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Antincendio

Nuova qualifica di manutentore antincendio: la proroga con il decreto

Nuova qualifica di manutentore antincendio

Nuova qualifica di manutentore antincendio: pubblicato il decreto che proroga alcune norme del D.M. 1 settembre 2021.

Il Dipartimento dei Vigili del Fuoco con la nota 19 settembre 2022 comunica la prossima pubblicazione di un decreto che modificherà il D.M. 1 settembre 2021. Pubblicato il decreto (anticipato dalla nota VVF 19 settembre 2022, DCprev. 12892) che proroga alcune norme del D.M. 1 settembre 2021.

Le modifiche interessano il primo dei tre decreti di riforma della prevenzione incendi, “Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’art. 46, comma 3, lett. a), punto 3, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81:

Capo III Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro Sezione VI — Gestione delle emergenze — Art. 46. Prevenzione incendi
3. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 e dalle disposizioni concernenti la prevenzione incendi di cui al presente decreto, i Ministri dell’interno, del lavoro e della previdenza sociale, in relazione ai fattori di rischio, adottano uno o piu’ decreti nei quali sono definiti: a) i criteri diretti atti ad individuare:Omissis3) metodi di controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio;

Il D.M. Interno 15 settembre 2022 modifica il D.M. 1° settembre 2021, recante: «Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81».

Il decreto dispone inoltre l’attesa proroga dell’entrata in vigore delle norme sulla qualificazione dei tecnici manutentori dal 25 settembre 2022:

Art. 4 — Qualificazione dei tecnici manutentori
1. Gli interventi di manutenzione e i controlli sugli impianti e le attrezzature e le altre misure di sicurezza antincendio sono eseguiti da tecnici manutentori qualificati. 2. Le modalità di qualificazione del tecnico manutentore sono stabilite nell’Allegato II del presente decreto, che costituisce parte integrante del presente decreto. 3. La qualifica di tecnico manutentore qualificato sugli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio e’ valida su tutto il territorio nazionale.

A ridosso dell’entrata in vigore, prevista il 25 settembre 2022, dei nuovi obblighi previsti dal D.M. 1 settembre 2021, dunque, in mancanza dei corsi di formazione che avrebbero dovuto essere organizzati per consentire il conseguimento della nuova qualifica di manutentore degli impianti antincendio, il Ministero dell’Interno provvede a ufficializzare la proroga che tutti gli operatori del settore davano da tempo per certa. Dopo un’attesa pluriennale, altri 12 mesi che si spera non trascorrano invano come i precedenti.

Le modifiche all’allegato II del D.M. 1° settembre 2021 interessano:

  • il Prospetto 3.8, sostituito dai seguenti:

a) Prospetto 3.8.1 recante «Contenuti minimi e durata dei corsi di formazione teorico pratica per il tecnico manutentore qualificato. Sistemi di evacuazione naturale di fumo e calore (SENFC)»;

b) Prospetto 3.8.2 recante «Contenuti minimi e durata dei corsi di formazione teorico pratica per il tecnico manutentore qualificato. Sistemi di evacuazione forzata di fumo e calore (SEFFC) e sistemi di ventilazione orizzontale del fumo e del calore (SVOF)»;

  • l’aggiunta del Prospetto 3.14 recante «Contenuti minimi e durata dei corsi di formazione teorico pratica per il tecnico manutentore qualificato. Sistemi a polvere»

Consulta:

 

Fonte HSE+

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Simone Ruzza
Chi l’ha scritto

Simone Ruzza

Progettista antincendio, coordinatore per la sicurezza e responsabile tecnico

Ingegneria Civile e Ambientale, Università di Pavia · Iscritto all'Elenco Ministeriale dei Tecnici Antincendio (Ministero dell'Interno — Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco) · Lead Auditor ISO 9001:2015 (TÜV SÜD) · Coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori ai sensi dell'art. 98 D.Lgs. 81/08

Porta le pratiche di prevenzione incendi dalla progettazione al CPI: valutazione del rischio, resistenza al fuoco delle strutture, impianti idrici, rapporto con i Vigili del Fuoco. In cantiere è coordinatore per la sicurezza: piani di sicurezza e coordinamento, verifica dell'idoneità delle imprese, sopralluoghi durante i lavori. In SPL dal 2018.

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