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Modalità e livelli di esposizione nelle emergenze radiologiche: il nuovo decreto

Modalità e livelli di esposizione nelle emergenze radiologiche, il Decreto.
Pubblicato il 6 maggio 2022, il D.M. 22 aprile 2022 si propone di stabilire le modalità e i livelli di esposizione dei lavoratori e del personale di intervento durante una situazione di esposizione di emergenza con rischio di esposizione a radiazioni ionizzanti, ma le indicazioni normative sono piuttosto carenti.
Campo di applicazione
Il decreto interministeriale 22 aprile 2022 (D.M. 22 aprile 2022), pubblicato il 6 maggio 2022, reca “Modalità e livelli di esposizione dei lavoratori e del personale di intervento ai sensi dell’articolo 124, comma 12, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101”.
Il decreto è stato emanato dal Ministro dell’interno di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, della salute, dello sviluppo economico (oggi della transizione ecologica), sentito il Dipartimento della protezione civile.
Il provvedimento stabilisce le modalità e i livelli di esposizione dei lavoratori e del personale di intervento durante una situazione di esposizione di emergenza con rischio di esposizione a radiazioni ionizzanti.
Le disposizioni riguardano, in particolare, i lavoratori e il personale di intervento che partecipano alle attività emergenziali e che, in relazione all’attività a cui sono adibiti, sono suscettibili di incorrere in una esposizione professionale di emergenza, comportante il rischio di superare anche solo uno dei limiti di dose stabiliti per i lavoratori esposti.
Il decreto, pur esaminando gli aspetti di seguito elencati, si limita a una descrizione generica e qualitativa senza fornire approfondimenti di tipo tecnico o valori di riferimento, per i quali rimanda alla normativa esistente. Peraltro, non sono presenti vere e proprie prescrizioni e di conseguenza non sono contenute scadenze da rispettare o sanzioni in caso di inadempienze, che non sarebbe comunque possibile individuare.
L’impostazione non sembra rispettare del tutto le intenzioni del comma 12, art. 124, D.Lgs. n. 101/2020, che vorrebbe in particolare la definizione di modalità e livelli di esposizione, per i quali il nuovo decreto rimanda semplicemente a quanto già previsto dalla normativa esistente.
Preparazione dell’emergenza (art. 3) e strategie di gestione dell’emergenza (art. 7)
Nell’art. 3 sono testualmente richiamate le misure di preparazione dell’emergenza già contenute nell’allegato XX al D.Lgs. n. 101/2020, che si limita però a queste mere indicazioni.
Le strategie di gestione appaiono meglio delineate, rispetto alle altre tematiche, ma fanno comunque riferimento a provvedimenti (piani di emergenza delle Prefetture) e strutture istituzionali (ARPA/APPA, VVF, Comitato per la pianificazione dell’emergenza radiologica e nucleare) già ben definiti e caratterizzati altrove.
Attività su scenari di intervento (art. 4) e valutazione dello scenario operativo (art. 5)
Gli scenari di intervento indicati non sono esaustivi e sono infatti identificati come “principali attività”. Si citano ad esempio le situazioni di incendio ma non quelle relative a terremoti o allagamenti.
La valutazione degli scenari fa presupporre il possesso di competenze specifiche e approfondite.
Essa richiede infatti una preparazione multidisciplinare in settori quali la caratterizzazione radiologica di materiali ed emissioni radioattive, l’analisi logistica dei luoghi e della loro frequentazione, la conoscenza approfondita degli impianti coinvolti, la capacità gestionale e di coordinamento.
Non sono però indicate nel nuovo decreto la preparazione di base e la formazione necessarie per fare le valutazioni in modo completo e affidabile.
Questo aspetto è ancora più evidente quando, all’art. 8, il D.M. 22 aprile 2022 sottolinea che il personale delle squadre speciali di intervento è “individuato su base volontaria”.
Misure protettive per la gestione dell’emergenza (art. 6)
Il tono del D.M. 22 aprile 2022 rimane lo stesso anche quando affronta la descrizione delle misure protettive, senza specificare come queste possano essere attuate e, in particolare, senza fornire una descrizione, seppure generica, della strumentazione indispensabile ad attuarle. Le misure indicate richiedono infatti una dotazione strumentale molto specifica, come quella necessaria per la sorveglianza dosimetrica e per il monitoraggio ambientale, ma in merito il D.M. 22 aprile 2022 non riporta nessuna indicazione né tantomeno delle raccomandazioni.
Squadre speciali di intervento (art. 8)
La composizione, le competenze e la dotazione delle squadre speciali di intervento non sono chiarite nel D.M. 22 aprile 2022, che sostiene implicitamente che non sono sempre necessarie demandando però ai piani di emergenza prefettizi la valutazione di questa necessità senza indicare i criteri da prendere in considerazione.
Stabilire i livelli di esposizione avrebbe dovuto essere l’obiettivo principale del D.M. 22 aprile 2022, che però si limita a indicare che per le squadre speciali di intervento “si applicano le disposizioni di cui ai commi 4, 5, 6 e 7 dell’art. 124 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101”.
Conclusioni
In sintesi, il nuovo D.M. 22 aprile 2022 si limita a fornire indicazioni di carattere generale, rimandando a normative e organismi già esistenti senza affrontare in maniera più approfondita o con raccomandazioni aggiornate gli obiettivi che si prefigge.
Questa impostazione è di fatto riportata nello stesso decreto come si può leggere fin dai primi articoli ed è chiaramente dichiarata all’art. 9 (Disposizioni finali) nel comma 1, che dice: “Per quanto non riportato nel presente decreto si applicano le disposizioni del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101”.
Forse il merito del nuovo decreto consiste nell’indicare come la struttura già definita dalla normativa esistente debba essere applicata ai casi di emergenza radiologica. Il quadro normativo del settore rimane però sostanzialmente invariato anche dopo la sua pubblicazione.
Scarica e consulta il Decreto 22 aprile 2022 (G.U. 6 maggio 2022, n. 105) – PDF
Fonte OneHSE
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