Revisione della direttiva amianto: consenso dal Consiglio Europeo

Revisione della direttiva amianto: il Consiglio europeo ha raggiunto il consenso sulla revisione della direttiva amianto.
L’amianto, un noto cancerogeno, è ancora oggi responsabile del 78% dei tumori di origine professionale riconosciuti in tutta Europa. Sebbene vietato nella UE dal 2005 (in Italia dal 1992), rimane presente negli edifici più vecchi.
Quando le fibre di amianto vengono rilasciate e inalate, ad esempio durante le ristrutturazioni, ciò rappresenta una minaccia per la salute dei lavoratori.
Il 30 novembre il Consiglio europeo ha raggiunto il consenso sulla revisione della direttiva amianto, proposta dalla Commissione lo scorso settembre.
Ora è necessario trovare un accordo con il Parlamento europeo, che aveva già espresso la propria posizione nella risoluzione 20 ottobre 2021, n. 184/03.
La direttiva 30 novembre 2009, n. 2009/148/CE (non ancora pienamente recepita nel Capo III del Titolo IX, D.Lgs. n. 81/2008) prevede l’attuazione di specifiche misure al fine di garantire la tutela della salute dei lavoratori, stabilendo che “per qualsiasi attività che possa presentare un rischio di esposizione alla polvere proveniente dall’amianto o da materiali contenenti amianto, è necessario valutare tale rischio in modo da stabilire la natura e il grado dell’esposizione dei lavoratori alla polvere proveniente dall’amianto o dai materiali contenenti amianto”.
In vista del cospicuo numero di ristrutturazioni previste da qui al 2030, si è ritenuto di aggiornare la direttiva, anche al fine di stabilire un valore limite di esposizione professionale maggiormente tutelante per gli esposti al rischio.
Il Parlamento europeo aveva adottato una propria posizione già nell’autunno 2021: questa prevedeva in modo particolare un valore limite pari a 0,001 fibre per cm3 (1 000 fibre per m3) in qualsiasi momento durante il processo lavorativo, anziché l’attuale 0,1 fibre per cm3, misurate in rapporto a una media ponderata nel tempo di riferimento di 8 ore (TWA), e individuava il metodo analitico di riferimento nella Microscopia elettronica a scansione (SEM) anziché la meno accurata Microscopia Ottica in Contrasto di Fase (MOCF), molto più utilizzata, che perde di sensibilità nell’intorno del diametro di 3 μm (importante per la respirabilità delle fibre aerodisperse) e non consente di distinguere l’amianto da altri materiali fibrosi compresenti. Un elemento ritenuto critico era inoltre l’individuazione delle Esposizioni sporadiche e di debole intensità (ESEDI), la cui definizione viene soppressa in considerazione della necessità di individuare una definizione comune. Venivano inoltre definite le specifiche tecniche per la bonifica di manufatti contenenti amianto e le procedure tecniche e amministrative da applicarsi in edilizia.
Lo scorso 30 novembre, il Consiglio dei ministri europei dell’occupazione ha raggiunto una posizione comune sulla proposta di modifica della direttiva n. 2009/148/CE:
- necessario ridurre il valore limite di esposizione professionale;
- proposta art. 8: valore pari a 0,01 fibre/cm3 (equivalente a quello proposto dalla Commissione, 10 volte più piccolo dell’attuale, e 10 volte più grande di quello nella proposta del Parlamento).
Inoltre il Consiglio approva (art. 7) la definizione della SEM come metodo per il conteggio delle fibre di amianto.
Viene previsto un periodo di recepimento più lungo del consueto (7 anni) per conformarsi a tale requisito al fine di concedere tempo sufficiente per la transizione dal ricorso alla MOCF.
La proposta del Consiglio, tuttavia non considera la definizione di criteri comuni per l’individuazione delle attività in ESEDI, né entra nel merito dei procedimenti tecnici, limitandosi a prevedere (art. 11):
- “Prima di intraprendere lavori di demolizione o di manutenzione, i datori di lavoro adottano, eventualmente chiedendo informazioni ai proprietari dei locali o ottenendole da altre fonti di informazione, compresi i registri pertinenti, ogni misura necessaria volta a individuare la presenza di materiali a potenziale contenuto di amianto.”
- e individuando misure generali per tutte le attività con rischio espositivo ad amianto (art. 6), quali: “l’esposizione dei lavoratori alla polvere prodotta dall’amianto o da materiali contenenti amianto sul luogo di lavoro è ridotta al minimo e in ogni caso al più basso valore tecnicamente possibile al di sotto del valore limite fissato all’articolo 8.
In particolare attraverso le seguenti misure:
- il numero di lavoratori esposti o che possono essere esposti alla polvere prodotta dall’amianto o da materiali contenenti amianto è limitato al numero più basso possibile;
- i processi lavorativi sono concepiti in modo da evitare di produrre polvere di amianto o, se ciò non è possibile, da evitare emissioni di polvere di amianto nell’aria;
- tutti i locali e le attrezzature per il trattamento dell’amianto si prestano a essere regolarmente sottoposti a un’efficace pulizia e manutenzione;
- l’amianto o i materiali che rilasciano polvere di amianto o che contengono amianto sono stoccati e trasportati in appositi imballaggi chiusi;
- i residui sono raccolti e rimossi dal luogo di lavoro il più presto possibile in appropriati imballaggi chiusi su cui sarà apposta un’etichettatura indicante che contengono amianto; questa misura non si applica alle attività estrattive; detti residui sono successivamente trattati a norma della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio”.
Ora il Parlamento europeo e il Consiglio dovranno trovare una posizione comune; i negoziati sono in fase di avvio, l’emanazione della direttiva definitiva e’ prevista nel primo semestre 2023.
Fonte OneHSE
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