Covid-19, Lavoratori Fragili e Sorveglianza Sanitaria

Quali sono le indicazioni per l’attività del medico competente e la relazione con i lavoratori fragili?
Andiamo a vedere le Circolari del Ministero della Salute e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali riguardo sorveglianza sanitaria, lavoratori fragili e le relative indicazioni operative.
In questi mesi di emergenza COVID-19 il Ministero della Salute si è occupato di questi temi nella Circolare del 29 aprile 2020, n. 14915, che tuttavia ha richiesto un chiarimento e un aggiornamento, correlati sia all’evoluzione epidemiologica che all’evoluzione normativa, arrivati con la Circolare del 4 settembre 2020.
Aggiornamenti e chiarimenti, con particolare riguardo alle lavoratrici e ai lavoratori fragili.
La circolare chiarisce meglio la definizione di fragilità, collegata a stati di salute gravati da patologie pregresse.
Inoltre fornisce utili indicazioni operative sulla sorveglianza sanitaria e sull’attuale contesto normativo.
Coronavirus e Lavoratori “Fragili”
Riguardo le situazioni di particolare fragilità, le “Indicazioni operative” della Circolare del 29 aprile rimarcavano la possibilità che:
“il medico competente fosse coinvolto nella identificazione dei soggetti con particolari situazioni di fragilità, raccomandando di porre particolare attenzione ai soggetti fragili anche in relazione all’età.
All’epoca, in merito a tali situazioni di fragilità, i dati epidemiologici rilevavano una maggiore fragilità nelle fasce di età più elevate della popolazione (>55 anni di età), nonché in presenza di co-morbilità tali da caratterizzare una condizione di maggiore rischio”.
I dati epidemiologici hanno “chiaramente mostrato una maggiore fragilità nelle fasce di età più elevate della popolazione in presenza di alcune tipologie di malattie cronico degenerative (ad es. patologie cardiovascolari, respiratorie e dismetaboliche) che, in caso di comorbilità con l’infezione da SARS-CoV-2, possono influenzare negativamente la gravità e l’esito della patologia”.
Il concetto di “lavoratore fragile”, in potenziale evoluzione in base alle nuove conoscenze scientifiche, è identificato in quelle condizioni dello stato di salute del lavoratore/lavoratrice rispetto alle patologie preesistenti che potrebbero determinare, in caso di infezione, un esito più grave o infausto.
Il sistema di sorveglianza epidemiologica e l’analisi secondaria sulle cartelle sanitarie dei pazienti deceduti hanno sottolineato alcuni punti:
- il rischio di contagio da SARS-CoV-2 non è significativamente differente nelle differenti fasce di età lavorativa;
- il 96,1% dei soggetti deceduti presenta una o più comorbilità e precisamente: il 13,9% presentava una patologia, il 20,4% due patologie, il 61,8% presentava tre o più patologie;
- le patologie più frequenti erano rappresentate da malattie cronico-degenerative a carico degli apparati cardiovascolare, respiratorio, renale e da malattie dismetaboliche;
- l’andamento crescente dell’incidenza della mortalità all’aumentare dell’età è correlabile alla prevalenza maggiore di tali patologie nelle fasce più elevate dell’età lavorativa;
- in aggiunta alle patologie sopra indicate, sono state riscontrate comorbilità di rilievo, quali quelle a carico del sistema immunitario e quelle oncologiche, non necessariamente correlabili all’aumentare dell’età.
In riferimento all’età: tale parametro, da solo, anche sulla base delle evidenze scientifiche, non costituisce elemento sufficiente per definire uno stato di fragilità nelle fasce di età lavorative.
Peraltro, se quale parametro venisse individuata la sola età, non sarebbe necessaria una valutazione medica per accertare la condizione di fragilità.
Non è, infatti, rilevabile alcun automatismo fra le caratteristiche anagrafiche e di salute del lavoratore e la eventuale condizione di fragilità.
In tale contesto, la ‘maggiore fragilità’ nelle fasce di età più elevate della popolazione va intesa congiuntamente alla presenza di comorbilità che possono integrare una condizione di maggior rischio.
Indicazioni operative
La Circolare fornisce delle indicazioni operative riguardo alla sorveglianza sanitaria, ne riportiamo alcune.
– Ai lavoratori e alle lavoratrici deve essere assicurata la possibilità di richiedere al datore di lavoro l’attivazione di adeguate misure di sorveglianza sanitaria, in ragione dell’esposizione al rischio da SARS-CoV-2, in presenza di patologie con scarso compenso clinico (a solo titolo esemplificativo, malattie cardiovascolari, respiratorie, metaboliche).
Eventuali richieste di visita dovranno essere corredate della documentazione medica relativa alla patologia diagnosticata (con modalità che garantiscano la protezione della riservatezza), a supporto della valutazione del medico competente.
– Qualora i datori di lavoro non siano tenuti alla nomina del medico competente per la sorveglianza sanitaria.
Dovrà essere assicurata al lavoratore/alla lavoratrice la possibilità di richiedere al datore di lavoro l’attivazione di adeguate misure di sorveglianza sanitaria, in ragione dell’esposizione al rischio da SARS-CoV-2, in presenza di patologie con scarso compenso clinico.
In quest’ultimo caso, ferma restando la possibilità per il datore di lavoro di nominare comunque il medico competente, in base alla valutazione del rischio, ai fini della massima tutela dei lavoratori fragili, su richiesta del lavoratore o della lavoratrice, ai sensi dell’articolo 5, comma 3, della legge 20 maggio 1970, n. 300,
il datore di lavoro potrà inviare il lavoratore o la lavoratrice a visita presso enti pubblici e istituti specializzati di diritto pubblico, tra i quali:
- l’INAIL, che ha attivato una procedura specifica per tale tutela, avvalendosi delle proprie strutture territoriali;
- le Aziende sanitarie locali;
- i dipartimenti di medicina legale e di medicina del lavoro delle Università.
La circolare fornisce anche indicazioni specifiche sui contenuti del giudizio medico-legale e sulle modalità di espletamento delle visite e sottolinea che è opportuno:
tendere al completo – seppur graduale – ripristino delle visite mediche previste dal decreto legislativo n. 81 del 2008, sempre a condizione che sia consentito operare nel rispetto delle misure igieniche raccomandate dal Ministero della salute e secondo quanto previsto dall’OMS, nonché tenendo conto dell’andamento epidemiologico nel territorio di riferimento.
Contesto normativo di riferimento
Concludiamo riportando il quadro normativo di riferimento presente nelle Circolari.
Le indicazioni presenti nella Circolare del 29 aprile esaminavano il ruolo del medico competente e segnalavano la possibilità che quest’ultimo, nel contesto generale di ripartenza delle attività lavorative in fase pandemica, andasse a supportare il datore di lavoro nella attuazione delle misure di prevenzione e protezione già richiamate nel Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 24 aprile 2020, e quindi in ossequio a quanto previsto dall’articolo 28 riguardo alla valutazione dei rischi, nello specifico per quanto concerne l’integrazione del DVR.
Nella fase attuale continua a rilevarsi fondamentale la sorveglianza sanitaria.
In particolare in riferimento alla opportunità di contestualizzare in tempo utile le diverse tipologie di misure di contenimento del rischio da SARS-CoV-2 rispetto alle singole realtà produttive, tenendo conto dei dati sull’andamento epidemiologico nel relativo contesto territoriale.
Le norme indicate nella circolare hanno come quadro normativo di riferimento l’art. 5, comma 3, della legge 20 maggio 1970 n. 300 (Statuto dei lavoratori), relativo agli “accertamenti sanitari”, e le disposizioni di cui alla sezione V (Sorveglianza Sanitaria) del Capo III (Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro), Titolo I del decreto legislativo n. 81/2008 (con particolare riferimento all’articolo 41).
Queste norme delineano gli strumenti di sorveglianza sanitaria fondamentali anche per il miglioramento continuo e il mantenimento nel tempo dell’efficacia delle misure di contenimento.
Integrano anche un valido sistema di verifica della presenza di condizioni di fragilità dei lavoratore/della lavoratrice dipendente.
Demandano al medico competente e ai servizi ispettivi degli enti pubblici e degli istituti specializzati l’accertamento della idoneità del lavoratore/della lavoratrice all’espletamento della mansione.
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