Proroga scadenze versamenti per artigiani, commercianti e professionisti

Proroga scadenze versamenti al 15 settembre 2021 per artigiani, commercianti e professionisti.
Con il messaggio 27 luglio 2021, n. 2731, l’INPS comunica che l’articolo 9-ter del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 ha disposto la proroga dei termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di IRAP e IVA, in scadenza dal 30 giugno al 31 agosto 2021.
Il messaggio specifica i beneficiari della misura introdotta e informa che le somme dovute devono essere versate entro il 15 settembre 2021, senza maggiorazione.
La proroga si estende anche ai termini di versamento dei contributi previdenziali INPS dovuti per:
- la Gestione speciale degli esercenti attività commerciali,
- Gestione speciale degli artigiani
- i professionisti con obbligo di iscrizione alla Gestione Separata
le cui somme sono calcolate e dichiarate nei modelli fiscali.
Per i soggetti iscritti alle Gestioni autonome speciali dell’INPS degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, il termine di pagamento della prima rata dei contributi richiesti con l’emissione 2021, aventi scadenza originaria il 17 maggio 2021, è fissato al 20 agosto 2021, come già reso noto con la circolare INPS 10 giugno 2021, n. 85.
SCARICA QUI IL PDF DEL MESSAGGIO n. 2731
Riportiamo di seguito parte del messaggio:
Acquisito il parere del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, in base alla disposizione citata, la proroga si estende anche ai termini di versamento dei contributi previdenziali INPS dovuti per la Gestione speciale degli esercenti attività commerciali e per la Gestione speciale degli artigiani, nonché per i professionisti con obbligo di iscrizione alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, le cui somme sono calcolate e dichiarate nei modelli fiscali.
Sono, pertanto, differiti alla data del 15 settembre 2021 i termini di versamento delle somme dovute:
- a titolo di saldo per l’anno di imposta 2020 e di primo acconto per l’anno di imposta 2021 della contribuzione calcolata sul reddito d’impresa ai fini Irpef dai soggetti di cui all’articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233;
- a titolo di saldo per l’anno di imposta 2020 e di primo acconto per l’anno di imposta 2021 della contribuzione calcolata sul reddito ai fini Irpef dai soggetti iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995 e che producono reddito ai sensi dell’articolo 53, comma 1, del D.P.R. n. 917/1986.
Per completezza di informazione, si segnala che, per i soggetti iscritti alle Gestioni autonome speciali dell’INPS degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, il termine di pagamento della prima rata dei contributi richiesti con l’emissione 2021 aventi quale scadenza originaria il 17 maggio 2021 è stabilito al 20 agosto 2021, come reso noto con la circolare n. 85 del 10 giugno 2021.
Fonte: INPS
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