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Sanzioni

Sanzioni sicurezza sul lavoro: operativa una variazione delle ammende previste

Sanzioni sicurezza sul lavoro: operativa una variazione delle ammende previste.

Con riferimento alla rivalutazione delle sanzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro, si rende noto che a partire dal 17 ottobre 2023 sarà operativa una variazione delle ammende previste.

Tale modifica riguarda le contravvenzioni in materia di sicurezza e salute sul lavoro, così come le sanzioni amministrative pecuniarie stabilite dal Decreto Legislativo n. 81/2008 e successive modifiche, con un incremento del 15,9%.

Il provvedimento è stabilito dal Decreto Ministeriale datato 20 settembre 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale in data 16 ottobre 2023, intitolato “Rivalutazione delle ammende previste con riferimento alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché da atti aventi forza di legge”.

Dopo l’iniziale comparsa e rimozione dall’accesso pubblico sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nella sezione dedicata alla salute e sicurezza sul lavoro, il decreto è ora pienamente operativo a partire dal 17 ottobre, avendo ricevuto ufficiale pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Questo documento, già presente sul sito del Ministero, assume particolare rilevanza in considerazione dell’incremento inflazionistico registrato nell’ultimo quinquennio.

Restano ancora aperte alcune questioni relative all’efficacia degli aumenti, che sono applicabili dal 1° luglio 2023 per le contravvenzioni e sanzioni amministrative accertate dal 1° luglio al 16 ottobre.

Ciò in quanto il Decreto è stato emanato in ritardo rispetto alla scadenza ordinamentale. Si attendono pertanto chiarimenti dagli Organi di Vigilanza, in particolare dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro, riguardo agli importi delle sanzioni da applicare per le violazioni commesse nel periodo di “limbo” compreso tra il 1° luglio e il 16 ottobre.

Gli importi finali ora vigenti, relativi sia alle ammende per le contravvenzioni, sia alle sanzioni amministrative pecuniarie, derivano da tre precedenti rivalutazioni rispetto ai valori iniziali previsti dal Decreto Legislativo n. 81/2008, come emendato dal Decreto Legislativo n. 106/2009:

  1. La prima rivalutazione è stata applicata dal 1° luglio 2013, con un aumento del 9,6% a seguito del Decreto Legge n. 76/2013, successivamente convertito nella Legge n. 99/2013.
  2. La seconda rivalutazione è stata applicata dal 1° luglio 2018, con un aumento del 1,9% a seguito del Decreto del Capo dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro datato 6 giugno 2018, n. 12.
  3. La terza rivalutazione, pari al 15,9%, è indicata a partire dal 1° luglio 2023, in virtù del nuovo Decreto del 20 settembre 2023.

Oltre a tali rivalutazioni, è necessario applicare sempre una maggiorazione generalizzata del 10% come previsto dall’articolo 1, comma 445, lett. d), punto 2) della Legge n. 145/2018.

Questa percentuale di maggiorazione aumenta al 20% nel caso in cui, nei tre anni precedenti, il datore di lavoro sia stato destinatario di sanzioni amministrative o penali per gli stessi illeciti commessi.

Si sottolinea che la rivalutazione non dovrebbe essere applicata agli importi delle somme aggiuntive indicate nell’Allegato I (fattispecie da 1 a 12-bis) del Decreto Legislativo n. 81/2008 e successive modifiche, relative alla revoca della sospensione dell’attività imprenditoriale nei casi di gravi violazioni in materia di tutela della salute e sicurezza del lavoro.

Ciò in quanto questa previsione punitiva è autonoma e differenziata dalla contravvenzione o dalla sanzione amministrativa. Tuttavia, anche in questo caso, si raccomanda di attendere eventuali pronunciamenti degli Organi di Vigilanza.

A titolo esemplificativo, si riportano di seguito due casi di violazione con i relativi importi aggiornati:

  1. La mancata valutazione di tutti i rischi, con conseguente mancata elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), nelle aziende non ad alto rischio, comporterà un arresto che va da 3 a 6 mesi o un’ammenda che varia da 3.559,60 a 9.112,57 euro (con possibilità di estinzione agevolata secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 758/1994, pari a 2.278,14 euro).
  2. Omettere di sottoporre le attrezzature di lavoro, come specificato nell’Allegato VII del Decreto Legislativo n. 81/2008 e successive modifiche, alle verifiche periodiche prescritte, comporterà una sanzione amministrativa pecuniaria che va da 711,92 a 2.562,91 euro (con possibilità di estinzione agevolata secondo l’articolo 301-bis, pari a 711,92 euro).

Link utili:

Fonte Gazzetta Ufficiale

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Andrea Reali
Chi l’ha scritto

Andrea Reali

Amministratore e responsabile tecnico · Professore a contratto

Professore a contratto in Igiene Ambientale, Dipartimento di Sanità Pubblica, Medicina Sperimentale e Forense, Università di Pavia (dal 2013) · Abilitato RSPP per tutti i macrosettori ATECO · Consulente Tecnico Ambientale (C.S.E.A.) · Docente-formatore qualificato ai sensi del D.I. 6 marzo 2013

Guida SPL dal 2013 come amministratore e responsabile tecnico: è la firma tecnica dietro i documenti e la formazione dello studio. Laureato a Pavia in Tecniche della Prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, segue salute e sicurezza sul lavoro, ambiente, igiene ambientale e alimentare come RSPP per enti pubblici e aziende private. Le stesse materie le insegna all'Università di Pavia: è questo doppio sguardo — chi la norma la applica e chi la spiega — il filo di ciò che SPL mette per iscritto.

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