Sgravio contributivo per assunzioni in apprendistato
Sgravio contributivo – con la circolare INPS 18 giugno 2021, n. 87, l’Istituto riassume:
- la normativa del contratto di apprendistato di primo livello,
- il regime contributivo applicabile alle assunzioni,
- le condizioni per l’applicazione dello sgravio
e fornisce le istruzioni per la compilazione del flusso UNIEMENS.
Puoi scaricare qui il PDF o consultare la Circolare INPS 18 giugno 2021, n. 87
Riportiamo indice, premessa e istruzioni operative dalla circolare.
INDICE
1. Premessa
2. Il contratto di apprendistato di primo livello
3. Il regime contributivo applicabile alle assunzioni con contratto di apprendistato di primo livello alle dipendenze di datori di lavoro con un numero di addetti pari o inferiore a nove
3.1. Lo sgravio integrale disposto dall’articolo 1, comma 8, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e dal comma 12 dell’articolo 15-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137
3.2. I benefici contributivi nelle ipotesi di cui agli articoli 43, comma 9, e 47, comma 7, del D.lgs n. 81/2015
3.3. Criteri di computo dei lavoratori
4. Disposizioni generali applicabili anche al contratto di apprendistato di primo livello
5. Ulteriori condizioni che devono sussistere per l’applicazione dello sgravio contributivo
5.1. La normativa in materia di aiuti de minimis
6. Istruzioni operative. Modalità di compilazione del flusso Uniemens
7. Istruzioni contabili
1. Premessa
L’articolo 1, comma 8, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ha disposto uno sgravio contributivo integrale per le assunzioni con contratto di apprendistato disciplinate dall’articolo 43 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, detto anche apprendistato di primo livello) in favore dei datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove.
Lo sgravio si applica per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto. Per gli anni di contratto successivi al terzo, invece, resta ferma l’aliquota contributiva del 10%.
L’esenzione contributiva è stata prorogata per l’anno 2021 dal comma 12 dell’articolo 15-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.
6. Istruzioni operative

Fonte INPS
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