.

Un provvedimento delle Entrate, entro trenta giorni dall’entrata in vigore dell’“Aiuti ter”, definirà il contenuto e le modalità di presentazione della comunicazione.

Finanziamenti per i costi energetici

Viene prevista la concessione a titolo gratuito delle garanzie prestate da Sace Spa (articolo 15, Dl 50/2022) sui prestiti bancari alle imprese per il pagamento delle fatture derivanti dai consumi energetici emesse nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022.

A tal fine, va documentato che sono state riconosciute condizioni economiche di maggior favore, ossia che il tasso d’interesse applicato al finanziamento non supera, al momento dell’erogazione, il tasso cedolare annuo minimo garantito dei Btp di durata pari a quella del finanziamento stesso.

Vanno rispettate le norme comunitarie in materia di regime “de minimis” definite dalla Commissione nel “Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia a seguito dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina”.

L’ammontare garantito del finanziamento, in presenza di determinati requisiti, può essere elevato entro un importo non superiore a 25 milioni di euro.

Per la stessa finalità, cioè la copertura dei costi d’esercizio per il pagamento delle fatture energetiche emesse negli ultimi tre mesi del 2022, anche la garanzia del Fondo per le Pmi (articolo 2, comma 100, lettera a, legge 662/1996) su finanziamenti successivi alla data di entrata in vigore dell’“Aiuti-ter” può essere concessa a titolo gratuito, nel rispetto delle medesime condizioni dettate per le garanzie Sace, nella misura massima dell’80% dell’importo.

Una tantum per i lavoratori dipendenti

Dopo il bonus di 200 euro riconosciuto dal “decreto Aiuti” ai titolari di reddito non superiore a 35mila euro (articolo 31, Dl 50/2022), arriva una nuova indennità a favore dei lavoratori dipendenti.

L’importo è di 150 euro e spetta a chi, a novembre 2022, ha una retribuzione imponibile non superiore a 1.538 euro.

La somma sarà erogata in via automatica dal datore di lavoro nello stesso mese di novembre, previa dichiarazione del lavoratore di non essere titolare di ulteriori una tantum (per pensionati e altre categorie di soggetti).

L’indennità non è cedibile, sequestrabile, pignorabile né costituisce reddito ai fini fiscali e per la corresponsione di prestazioni previdenziali e assistenziali.

I datori di lavoro potranno compensare il credito maturato per le somme erogate ai dipendenti attraverso la denuncia mensile all’Inps (articolo 44, comma 9, Dl 269/2003).

Una tantum per i lavoratori autonomi

Per i lavoratori autonomi e i professionisti iscritti all’Inps o alle casse di previdenza private, la nuova misura di sostegno rappresenta un’integrazione del primo bonus di 200 euro (articolo 33, Dl 50/2022), per il quale ancora non è stato pubblicato il decreto attuativo.

A quell’importo vengono ora aggiunti altri 150 euro, a condizione che il richiedente abbia avuto un reddito complessivo 2021 non superiore a 20mila euro.

Accisa e Iva su carburanti

Prolungate ancora una volta le misure di contrasto all’eccezionale rincaro dei prodotti energetici volte a contenere i prezzi dei carburanti, già prorogate fino al 17 ottobre dal Dm 13 settembre 2022.

È ora protratta fino al 31 ottobre 2022 la riduzione delle accise gravanti su benzina (478,40 euro per mille litri), oli da gas o gasolio usato come carburante (367,40 euro per mille litri), gas di petrolio liquefatti (Gpl) usati come carburanti (182,61 euro per mille chilogrammi) e gas naturale usato per autotrazione (zero euro per metro cubo).

Identica proroga anche per l’applicazione dell’Iva al 5% sul gas naturale usato per autotrazione, ossia il metano.

Entro il 10 novembre 2022, gli esercenti i depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad accisa e gli esercenti gli impianti di distribuzione stradale di carburanti dovranno comunicare al competente ufficio delle Dogane i dati relativi ai quantitativi di prodotti interessati dagli “sconti” d’accisa giacenti nei serbatoi alla data del 30 ottobre; l’inadempimento o la comunicazione di dati incompleti o non veritieri sono puniti con una sanzione amministrativa da 500 a 3mila euro (articolo 50, comma 1, Dlgs 504/1995).

Come già previsto in occasione delle analoghe misure adottate nei mesi scorsi, il Garante per la sorveglianza dei prezzi, allo scopo di prevenire manovre speculative, potrà chiedere la collaborazione dei ministeri competenti per materia, di enti e organismi (Istat, Camere di commercio) nonché il supporto operativo della Guardia di finanza (articolo 1-bis, commi 5 e 6, Dl 21/2022).

 

Consulta la Gazzetta Ufficiale – GU Serie Generale n.223 del 23-09-2022 in pdf

 

 

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Andrea Reali
Chi l’ha scritto

Andrea Reali

Amministratore e responsabile tecnico · Professore a contratto

Professore a contratto in Igiene Ambientale, Dipartimento di Sanità Pubblica, Medicina Sperimentale e Forense, Università di Pavia (dal 2013) · Abilitato RSPP per tutti i macrosettori ATECO · Consulente Tecnico Ambientale (C.S.E.A.) · Docente-formatore qualificato ai sensi del D.I. 6 marzo 2013

Guida SPL dal 2013 come amministratore e responsabile tecnico: è la firma tecnica dietro i documenti e la formazione dello studio. Laureato a Pavia in Tecniche della Prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, segue salute e sicurezza sul lavoro, ambiente, igiene ambientale e alimentare come RSPP per enti pubblici e aziende private. Le stesse materie le insegna all'Università di Pavia: è questo doppio sguardo — chi la norma la applica e chi la spiega — il filo di ciò che SPL mette per iscritto.

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