Antincendio Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco
Decreto Controlli: chiarimenti dei Vigili del Fuoco sulle modifiche

Decreto controlli: la circolare prot. 16579 del 7 novembre 2022 dei VVF ha fornito alcuni chiarimenti necessari per la corretta ed uniforme applicazione del D.M. 15 settembre 2022 che ha modificato il D.M. 1 settembre 2021 (c.d. decreto Controlli).
La circolare conferma la vigenza, a far data dal 25 settembre 2022, di tutte le disposizioni stabilite dal D.M. 1° settembre 2021 eccetto il suo art. 4 “Qualificazione dei tecnici manutentori” e fornisce alcuni chiarimenti in merito al registro dei controlli nonché alla valutazione dei requisiti per la qualificazione dei manutentori.
In risposta ad alcuni quesiti pervenuti, con la circolare prot. 16579 del 7 novembre 2022 la Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile ha fornito alcuni chiarimenti necessari per la corretta ed uniforme applicazione del D.M. 15 settembre 2022 che ha modificato il D.M. 1 settembre 2021 recante
“Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’art. 46, comma 3, lett. a), punto 3, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.” (c.d. decreto Controlli)
La circolare, innanzitutto, ha segnalato che l’art. 1 del D.M. 15 settembre 2022 dispone la proroga al 25 settembre 2023 delle sole disposizioni previste all’art. 4 del D.M. 1 settembre 2021 relative alla qualificazione dei manutentori e, quindi, è confermata la vigenza, a far data dal 25 settembre 2022, di tutte le altre disposizioni stabilite dal D.M. 1° settembre 2021:
- Art. 1. Definizioni;
- Art. 2. Campo di applicazione;
- Art. 3. Controlli e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio;
- Art. 5. Abrogazioni.
Pertanto, ha evidenziato la circolare, già dal 25 settembre 2022, per la manutenzione, il controllo periodico e la sorveglianza di impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, si dovrà far riferimento ai criteri generali stabiliti nell’Allegato I al D.M. 1 settembre 2021 per cui, tra l’altro, il datore di lavoro dovrà predisporre il previsto registro dei controlli.
Nel suddetto registro dei controlli dovranno essere annotati i controlli periodici e gli interventi di manutenzione su impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, secondo le cadenze temporali indicate da disposizioni, norme e specifiche tecniche pertinenti, nazionali o internazionali, nonché dal manuale d’uso e manutenzione.
Tale registro deve, inoltre, essere mantenuto costantemente aggiornato e disponibile per gli organi di controllo.
In riferimento alla valutazione dei requisiti per la qualificazione dei manutentori degli impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio, la circolare ha rappresentato come possano essere riconosciuti validi, ai fini dell’ammissione diretta alla prova d’esame orale prevista al punto 4.4 del par. 4 dell’Allegato II al D.M. 1 settembre 2021, i corsi erogati da enti di formazione accreditati che, iniziati e pianificati entro il 25 settembre 2022, siano comunque ultimati entro il 31 dicembre 2022.
Ha rimandato poi ad una successiva nota di chiarimento le modalità di svolgimento della suddetta specifica prova di esame.
La circolare ha concluso informando che, nei primi mesi del 2023, verranno comunicate le procedure ed il database delle domande di esame necessarie per l’effettuazione delle prove degli esami di qualificazione dei manutentori, da effettuarsi presso le strutture del Corpo nazionale del Vigili del Fuoco.
Fonte OneHSE
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