Indicazioni per riammissione dei lavoratori dopo malattia COVID-19 correlata

Pubblicata dal Ministero della Salute la Circolare “Indicazioni per la riammissione in servizio dei lavoratori dopo assenza per malattia COVID-19 correlata”.
Il fine della circolare è di fornire indicazioni riguardo l’approvazione al rientro in servizio dei lavoratori dopo l’assenza causata da COVID-19.
” Il presente documento intende offrire indicazioni procedurali circa la riammissione in servizio dopo assenza per malattia COVID-19 correlata e la certificazione che il lavoratore deve produrre al datore di lavoro. Alla luce della normativa vigente a livello nazionale e del “Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro” siglato in data 6 aprile 2021, le fattispecie che potrebbero configurarsi sono quelle di seguito indicate…..”
Tali indicazioni fanno riferimento sia alla normativa vigente a livello nazionale sia all’aggiornamento del 6 aprile subito dal Protocollo condiviso Governo e Parti Sociali.
I casi presentati dalla Circolare sono i seguenti.
Lavoratori positivi con sintomi gravi e ricovero
Per coloro i quali sono stati colpiti più duramente dalla malattia il rientro è previsto in modo progressivo, successivamente alla visita del medico competente al fine di verificare l’idoneità alla mansione.
Questo indipendentemente dalla durata dell’assenza per malattia.
Lavoratori positivi sintomatici
Chi risulta positivo al virus presentando anche i sintomi della malattia, ma che non rientra nella categoria precedente, può rientrare in servizio seguitamente un periodo di isolamento di almeno dieci giorni dalla comparsa dei sintomi.
A questi va accompagnato un test di tipo molecolare negativo dopo almeno 3 giorni senza sintomi.
Lavoratori positivi asintomatici
Coloro i quali risultano positivi al virus ma che non presentano sintomi della malattia per tutto il periodo di affezione possono rientrare in servizio dopo un isolamento di almeno 10 giorni dalla conferma della positività accompagnando il tutto da un test molecolare negativo.
Per i lavoratori positivi sia asintomatici che sintomatici senza necessità di ricovero sarà necessario inviare al DL tramite il medico competente la certificazione di avvenuta negativizzazione.
Lavoratori positivi a lungo temine
Secondo la circolare del Ministero della Salute dello scorso 12 ottobre 2020, coadiuvata dalle recenti evidenze scientifiche, coloro i quali continuano a presentare positività al test molecolare, ma che non presentano sintomi da almeno una settimana, possono rientrare dall’isolamento dopo 21 giorni dalla comparsa dei sintomi.
Basandosi però sulle norme cautelari proposte dal Protocollo Condiviso del 6 aprile, al fine del reintegro, i lavoratori positivi oltre il giorno ventunesimo potranno essere riammessi solo dopo la negativizzazione del tampone molecolare o antigenico.
Lavoratori a contatto stretto asintomatico
In caso di contatto stretto con un positivo, è necessario informare il proprio medico curante il quale presenterà la certificazione di malattia, non necessaria nel momento in cui il lavoratore abbia la possibilità di accedere al regime di lavoro agile.
Per la riammissione saranno necessari 10 giorni dall’ultimo contatto con il positivo e presenta al medico competente il risultato negativo di un tampone molecolare o antigenico.
Fonte Ministero Salute
Gira questo approfondimento a chi serve






