Gazzetta Ufficiale Testo Unico - 81/2008
Modifiche al D.Lgs 81/2008: novità con la Legge 215

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge 215 che converte in legge il DL 146/2021, che introduceva modifiche al D.Lgs. 81/2008:
«Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili.»
La Legge di conversione modifica il Testo Unico di sicurezza sul lavoro in molti articoli significativi e le modifiche riguardano, tra le altre cose, ruolo e obblighi dei preposti e formazione.
Di seguito alcune delle modifiche.
Obblighi del datore di lavoro e del dirigente
all’articolo 18, comma 1, dopo la lettera b) e’ inserita la seguente:
«b-bis) individuare il preposto o i preposti per l’effettuazione delle attivita’ di vigilanza di cui all’articolo 19.»;
d-quater) all’articolo 26, dopo il comma 8 e’ aggiunto il seguente:
«8-bis. Nell’ambito dello svolgimento di attivita’ in regime di appalto o subappalto, i datori di lavoro appaltatori o subappaltatori devono indicare espressamente al datore di lavoro committente il personale che svolge la funzione di preposto»;
Obblighi della figura del preposto
d-ter) all’articolo 19, comma 1:
1) la lettera a) e’ sostituita dalla seguente:
«a) sovrintendere e vigilare sull’osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonche’ delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme for- nendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza dell’inosservanza, interrompere l’attivita’ del lavoratore e informare i superiori diretti»;
Inoltre, è aggiunta la lettera f-bis:
«f-bis) in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l’attivita’ e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformita’ rilevate»;
Infine, sono modificate le disposizioni su formazione ed addestramento di preposto, dirigenti e datori di lavoro.
Sostituito il comma 7 dell’articolo 37 con: “Il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti ricevono un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, secondo quanto previsto dall’accordo di cui al comma 2, secondo periodo”
d-quinquies) all’articolo 37:
4) dopo il comma 7-bis e’ inserito il seguente:
«7-ter. Per assicurare l’adeguatezza e la specificita’ della formazione nonche’ l’aggiornamento periodico dei preposti ai sensi del comma 7, le relative attivita’ formative devono essere svolte interamente con modalita’ in presenza e devono essere ripetute con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi»));
Entro giugno 2022, è previsto un nuovo Accordo Stato Regioni, con cui saranno riviste e riorganizzate le attività di formazione, con le seguenti aggiunte:
- formazione obbligatoria per il datore di lavoro;
- verifica dell’efficacia della formazione durante il lavoro;
- aggiornamento formazione preposti ogni 2 anni e divieto di utilizzo della FAD per i preposti sia corso iniziale che aggiornamento
Infine,
Art. 13 bis Disposizioni in materia di interventi strutturali e di manutenzione per la sicurezza delle istituzioni scolastiche
Esenzione dei dirigenti scolastici dalle responsabilità
1. All’articolo 18 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
«3.1. I dirigenti delle istituzioni scolastiche sono esentati da qualsiasi responsabilita’ civile, amministrativa e penale qualora abbiano tempestivamente richiesto gli interventi strutturali e di manutenzione di cui al comma 3, necessari per assicurare la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati, adottando le misure di carattere gestionale di propria competenza nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente. In ogni caso gli interventi relativi all’installazione degli impianti e alla loro verifica periodica e gli interventi strutturali e di manutenzione riferiti ad aree e spazi degli edifici non assegnati alle istituzioni scolastiche restano a carico dell’amministrazione tenuta, alla loro fornitura e manutenzione.
In caso di rischio grave e immediato
Qualora i dirigenti, sulla base della valutazione svolta con la diligenza del buon padre di famiglia, rilevino la sussistenza di un pericolo grave e immediato, possono interdire parzialmente o totalmente l’utilizzo dei locali e degli edifici assegnati, nonche’ ordinarne l’evacuazione, dandone tempestiva comunicazione all’amministrazione.
Riguardo la valutazione dei rischi strutturali:
3.2. Per le sedi delle istituzioni scolastiche, la valutazione dei rischi strutturali degli edifici e l’individuazione delle misure necessarie a prevenirli sono di esclusiva competenza dell’amministrazione tenuta, ai sensi delle norme o delle convenzioni vigenti, alla loro fornitura e manutenzione. Il documento di valutazione di cui al comma 2 e’ redatto dal dirigente dell’istituzione scolastica congiuntamente all’amministrazione.».
Consulta:
- DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81
- TESTO COORDINATO DEL DL 21 ottobre 2021, n. 146 – la legge di conversione 17 dicembre 2021, n. 215
Fonte Gazzetta Ufficiale
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