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Gazzetta Ufficiale Testo Unico - 81/2008

Modifiche al D.Lgs 81/2008: novità con la Legge 215

modifiche

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge 215 che converte in legge il DL 146/2021, che introduceva modifiche al D.Lgs. 81/2008:

«Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili.»

La Legge di conversione modifica il Testo Unico di sicurezza sul lavoro in molti articoli significativi e le modifiche riguardano, tra le altre cose, ruolo e obblighi dei preposti e formazione.

Di seguito alcune delle modifiche.

Obblighi del datore di lavoro e del dirigente

all’articolo 18, comma 1, dopo la lettera b) e’ inserita la seguente:

«b-bis) individuare il preposto o i preposti per l’effettuazione delle attivita’ di vigilanza di cui all’articolo 19.»;

d-quater) all’articolo 26, dopo il comma 8 e’ aggiunto il seguente:

«8-bis. Nell’ambito dello svolgimento di attivita’ in regime di appalto o subappalto, i datori di lavoro appaltatori o subappaltatori devono indicare espressamente al datore di lavoro committente il personale che svolge la funzione di preposto»;

Obblighi della figura del preposto

d-ter) all’articolo 19, comma 1:

1) la lettera a) e’ sostituita dalla seguente:

«a) sovrintendere e vigilare sull’osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonche’ delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme for- nendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza dell’inosservanza, interrompere l’attivita’ del lavoratore e informare i superiori diretti»;

Inoltre, è aggiunta la lettera f-bis:

«f-bis) in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l’attivita’ e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformita’ rilevate»;

Infine, sono modificate le disposizioni su formazione ed addestramento di preposto, dirigenti e datori di lavoro.

Sostituito il comma 7 dell’articolo 37 con: “Il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti ricevono un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, secondo quanto previsto dall’accordo di cui al comma 2, secondo periodo

d-quinquies) all’articolo 37:

4) dopo il comma 7-bis e’ inserito il seguente:

«7-ter. Per assicurare l’adeguatezza e la specificita’ della formazione nonche’ l’aggiornamento periodico dei preposti ai sensi del comma 7, le relative attivita’ formative devono essere svolte interamente con modalita’ in presenza e devono essere ripetute con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi»));

Entro giugno 2022, è previsto un nuovo Accordo Stato Regioni, con cui saranno riviste e riorganizzate le attività di formazione, con le seguenti aggiunte:

  • formazione obbligatoria per il datore di lavoro;
  • verifica dell’efficacia della formazione durante il lavoro;
  • aggiornamento formazione preposti ogni 2 anni e divieto di utilizzo della FAD per i preposti sia corso iniziale che aggiornamento

Infine, 

Art. 13 bis Disposizioni in materia di interventi strutturali e di manutenzione per la sicurezza delle istituzioni scolastiche
Esenzione dei dirigenti scolastici dalle responsabilità

1. All’articolo 18 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

«3.1. I dirigenti delle istituzioni scolastiche sono esentati da qualsiasi responsabilita’ civile, amministrativa e penale qualora abbiano tempestivamente richiesto gli interventi strutturali e di manutenzione di cui al comma 3, necessari per assicurare la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati, adottando le misure di carattere gestionale di propria competenza nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente. In ogni caso gli interventi relativi all’installazione degli impianti e alla loro verifica periodica e gli interventi strutturali e di manutenzione riferiti ad aree e spazi degli edifici non assegnati alle istituzioni scolastiche restano a carico dell’amministrazione tenuta, alla loro fornitura e manutenzione.

In caso di rischio grave e immediato

Qualora i dirigenti, sulla base della valutazione svolta con la diligenza del buon padre di famiglia, rilevino la sussistenza di un pericolo grave e immediato, possono interdire parzialmente o totalmente l’utilizzo dei locali e degli edifici assegnati, nonche’ ordinarne l’evacuazione, dandone tempestiva comunicazione all’amministrazione.

Riguardo la valutazione dei rischi strutturali:

3.2. Per le sedi delle istituzioni scolastiche, la valutazione dei rischi strutturali degli edifici e l’individuazione delle misure necessarie a prevenirli sono di esclusiva competenza dell’amministrazione tenuta, ai sensi delle norme o delle convenzioni vigenti, alla loro fornitura e manutenzione. Il documento di valutazione di cui al comma 2 e’ redatto dal dirigente dell’istituzione scolastica congiuntamente all’amministrazione.».

Consulta:

Fonte Gazzetta Ufficiale

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Andrea Reali
Chi l’ha scritto

Andrea Reali

Amministratore e responsabile tecnico · Professore a contratto

Professore a contratto in Igiene Ambientale, Dipartimento di Sanità Pubblica, Medicina Sperimentale e Forense, Università di Pavia (dal 2013) · Abilitato RSPP per tutti i macrosettori ATECO · Consulente Tecnico Ambientale (C.S.E.A.) · Docente-formatore qualificato ai sensi del D.I. 6 marzo 2013

Guida SPL dal 2013 come amministratore e responsabile tecnico: è la firma tecnica dietro i documenti e la formazione dello studio. Laureato a Pavia in Tecniche della Prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, segue salute e sicurezza sul lavoro, ambiente, igiene ambientale e alimentare come RSPP per enti pubblici e aziende private. Le stesse materie le insegna all'Università di Pavia: è questo doppio sguardo — chi la norma la applica e chi la spiega — il filo di ciò che SPL mette per iscritto.

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