Esonero contributivo per assunzioni di donne 2021-2022: istruzioni da INPS
Esonero contributivo per assunzioni di donne nel 2021-2022: l’INPS fornisce le indicazioni per le domande.
Con la legge di bilancio 2021 è stato stabilito un esonero contributivo del 100% per assunzioni di donne lavoratrici effettuate nel biennio 2021-2022, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui.
Potranno fare domanda tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, compresi quelli del settore agricolo.
Sono escluse le pubbliche amministrazioni e le imprese del settore finanziario.
L’INPS informa che sarà possibile presentare la domanda di autorizzazione dall’11 novembre 2021:
- utilizzando il modulo “92-2012” presente all’interno del Cassetto previdenziale,
- sono fornite ai datori di lavoro che possono accedere al beneficio le istruzioni operative e contabili relative alla fruizione dell’esonero,
- l’esonero è limitato alle assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato effettuate nel 2021.
Riportiamo parte del Messaggio n° 3809 del 05-11-2021:
Oggetto
Articolo 1, commi da 16 a 19, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di Bilancio 2021). Esonero per le assunzioni di donne lavoratrici effettuate nel biennio 2021-2022. Modalità operative. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti
- Premessa
L’articolo 1, comma 16, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di Bilancio 2021) ha stabilito che,per le assunzioni di donne lavoratrici effettuate nel biennio 2021-2022, l’esonero di cui all’articolo 4, commi da 9 a 11, della legge 28 giugno 2012, n. 92, è riconosciuto nella misura del 100 per cento, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui.
Con la circolare n. 32 del 22 febbraio 2021, l’Istituto ha fornito le prime indicazioni e le istruzioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi alla predetta misura di esonero contributivo.
Con il messaggio n. 1421 del 6 aprile 2021, l’Istituto ha chiarito che il suddetto esonero può trovare applicazione anche nelle ipotesi di trasformazioni a tempo indeterminato di rapporti a termine non agevolati ai sensi della disciplina di cui all’articolo 4, commi da 8 a 11, della legge n. 92/2012 o di cui all’articolo 1, commi da 16 a 19, della legge di Bilancio 2021, e che, in tali fattispecie, l’incentivo spetta per 18 mesi a decorrere dalla data di trasformazione. L’incentivo spetta, peraltro, anche in caso di proroga del rapporto, effettuata in conformità alla disciplina del rapporto a tempo determinato, fino al limite complessivo di 12 mesi.
Si ricorda che l’esonero in oggetto è riconosciuto a tutti i datori di lavoro privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore, ivi compresi i datori di lavoro del settore agricolo, e che la misura in trattazione non si applica nei confronti della pubblica Amministrazione, individuabile assumendo a riferimento la nozione e l’elencazione recate dall’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Inoltre, l’incentivo non può essere riconosciuto nei riguardi delle imprese del settore finanziario, in quanto non rientranti nell’ambito di applicazione della comunicazione C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020, e successive modificazioni, recante “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” (c.d. Temporary Framework).
Nello specifico, le imprese operanti nel settore finanziario escluse dall’esonero sono quelle che svolgono le attività indicate nella classificazione NACE alla sezione “K” – Financial and insurance activities. Si evidenzia che la sezione K della NACE, con le relative divisioni (codice a 2 cifre), gruppi (codice a 3 cifre) e classi (codice a 4 cifre), corrisponde a quella dell’Ateco2007.
Tutti i codici Ateco (a 6 cifre), rientranti nelle divisioni 64, 65 e 66, fanno parte della sezione K della classificazione Ateco2007.
Infine, invitiamo alla lettura integrale del messaggio per informazioni dettagliate: Scarica PDF
Fonte INPS
Gira questo approfondimento a chi serve




