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Approfondimenti COVID-19

Lavoratori in rientro dall’estero, cosa fare?

Lavoratori

Quali sono le prescrizioni aggiornate riguardo i lavoratori in rientro dall’estero?

Che differenze ci sono tra paesi europei e non europei?

Nell’articolo vedremo le indicazioni dal Ministero della Salute, aggiornate al 14 agosto 2020, sui rientri da paesi dell’area Schengenpaesi non europei, paesi a rischio e quando l’ingresso in Italia non è permesso.

1. Area Schengen

Gli spostamenti, per qualsiasi motivazione, sono consentiti tra gli Stati:

  • Membri dell’Unione Europea – Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria
  • Zona di Schengen – non UE: Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera
  • Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord
  • Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano
  • Andorra, Principato di Monaco

Romania e Bulgaria: chi vi ha soggiornato nei 14 giorni precedenti all’arrivo in Italia è obbligato alla quarantena.

Croazia, Grecia, Malta, Spagna: chi vi ha soggiornato nei 14 giorni precedenti all’arrivo in Italia deve seguire determinate procedure

– presentare alle autorità competenti una certificazione attestante che, nelle 72 ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale, si siano sottoposti a un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone con esito negativo.

Oppure sottoporsi ad un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell’arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero entro 48 ore dall’ingresso nel territorio nazionale presso l’azienda sanitaria locale di riferimento.

In attesa di sottoporsi al test presso l’azienda sanitaria locale di riferimento si deve osservare l’isolamento fiduciario presso la propria abitazione o dimora;

– comunicare immediatamente il proprio ingresso nel territorio nazionale al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio, anche se asintomatici;

– segnalare con tempestività la situazione all’Autorità sanitaria, in caso di insorgenza di sintomi COVID-19, attraverso i numeri telefonici dedicati e sottoporsi ad isolamento fiduciario.

2. Paese non UE

Da paesi non europei e/o dell’area Schengen è consentito il rientro

Con obbligo di motivazione e solo per:

• comprovate esigenze lavorative
• di assoluta urgenza
• motivi di salute
• comprovate ragioni di studio
• rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza

Senza obbligo di motivazione:

• cittadini di Stati terzi residenti nei seguenti Stati e territori (white list): Australia, Canada, Georgia, Giappone, Nuova Zelanda, Ruanda, Repubblica di Corea, Thailandia, Tunisia, Uruguay (Montenegro e Serbia dal 16 luglio sono stati inseriti nella lista dei Paesi a rischio con divieto di ingresso e transito in Italia; dal 30 luglio chi proviene dall’Algeria ha l’obbligo di motivare l’ingresso in Italia)
• cittadini di Stati terzi soggiornanti di lungo periodo ai sensi della direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, nonché di cittadini di Stati terzi che derivano il diritto di residenza da altre disposizioni europee o dalla normativa nazionale e dei rispettivi familiari.

Chi rientra da stati non EU ha comunque l’obbligo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario.

E’ consentito soltanto fare il tragitto verso casa o nel luogo dell’isolamento, tragitto in cui non è consentito usare mezzi di trasporto pubblico, ma il noleggio di autovetture e l’utilizzo di taxi.

Chi rientra per motivi di lavoro, salute o urgenza può rinviare fino a 120 ore l’inizio dell’isolamento fiduciario.

Eccezioni all’obbligo di quarantena: personale sanitario; funzionari dell’Ue; personale di mezzi di trasporto.

Ulteriori indicazioni: sito del Ministero
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  3. Paesi a rischio

È vietato l’ingresso in Italia alle persone che, nei 14 giorni antecedenti, hanno soggiornato o sono transitate per uno dei seguenti Paesi:

Armenia, Bahrein, Bangladesh, Brasile, Bosnia Erzegovina, Cile, Colombia, Kosovo, Kuwait, Macedonia del nord, Moldova, Montenegro, Oman, Panama, Perù, Repubblica dominicana, Serbia.

Il divieto non riguarda: i cittadini italiani, di uno Stato UE, di un Paese parte dell’accordo di Schengen, del Regno Unito, di Andorra, del Principato di Monaco, della Repubblica di San Marino o dello Stato della Città del Vaticano e i loro stretti familiari (discendenti e ascendenti conviventi, coniuge, parte di unione civile, partner stabile), a condizione che siano residenti anagraficamente in Italia da data anteriore al 9 luglio 2020.

Una deroga è prevista anche per i funzionari e gli agenti, comunque denominati, dell’Unione europea o di organizzazioni internazionali, gli agenti diplomatici, personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, funzionari e impiegati consolari, personale militare nell’esercizio delle loro funzioni.

Le categorie esentate dal divieto di ingresso devono in ogni caso sottoporsi al periodo di quarantena.

Eccezione al divieto di accesso e all’obbligo di quarantena: equipaggio di mezzi di trasporto, personale viaggiante di mezzi di trasporto che esclusivamente per motivi di lavoro entrano in Italia, per un massimo di 120 h o per un transito massimo di 36 ore per chi proviene da:
Serbia, Kosovo, Macedonia del Nord, Bosnia Erzegovina, Montenegro

4. A chi non è permesso

• diagnosi di positività per Covid-19 nei 14 giorni precedenti al viaggio;
• presenza anche di uno solo dei sintomi rilevanti per COVID-19 negli 8 giorni precedenti il viaggio: febbre ≥ 37,5°C e brividi; tosse di recente comparsa; difficoltà respiratorie; perdita improvvisa dell’olfatto, perdita o alterazione del gusto; raffreddore o naso che cola; mal di gola; diarrea (soprattutto nei bambini);
• contatto stretto (es. meno di 2 metri per più di 15 minuti) con un caso positivo confermato di COVID-19 nei 14 giorni precedenti il viaggio;
• aver soggiornato, nei 14 giorni anteriori all’ingresso in Italia, in Stati o territori esteri diversi da:
– Stati membri dell’Unione Europea: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria
– Stati non UE parte dell’accordo di Schengen: Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera
– Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord
– Andorra, Principato di Monaco
– Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano
– Australia, Canada, Georgia, Giappone, Montenegro, Marocco, Nuova Zelanda, Ruanda, Serbia, Corea del Sud, Thailandia, Tunisia, Uruguay.

Link utili
Focus: Cittadini Italiani in rientro dall’estero e cittadini stranieri in Italia sul sito Ministero degli affari esteri
Faq sul sito della Presidenza del Consiglio

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Andrea Reali
Chi l’ha scritto

Andrea Reali

Amministratore e responsabile tecnico · Professore a contratto

Professore a contratto in Igiene Ambientale, Dipartimento di Sanità Pubblica, Medicina Sperimentale e Forense, Università di Pavia (dal 2013) · Abilitato RSPP per tutti i macrosettori ATECO · Consulente Tecnico Ambientale (C.S.E.A.) · Docente-formatore qualificato ai sensi del D.I. 6 marzo 2013

Guida SPL dal 2013 come amministratore e responsabile tecnico: è la firma tecnica dietro i documenti e la formazione dello studio. Laureato a Pavia in Tecniche della Prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, segue salute e sicurezza sul lavoro, ambiente, igiene ambientale e alimentare come RSPP per enti pubblici e aziende private. Le stesse materie le insegna all'Università di Pavia: è questo doppio sguardo — chi la norma la applica e chi la spiega — il filo di ciò che SPL mette per iscritto.

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